Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16123 del 14/07/2014
Civile Decr. Sez. 3 Num. 16123 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 11898-2012 proposto da:
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
in persona del
procuratore p.t. avv. Vincenzo Folino, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo
studio dell’avvocato SARTORIO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
mergine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
POMPILIO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE SOCIETA’
COOPERATIVA RL
ALCATEL ITALIA SPA ,SOCIETA’
COOPERATIVA EDILIZIA NAPOLEONE
a
r.1.,SOCIETA’
COOPERATIVA HANGAR a r.1.;
– intimati –
Nonché da:
ALCATEL-LUCENT ITALI s.p.a (già ALCATEL ITALIA
SPA) ,in persona del procuratore speciale dott.
Data pubblicazione: 14/07/2014
Eugenio Cortonovis, elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 30,
presso lo studio
dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,
rappresentato e
difeso dall’avvocato VALTER CASSOLA;
– controrícorrente e ricorrente incidentale –
POMPILIO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE SOCIETA’
COOPERATIVA RL ;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 257/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 28/03/2011;
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nonchè contro
RGN.11898/2012
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente Wind
Lecce n. 257/11 depositata in data 28/03/2011, sottoscritta dalla
parte e dal suo difensore e l’accettazione del controricorrente
Alcatel Lucent Itali sottoscritta dalla parte e dal suo difensore;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione
può essere dichiarata con decreto ai
sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma 17/03/2014
Il Presl.ente
Telecomunicazioni spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di