Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16121 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AUTOCENTRO CAVOUR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO

29, presso lo studio dell’avvocato GIZZI MASSIMO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 563/2010 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società Autocentro Cavour SRL ricorre per cassazione su quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in epigrafe indicata, che ha confermato la prima decisione e ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IVA, IRAP ed IRES per l’anno 2002, a seguito della contestazione di illegittima detrazione IVA relativa a fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente rideterminazione dell’imponibile.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. La CTR ha ritenuto che l’Ufficio avesse assolto al suo onere probatorio in merito agli elementi indiziari concernenti la inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali intercorse con società Service Car SRL, On Car SRL, Broker Auto di P.R., Elite Motors Import Export di F.R., risultate essere meri soggetti interposti tra i reali cedenti comunitari e l’effettivo acquirente dei veicoli (interponente) e cioè la società verificata che, mediante un giro fraudolento di fatture, si avvantaggiava con notevole risparmio di imposta, con conseguente inversione dell’onere della prova; di contro ha escluso che la contribuente avesse assolto all’onere probatorio a suo carico, non potendo essere ritenuta convincente la mera esibizione dei mezzi di pagamento, attestante la regolarità formale delle operazioni, ma non la loro effettività. La CTR ha, inoltre, escluso che potesse avere rilievo il giudicato penale intervenuto a favore dell’amministratore della società.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Primo motivo – Motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). A parere della ricorrente la sentenza è viziata perchè non si è tenuto conto dell’assoluzione intervenuta in sede penale a favore dell’amministratore N.G. e perchè non è stato fatto alcun rigoroso accertamento in merito alle responsabilità della ricorrente.

1.2. Secondo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente la sentenza è errata perchè non ha tenuto in mimino conto la sentenza di assoluzione intervenuta a favore dell’amministratore e non ha considerato che, a seguito di lunga istruttoria, le medesime presunzioni dell’Ufficio erano state ritenute inattendibili.

1.3. Motivazione apparente e/o contraddittoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La ricorrente critica la decisione impugnata laddove ha escluso ogni rilevanza alla documentazione prodotta, comprovante la regolarità dei pagamenti, ritenendola, di contro, inaffidabile e non ne ha operato una valutazione complessiva tenendo conto della assoluzione intervenuta in sede penale.

1.4. Motivazione illogica e contraddittoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – A parere della ricorrente, a fronte della regolare documentazione contabile attestante i pagamenti in linea con i valori di mercato degli autoveicoli acquistati, era onere dell’Ufficio contestare la veridicità delle operazioni, mentre su ciò la CTR non aveva speso parole, laddove invece un diverso costo degli autoveicoli avrebbe potuto dimostrare il coinvolgimento della società in un’attività truffaldina.

2.1. I motivi sono tutti inammissibili per carenza di autosufficienza e possono essere trattati congiuntamente.

Invero le doglianze proposte appaiono fondate su prospettazioni di parte e petizioni di principio, senza che sia stato trascritto alcun passo dell’avviso di accertamento e degli atti difensivi della parte da cui desumere i concreti termini della controversia e gli elementi probatori effettivamente e specificamente allegati dalla contribuente, rispetto ai quali valutare la tempestività e la decisività delle doglianze.

Anche in merito al preteso giudicato penale, ribadito il principio secondo il quale “Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare” (Cass. n. 10568/2015, 4924/2013)”, va tuttavia osservato che nessun passaggio motivazionale della sentenza penale è trascritto, di guisa che la sua rilevanza rimane una mera asserzione della parte, assolutamente non valutabile nemmeno ai fini processuali.

Stesso discorso vale per la rimarcata attendibilità della documentazione contabile e per i prezzi di acquisto attestati – sempre a dire della ricorrente – sui valori di mercato: si tratta di mere prospettazioni che trascurano totalmente di indicare i fatti specifici che sarebbero stati valutati erroneamente o non valutati e, tuttavia, sollecitano una decisione favorevole alla parte stessa inammissibile in sede di legittimità.

3.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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