Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16122 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10572-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.I. SPA, (OMISSIS), in persona del rappresentante legale

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUIGI GIUSEPPE

FARMELLI 22, presso lo studio degli Avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7815/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

08/10/2014, del depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato BOLOGNESI RICCARDO, difensore del ricorrente, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, non infirmata dalla memoria depositata dalla parte ricorrente, ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

2. Il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia della cessione da T.I. S.p.A. a HP DCS s.p.a. del ramo d’azienda cui era addetto l’attuale ricorrente e condannava la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro.

3. T.I. S.p.A. non ottemperava all’ordine di ripristinare il rapporto di lavoro malgrado la formale offerta della prestazione ed il lavoratori, che continuava a lavorare per la società cessionaria, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Roma, decreti ingiuntivi con i quali si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni maturate dalla richiesta sino alla data della domanda.

4. Le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi venivano rigettate dal Tribunale di Roma.

5. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dalla società, ha accolto le opposizioni e revocato i decreti opposti.

6. Ad avviso della Corte territoriale le conseguenze della condotta della Telecom s.p.a., pur illegittima (per non avere provveduto al ripristino della funzionalità del rapporto benchè a tanto sollecitata), non rilevava, in difetto della prestazione, sul piano retributivo ma sul solo piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità o rilevabilità dell’aliunde perceptum, nel caso in esame di entità tale da elidere completamente il danno subito per effetto della perdita della retribuzione.

7. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un unico motivo.

8. T.I. s p a ha resistito con controricorso.

9. Il ricorrente, deducendo violazione di legge, si duole che la Corte territoriale abbia escluso, nella fattispecie, il diritto alla retribuzione in conseguenza dell’omesso rispristino della funzionalità del rapporto e riconosciuto solo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, con detrazione dell’aliunde perceptum, censurando l’erroneo riconoscimento della tutela risarcitoria in luogo di un diritto di credito retributivo e l’operatività dell’aliunde perceptum.

10. Il motivo è qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla medesima vicenda delle cessioni ritenute illegittime di rami d’azienda da parte della Telecom (v, fra le altre, Cass. 8514/2015, la cui motivazione si richiama integralmente).

11. “La questione degli effetti della dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda è stata affrontata da questa Corte nella sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha ritenuto che l’obbligazione del cedente che non proceda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum.

12. Costituisce infatti un principio che si è andato consolidando nell’elaborazione di questa Corte quello secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive nel quale l’erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo settimanale (art. 2108 c.c.) e delle ferie annuali (art. 2109 c.c.).

D. In difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa dà luogo, anche nel contratto di lavoro, ad una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto alla retribuzione corrispettivo e determina, a carico del datore di lavoro che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni.

14. Proprio perchè si tratta di un risarcimento del danno – ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare – soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che dev’essere detratto 1′ alluci perceptum che il lavoratore può aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa.

15. Tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie che, seppure diverse da quella che ci occupa, sono a questa pienamente assimilabili sotto il profilo esaminato, quali gli intervalli non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a termine, nei quali l’apposizione della clausola sia stata ritenuta illegittima (Cass. S.U. n. 2334 del 5 marzo 1991,Sez. L, n. 9464 del 21/04/2009), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass. Sez. U, n. 508 del 27/07/1999), la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica continuità dello stesso (Cass. Sez. L. n. 4677 del 2006, Sez. L, n. 15515 del 02/07/2009), l’accertamento della nullità di clausola del contratto collettivo prevedente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva con conseguente accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. U, n. 12194 del 13/08/2002 e successive conformi tra cui ex multis Sez. L, n. 11758de1 01/08/2003, Sez. L, n. 13871 del 14/06/2007, Sez. L. n. 14387 del 2000).

16. La qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del datore di lavoro come conseguenza dell’obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto risulta peraltro influenzata, in maniera decisiva, dalle modifiche introdotte dalla L n. 108 del 1990, art.1 alla L. n. 300 del 1970, art. 18 che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell’obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4943 del 01/04/2003 e successive plurime conformi tra cui v. Sez. L, n. 16037 del 17/08/2004, Sez. L, n. 26627 del 13/12/2006),con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum.

17. Tale principio di diritto è stato ribadito con specifico riferimento a fattispecie identiche a quella oggi in esame (nel caso di cessione di ramo d’azienda da parte della Telecom ritenuto inefficace, ma con pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario) in numerosi precedenti di questa Corte (cfr. Cass. nn. 19490, 16095, 19228 del 2014 e numerosissime altre).

18. A quanto detto consegue che nel caso in esame, pacifico essendo che i lavoratori hanno continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuiti, a loro incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze della società cedente” (così Cass. 8514/2015).

19. Risulta, pertanto, immune da censure la sentenza impugnata che si è conformata ai principi esposti.

20. Peraltro, per quanto fin qui esplicato, la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure solo di fatto) con la società acquirente del ramo di azienda, con la continuazione dell’attività lavorativa in favore della cessionaria ed il godimento della retribuzione pur dopo la declaratoria giudiziale di inefficacia della cessione, ha escluso un inadempimento della controprestazione retributiva a fronte della medesima attività svolta, in via di fatto, in favore della cessionaria, conseguendone solo un pregiudizio economico, il danno, nella vicenda in esame non allegato e dedotto, commisurato alla differente controprestazione retributiva che, per la medesima attività lavorativa, ove svolta in favore di Telecom, quest’ultima avrebbe dovuto adempiere, priva, peraltro, di un’ulteriore valenza di coercizione indiretta.

21. Inoltre, atteso il tenore della memoria depositata dalla parte intimata, non si appalesa rilevante in causa la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla parte intimata, dell’art. 1207 c.c., comma 1, per violazione degli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., nella parte in cui non prevede che “l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore” sia a carico del creditore anche quando, al di fuori dell’ipotesi di licenziamento illegittimo, il rapporto obbligatorio deriva da un contratto di lavoro subordinato.

22. Invero, per quanto fin qui esplicato, la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure solo di fatto) con la società acquirente del ramo di azienda, con la continuazione dell’attività lavorativa in favore della cessionaria retribuzione pur dopo la declaratoria ed il godimento della giudiziale di inefficacia della cessione, ha escluso un inadempimento della controprestazione retributiva a fronte della medesima attività svolta, in via di fatto, in favore della cessionaria, conseguendone solo un pregiudizio economico, il danno, nella vicenda in esame non allegato e dedotto, commisurato alla differente controprestazione retributiva che, per la medesima attività lavorativa, ove svolta in favore di Telecom, quest’ultima avrebbe dovuto adempiere, priva, peraltro, di un’ulteriore valenza di coercizione indiretta.

23. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

2.5. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

26. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al Pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

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