Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16122 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1899/2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco del

foro di Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) S.S.S., il quale aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essere fuggito dal suo paese a causa della sua omosessualità. Al riguardo aveva riferito di aver avuto i primi rapporti sessuali con uno zio all’età di 13 anni, nel (OMISSIS) e di aver proseguito la relazione con quest’ultimo fino alla sua morte nel (OMISSIS); di aver instaurato una nuova relazione con il proprio allenatore scoperta la quale, veniva arrestato e riusciva a fuggire dal carcere nel corso di una rivolta. Il Tribunale procedeva ad una nuova audizione all’esito della quale, confermava il giudizio di non credibilità del racconto della Commissione territoriale. La Corte d’Appello ha confermato anch’essa la valutazione di non credibilità in relazione all’appartenenza dell’appellante a quel particolare gruppo sociale, esposto alla discriminazione culminante con la detenzione in carcere, prevista per gli omosessuali nel suo paese di origine. Ha ritenuto il racconto caratterizzato da gravi contraddizioni cronologiche, dall’assenza di elementi personali di un coinvolgimento che vada oltre l’aspetto fisico e sessuale, dall’eccessiva disinvoltura nel manifestare la propria omosessualità in un ambiente così fortemente omofobo. Il giudizio d’inverolsimiglianza della vicenda personale dell’appellante, conduce, secondo la Corte d’Appello, al rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8,11 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente.

Evidenzia il ricorrente l’insanabile contraddizione insita nella motivazione del provvedimento impugnato consistente nel ritenere superflua l’audizione e nel rilevare incongruità nel racconto. Peraltro, la giustificazione della non credibilità intrinseca del racconto risiede nell'”assenza di elementi personali di un coinvolgimento che vadano al di là dell’aspetto esclusivamente fisico e sessuale”. Non viene considerata la dura detenzione cui il ricorrente è stato sottoposto e l’oggettiva condizione di dicriminazione degli omosessuali in (OMISSIS), come da fonti ampiamente citate.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente. Rileva il ricorrente che quanto alla lett. b) valgono le considerazioni svolte nel primo motivo mentre con riferimento alla lett. c) si fa riferimento agli ampi reports citati nell’appello dai quali emerge una situazione di grave instabilità politica e di ampia violazione dei diritti fondamentali ed umani.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per non essere stata valutata la situazione di privazione dei diritti umani in (OMISSIS) in relazione al giudizio comparativo da svolgere ai fini della protezione umanitaria, atteso il grado d’integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, ove è giunto giovanissimo.

La censura relativa alla denegata audizione deve essere rigettata perchè formulata in modo generico senza indicare quali lacune e carenze nei fatti riportati nella pronuncia impugnata avrebbero dovuto essere oggetto della nuova audizione. Deve essere rilevato che la valutazione di non credibilità si fonda non su rilievi attinenti alla genericità del racconto o alla mancanza di dettagli ma ad un giudizio di illogicità intrinseco dovuto a rilevate contraddizioni cronologiche nella sequenza narrativa. Per quanto riguarda il rilievo d’illogicità della motivazione in ordine “all’assenza di elementi personali di un coinvolgimento che vadano oltre l’aspetto fisico e sessuale” se ne deve rilevare l’inammissibilità in quanto esso non esaurisce la ratio relativa alla non credibilità delle vicende che si estende anche alle sopraindicate incongruenze cronologiche e all’eccessiva esposizione pubblica dell’omosessualità. Deve, infine ritenersi infondata la censura relativa al difetto di approfondimento istruttorio sull’oggettiva discriminazione e repressione penale dell’omosessualità. Il difetto di credibilità soggettivo rilevato ha indotto legittimamente la Corte ad omettere l’approfondimento oggettivo, trattandosi dell’ipotesi di protezione, il rifugio politico, più fortemente individualizzata.

Sono fondati, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo. La Corte d’Appello non ha svolto alcun esame officioso delle fonti, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di violenza indiscriminata interna o di Conflitto armato esterno secondo il paradigma indicato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e neanche ha verificato officiosamente se sussista una situazione di grave deprivazione dei diritti umani, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, sostenendo illegittimamente la superfluità di tali indagini a causa della rilevata inattendibilità del racconto sulla condizione sociale dell’omosessualità. Ma tale valutazione conduce soltanto ad escludere l’esercizio del potere dovere officioso di esame delle fonti in relazione alla causa persecutoria connessa all’omosessualità, senza tuttavia, svolgere alcun effetto sulle altre protezioni fondate su condizioni di riconoscimento diverse, quali la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) incentrata proprio sull’accertamento officioso della situazione generale dell’area di provenienza del cittadino straniero e la protezione umanitaria, fondata sulla valutazione comparativa del grado d’integrazione e della Condizione di deprivazione dei diritti umani, sempre nell’area di origine. Nella specie l’esame della fondatezza di queste ultime domande èstato integralmente omesso, in quanto ritenuto erroneamente assorbito dalla valutazione negativa della credibilità intrinseca della narrazione del ricorrente.

In conclusione, rigettato il primo motivo, devono essere accolti i rimanenti, per quanto di ragione. Alla cassazione della pronuncia impugnata segue il rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo e terzo motivo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di coniglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA