Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16123 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FINANZ UND HANDELSINITIATIVEN S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.P., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LONGO EDOARDO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.R., CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., P.

I., FALLIMENTO DI FINANZ UND HANDELSINITIATIVEN S.A.S., E.

M., T.R.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, depositato il

17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

– Rilevato che la società Finanz und Handelsinititiven di Savio Paolo C. sas ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto 17 ottobre 2006 del Tribunale di Bolzano che aveva respinto il reclamo proposto nei riguardi del provvedimento del giudice tavolare di Merano, il quale aveva negato la annotazione “nel C.C. Merano P.T. 1470/ 2^ p. ed. 14/1 p.m. 2^” – in subordine la prenotazione – dell’opposizione agli atti esecutivi e alla esecuzione immobiliare promossi “sul bene indicato, nonchè del ricorso per regolamento di competenza avverso la ordinanza che, nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, aveva respinto l’istanza di sospensione della esecuzione medesima”;

– che il decreto impugnato – dopo avere rilevato che il giudice tavolare aveva respinto la domanda assumendo che la legge tavolare non prevede tale annotazione e la prenotazione non è ammissibile nei casi in cui è prevista la annotazione di una domanda giudiziale; e che comunque i documenti allegati alla domanda erano stati prodotti in copia semplice e non autentica – ha osservato che la reclamante si era limitata ad allegare ragioni di giustizia sostanziale in ordine alla ritenuta illegittimità della esecuzione immobiliare, senza addurre alcuna giustificazione giuridica contro la motivazione predetta;

– che la ricorrente, premesso di essere stata dichiarata fallita nel (OMISSIS), senza che fosse sussistito lo stato di insolvenza e che tale circostanza aveva bloccato i suoi beni attraverso trascrizioni illegittime, perchè contrarie a specifiche norme di legge (artt. 2668, 2909 c.c.; Legge Tavolare, artt. 61, 65 e 66) e alla “normativa di rango costituzionale in tema di diritti umani, di diritto di proprietà e diritto all’impresa” (L. n. 117 del 1988) ed aveva dato luogo ad attività disgregative con “asta senza incanto, ad un prezzo assai inferiore al valore di mercato…. in un procedimento esecutivo nullo (in cui) si era lasciato deprimere il valore immobiliare al fine di dare parvenza di una insolvenza la quale invece non sussisteva”; ha poi aggiunto che il tribunale del reclamo aveva deciso, senza fissare previamente l’udienza, in violazione del contraddittorio con tutte le parti interessate, compresi “gli autori delle non trascrivibili trascrizioni ottenute contra ius e contra legem”;

– che la stessa, dopo aver precisato che non può sostenersi “che il passaggio in altrui proprietà dei beni espropriati senza incanto a prezzo assai inferiore al mercato, ottenuto con il rigetto del reclamo de quo, non rappresenti un fatto tranciante e sostanziale quindi irreversibile, pari ad un passaggio in giudicato” ha invocato “il diritto ad impedire che si dia corso all’iscrizione di provvedimenti tavolari suscettibili di divenire irreversibili”, assumendo che il provvedimento impugnato, non reclamabile presso la corte di appello, ha contenuto decisorio e definitivo ed ha chiesto che ne sia dichiarata la nullità per violazione dell’art. 111 Cost.

“non potendosi equiparare il primo reclamo scritto ad un effettivo contraddittorio”;

– che essa ha inoltre formulato istanza ex art. 234 del Trattato CE, perchè gli atti siano rinviati “alla Corte di Giustizia della Comunità al fine di ottenere risposta pregiudiziale sulla correttezza e sulla parametrabilità dell’applicazione interna di quel diritto tavolare ex R.D. n. 499 del 1929 e segg. in riferimento a quello sopranazionale e sul suo contrasto con esso”;

OSSERVA:

Il ricorso è stato proposto senza la formulazione dei quesiti di diritto, previsti, a pena di inammissibilità della impugnazione, dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (2 marzo 2006), sino alla sua abrogazione L. 18 giugno 2009, ex art. 47, comma 1, lett. d) a far tempo dal 4 luglio 2009; della impugnazione va pertanto dichiarata la inammissibilità.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo svolto difese gli intimati, fallimento Finanz und Handelsiniziativen sas;

P.I.; Z.R.; T.R.; E. M.; Cassa di Risparmio di Bolzano.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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