Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16122 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V. (C.F. (OMISSIS)), C.R. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso l’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentate e

difese dall’avvocato LOVELLI ALFREDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 142, presso l’avvocato RELLEVA PIERO G., che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2005 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO –

CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato LOVELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato RELLEVA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V., premesso che il comune di San Giorgio Jonico con decreto del 27/8/1981 aveva disposto l’occupazione d’urgenza del terreno di cui l’attrice era comproprietaria pro indiviso con i germani O. e R., che l’occupazione era avvenuta il 29/9/1981, l’opera pubblica era stata realizzata, ma la procedura espropriativa non era stata completata con l’emissione del decreto di esproprio, chiedeva in giudizio la condanna del Comune all’indennizzo pari al valore corrente di mercato del fondo occupato e trasformato e delle aree rese di fatto inutilizzabili, ovvero al risarcimento dei danni commisurato al valore di mercato. Il Comune eccepiva la prescrizione e che il trattamento risarcitorio doveva essere commisurato ai criteri normativi nel frattempo dettati.

Anche C.R. agiva con separata domanda per il pagamento della terza parte del valore di mercato; il Comune svolgeva identiche difese.

I due giudizi venivano riuniti; spiegava intervento volontario il terzo comproprietario.

Veniva espletata CTU. Il Tribunale, con sentenza depositata il 24/3/2004, rigettava la domanda perchè prescritta.

Appellavano V. e C.R., precisando che il decreto di occupazione d’urgenza aveva riguardato solo mq. 3215 e non la maggiore superficie di mq. 20940, trasformata dal Comune senza dichiarazione di pubblica utilità e fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 da cui la natura usurpativa dell’occupazione.

Il Comune rifiutava il contraddittorio sulla domanda, in tesi, nuova.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 7/6/05, ha rigettato l’appello sulla base dei seguenti rilievi: dal decreto di occupazione d’urgenza del 27/8/1981 e dai verbali di consistenza ed immissione del 29/9/1981, non risultavano elementi sicuri, nel senso di ritenere che il decreto riguardasse solo l’area su cui era sorta la casa comunale e non anche le aree sulle quali erano state realizzate opere di viabilità; invece, poichè con la delibera del 7/6/1978, il Consiglio comunale aveva approvato il Piano Quadro nella zona di espansione C1, costituente variante di programma per la viabilità e attrezzature, e nel verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio, era chiaro il riferimento dell’occupazione all’attuazione del piano concordato, ha concluso nel senso che, imposto con l’approvazione del piano detto vincolo preordinato all’esproprio, con il decreto sindacale, pur nel generico riferimento all’intera proprietà degli attori, era stata disposta l’occupazione d’urgenza in toto, per la costruzione della casa comunale e delle opere viarie, quindi si era trattato di occupazione acquisitiva.

La Corte ha quindi rilevato che le C., che inizialmente avevano agito facendo valere l’occupazione acquisitiva, in secondo grado avevano sostenuto trattarsi solo per mq. 3215 di occupazione acquisitiva e non per tutta l’estensione di mq. 20940, sulla quale erano state realizzate opere viarie, non sorrette dalla dichiarazione di PU e quindi si era realizzata occupazione usurpativa, per la quale non era decorso il termine di prescrizione.

Tale tesi, infondata, non poteva neppure essere introdotta in grado d’appello, costituendo domanda nuova, essendo la domanda fatta valere in citazione basata sulla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 e non sull’art. 2043 c.c..

La Corte del merito ha quindi ritenuto che il Tribunale correttamente aveva accolto l’eccezione di prescrizione, atteso che avvenuta l’immissione in possesso il 29/9/1981, l’occupazione disposta con il decreto 27/8/1981 per la durata massima di cinque anni era divenuta illegittima alla scadenza del sesto anno, in virtù della proroga automatica di cui al D.L. n. 901 del 1984, convertito nella L. n. 42 del 1985, e quindi il 29/9/87, per cui la prescrizione si era compiuta al 29/9/92, ben prima della messa in mora, contenuta nell’atto di citazione notificato il 15/3/95.

Ricorrono per cassazione V. e C.R., sulla base di unico motivo; resiste il Comune, che ha anche depositato memoria ex art. 348 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, C.R. e C.V. denunciano vizio di violazione ed erronea applicazione dell’art. 2947 c.c., e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione a profilo decisivo della controversia.

Secondo le ricorrenti, accertata la natura acquisitiva dell’occupazione, la Corte del merito ha ritenuto compiuto il termine prescrizionale il 29 settembre 1987,a nulla rilevando che alcune opere viarie sui terreni in origine di proprietà delle C., segnatamente, la via (OMISSIS), fossero state realizzate successivamente, nel 1973 (vedi la pagina 15 della relazione del CTU, la pagina 20 e il capitolo denominato “Determinazione delle superfici occupate”, da cui risulta che nel 1993 venne irreversibilmente trasformata la complessiva superficie di mq. 4920, nell’ambito della più vasta estensione della proprietà C.).

Tale conclusione, continuano le ricorrenti, viola l’art. 2947 c.c., comma 1, che prevede che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, atteso che per i giudici salentini il termine di prescrizione può anche decorrere ed addirittura perfezionarsi in data antecedente all’evento generatore di danno.

La Corte del merito, infine, ha violato l’art. 2697 c.c. affermando che, eccepita la prescrizione dal Comune, alla controparte spettava l’onere di provarne l’infondatezza, ovvero il compimento di atti interruttivi.

2.1. – Il motivo è fondato.

Ed invero, premesso che spetta alla parte eccipiente di provare la fondatezza della proposta eccezione di prescrizione, ex art. 2697 c.c., comma 2, va rilevato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (vedi la pronuncia delle Sezioni unite, n. 6853/2003 e le successive sentenze delle sezioni semplici, n. 16137 del 2003, n. 2824 del 2006, n. 7981 del 2007), nell’occupazione appropriativa o acquisitiva la decorrenza del termine quinquennale va individuata alla data di scadenza dell’occupazione legittima, se l’opera è stata realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato anteriore del bene), se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di un decreto di occupazione di urgenza ma sempre nell’ambito di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera).

E solo dal momento della irreversibile trasformazione, con la realizzazione della fattispecie dell’accessione invertita, da cui l’acquisto a titolo originario in capo alla P.A. della proprietà e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario, può essere esercitato e fatto valere il diritto aita riparazione del danno subito.

3.1.- Da quanto sopra esposto, consegue la cassazione della sentenza impugnata, e la rimessione della causa al Giudice del merito, che dovrà attenersi al principio sopra esposto, e verificare, alla stregua di detto criterio, se e in quali limiti si sia perfezionata la fattispecie prescrittiva, provvedendo alle successive determinazioni nel merito.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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