Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16122 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16122 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 9510-2011 proposto da:
SOECO SRL 02347740165, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo st,lio dell’avvocato TRICERRI LAURA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BONA ARONNE giusta delega in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
EPI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63,
presso lo studio dell’avvocato GARATtl LUCIANO, che la
rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine del
controricorso;

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Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 817/2010 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA dell’10/07/2008, depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2011 n. 09510 sez. M2 – ud. 14-02-2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“l. – La Epi s.r.1., committente di L. ori edilizi svolti in Manerba, agiva in

Soeco s.r.1., appaltatrice, cui addebitava, fra l’altro, gravi infiltrazioni
d’acqua interessanti l’intera struttura. La società convenuta nel resistere in
giudizio deduceva di aver realizzato l’opera seguendo il progetto esecutivo e
le indicazioni del direttore dei lavori.
1.1. – Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda di garanzia, ritenendo
che le infiltrazioni fossero imputabili a responsabilità concorrente
dell’appaltatrice e del progettista.
1.2. – Il gravame proposto dalla Soeco s.r.l. — che chiedeva una riduzione
della somma r.! cui pagamento era stata condannata, per non esserle
sicuramente imputabili e ricollegabili sotto il profilo causale tutte le voci di
danno accertate — era respinto dalla Corte d’appello di Brescia. Quest’ultima
osservava, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, che
nell’ipotesi di danni subiti dal committente in conseguenza di concorrenti
inadempimenti sia dell ‘appaltatore, sia del direttore dei lavori o del
progettista, tutti rispondevano solidalmente dei danni, essendo sufficiente che
le rispettive azioni od omissioni avessero concorso in modo efficiente a
produrre l’evento, e a nulla rilevando che le stesse costituissero autonomi e
distinti fatti illeciti o violazioni di norme diverse.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Soeco s.r.1., formulando
tre mezzi d’annullamento.
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garanzia per il risarcimento dei danni da difetti dell’opera nei confronti della

2.1. – Resiste con controricorso la Epi s.r.l.
3. – Tre, dunque, i motivi d’impugnazione.
3.1. – Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell ‘art.1667
c.c. Lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto né della

trattandosi di danni cagionati da attività estranee al fatto e alla cognizione
della Soeco. In purticolare, sostiene che nel corso del giudizio è emerso che
una parte dei vizi dell’opera è dipesa da mancanza di disegni esecutivi e
particolari costruttivi, cui ha dovuto sopperire la direzione dei lavori Deduce,
altresì, che non sono stati rinvenuti verbali di contestazione o di formulazione
di riserve sull’operato dell’impresa, a riprova dell’accettazione delle opere
da parte della committenza.
3.2. – Il secondo motivo deduce la violazione dell ‘art. 1176, comma 2 c. c.
Sostiene che nel caso in esame è stato appurato che parte dei vizi si è
verificata per fatto di soggetti diversi dall ‘appaltatore, come un’errata
indicazione progettuale e un’errata scelta della committenza.
Conseguentemente, la Corte d’appello avrebbe di fatto imposto all ‘impresa
appaltatrice un obbligo di diligenza eccedente quello esigibile in relazione
alle attività edilizie.
3.3. – Il terzo motivo denuncia la violazione dell ‘art. 2697 c. c., per essere
stata la responsabilità della Soeco affermata non sulla scorta delle prove che
la società attrice avrebbe dovuto fornire, ma in base ad una sorta di
inesistente responsabilità oggettiva.
4. – Tutti e tre i motivi sono inammissibili.

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tipologia delle carenze riscontrate, né della loro effettiva imputabilità,

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e
falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.,
giusta il disposto di cui all’art.366, primo comma n. 4, c.p.c., deve essere, a
pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle

assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S. C. di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della
denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06,
10043/06, 20100/06, 21245/06 e 14752/07).
4.1. – Nello specifico, i motivi proposti derivano l ‘asserita violazione di
legge non da una critica rivolta alle affermazioni di diritto contenute nella
sentenza impugnata, ma dal rinvio — per di più affatto generico e
autoreferenziale — all’esistenza di emergenze istruttorie che dimostrerebbero
la non imputabilità all’impresa appaltatrice di una data percentuale dei
danni riscontrati. Tutte e tre le censure, pertanto, sono in realtà
impropriamente dirette a sollecitare un’inammissibile sindacato di merito
sulla pronuncia d’appello.
4.2. – Quanto alla seconda parte del primo motivo, deve rilevarsi, infine,
che è sollevata una questione (quella inerente all’accettazione dell’opera)
nuova, che non trova riscontro nella sentenza d’appello e di cui non è
dimostrata, mercé il richiamo agli atti processuali con cui sarebbe stata
dedotta, la proposizione o riproposizione nel giudizio di secondo grado.

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affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si

5. – Per quanto detto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza,
nei sensi di cui sopra, a termini dell ‘art. 375, n.5 c.p.c.”.
– II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti,
debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e ii Procuratore

III. – Pertanto il ricorso va respinto.
IV. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, ch liquida in
E 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camerzi. Ji consiglio della sesta sezione civile –

generale nulla ha osservato.

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