Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16122 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23183-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F., A.G., P.A., elettivamente

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO NUNZIANTE

CESARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 906/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, con sentenza n. 906/2019, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei riguardi di A.G., P.A., e S.F., nelle rispettive qualità di ex liquidatore ed ex soci della Gamma società cooperativa a.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS), avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui era stato annullato l’avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap in relazione all’anno di imposta 2011.

Il Giudice di appello rilevava che la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti fiscali è regolata dal combinato disposto dell’art. 2495 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, sicchè i soci, pur legittimati sul piano passivo, rispondono nei limiti di quanto riscosso.

Evidenziava che era pertanto necessario fornire la prova dell’indebito arricchimento dei soci e dell’inattendibilità del bilancio finale di liquidazione ricercando positivamente ricavi non contabilizzati a carico della società e dei soci. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR si sarebbe posta in contrasto con i principi del diritto vivente nonchè con quello in tema di onere della prova con riferimento all’avere i soci goduto o meno di qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione tenendo conto che le responsabilità di soci e dei liquidatori erano state espressamente individuate nell’avviso di accertamento impugnato.

Gli intimati si sono costituiti con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e comunque l’infondatezza nel merito.

Ritiene la Corte che, difettando evidenza decisoria in ordine all’effettiva portata della responsabilità dei soci, la causa debba essere rimessa alla quinta sezione civile.

PQM

La Corte rimette la causa alla quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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