Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16124 del 03/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2257-2014 proposto da:

A2A SPA, (OMISSIS), in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’Avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentata e difesa

dagli Avvocati LORENZO CANTONE, GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO,

CLAUDIO DAMOLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SPA, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 349/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

04/07/2013, depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera d consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE, difensore del controricorrente,

delega scritta dell’Avvocato SGROI ANTONINO, il quale si riporta

agli scritti e dichiara di non aderire alla rinuncia notificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dalla A2A s.p.a. ed ha, con diversa motivazione, ritenuto che la stessa fosse tenuta al pagamento dei contributi chiesti dall’Inps a titolo di CIGO, CIGS ed indennità di mobilità ritenendo ugualmente infondate le richieste formulate in via subordinata di riduzione delle sanzioni irrogate.

La Corte d’appello ha ritenuto che la società opponente, costituita dall’ente locale titolare del pubblico servizio ed a prevalente capitale pubblico, non godeva dell’esenzione contributiva riservata dalla legge alle imprese pubbliche, essendo assoggettata alla comune disciplina delle società per azioni. Pertanto, essa non rientrava fra le imprese esonerate dall’applicazione della cassa integrazione guadagni (D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 e L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2 e della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16) ed era tenuta al pagamento della contribuzione relativa e di quella di mobilità. Con riferimento alla richiesta di pagamento dei contributi per assegni familiari e indennità di maternità in misura ridotta la Corte territoriale ha rilevato che tale riduzione delle aliquote contributive per i dipendenti trasferiti dalla ASM e che avevano optato per rimanere iscritti presso l’Inpdap non poteva trovare fondamento nella L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23. Ha osservato infatti che la riduzione delle aliquote prevista da detta norma era correlata all’aumento contributivo stabilito per il fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguenza che era del tutto legittimo il D.M. 21 febbraio 1996, emanato in attuazione di detta norma, secondo cui le riduzioni delle aliquote non trovavano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per la cassazione della sentenza ricorre la A2A s.p.a. sulla base di tre motivi.

Resiste l’INPS con controricorso mentre Equitalia Esatri è rimasta intimata.

In prossimità dell’odierna adunanza la A2A s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio ovvero la condanna in misura ridotta.

L’Inps pur dando atto dell’avvenuta notifica dell’atto di rinuncia ha dichiarato di non volerla accettare.

Tanto premesso osserva il Collegio che per effetto del deposito di atto di rinuncia da parte della società ricorrente, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e notificato all’Inps che ne ha dato atto a verbale pur dichiarando di non voler accettare, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione anche in mancanza di accettazione della controparte.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 3971 del 2015, 9857 del 2011 e 21894 del 2009).

Quanto alle spese il comportamento processuale della parte ricorrente ne giustifica la compensazione.

Non sussistono i presupposti, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta definizione del giudizio.

PQM

La Corte, dichiara estinto il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA