Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16121 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1314/2019 proposto da:

N.S., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco del

foro di Torino;

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in via dei

Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1009/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) N.S. il quale aveva dichiarato di essere scappato dalla (OMISSIS) perchè, alla morte dei genitori, un suo zio voleva impossessarsi dei vari terreni che il padre gli aveva lasciato in eredità e dopo aver appreso da un suo amico che era stato suo zio ad uccidere i suoi genitori si era recato alla polizia con l’amico per denunciare anche la minaccia di morte ricevuta dallo zio, subendo arresto e detenzione perchè lo zio aveva corrotto le autorità. Subito dopo con l’aiuto di una guardia carceraria era riuscito ad andare via ed allontanarsi dal suo paese, raggiungendo l’Italia nel 2013. Alla domanda su cosa avrebbe fatto ove rimpatriato, rispondeva che sarebbe andato alla polizia per verificare il suo caso e non avrebbe lasciato in pace gli assassini dei suoi genitori.

Ha affermato la Corte territoriale che a fronte degli accertamenti del Tribunale di non credibilità del racconto nessuna censura, neanche indiretta è stata formulata con l’appello. Tale giudizio deve, pertanto, ritenersi definitivo. Quanto alla situazione d’instabilità e pericolosità del paese di origine, alla luce delle fonti plurali ed attuali consultate dalla Corte, è emerso che l’area di origine del richiedente non presenta le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, le allegazioni dell’appellante sono state ritenute generiche ed inidonee ad integrare una specifica condizione di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene censurata la valutazione di difetto di credibilità nonchè quella generale relativa alla condizione di violenza indiscriminata e di grave violazione dei diritti umani in (OMISSIS), come da rapporto Easo del giugno 2017.

La censura è inammissibile. Quanto al difetto di credibilità perchè non colpisce la ratio decidendi, fondata sulla definitività della valutazione, conseguente all’omessa censura in appello. Quanto all’esame della situazione generale per difetto di specificità della censura stessa. La Corte d’Appello ha indicato una pluralità di fonti attuali. A fronte di tale quadro il ricorrente ha citato una fonte senza neanche indicare di averla già posta a base dell’appello, allegare di averla riprodotta e precisare dove reperirla. Peraltro la valutazione svolta al riguardo dal giudice di merito, ampiamente motivata, è insindacabile.

Nel secondo motivo viene censurato il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria sotto il profilo della violazione di legge, per non essere stati osservati i paradigmi costituzionali, normativi e desunti dai principi giurisprudenziale riguardanti questa tipologia di protezione.

La censura è generica e svolta in modo astratto senza alcun attacco effettivo alla ratio decidendi del rigetto, espressa nel provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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