Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16121 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PESCARA CARNI S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso l’avvocato DELLA BELLA

RENATO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROINCASSI S.R.L.;

– Intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RENATO DELLA BELLA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza resa fuori d’udienza e depositata l’11/9/08, ha respinto l’istanza ex art. 373 c.p.c., proposta dalla Pescara Carni s.r.l., per la sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione, ritenendo non sussistenti il fumus nè il periculum, ed ha condannato l’istante alla rifusione alla controparte delle spese del procedimento, nell’importo liquidato in complessivi Euro 1000,00, oltre iva e cpa.

Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. Pescara Carni, sulla base di un unico motivo. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’motivo di ricorso, Pescara Carni s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 373 c.p.c., richiamando l’orientamento del S.C., sul quale anche la dottrina è concorde, secondo il quale il procedimento ex art. 373 c.p.c. costituisce un subprocedimento del ricorso per cassazione, con la conseguenza che spetta alla Corte di cassazione liquidare le relative spese nell’ambito della sentenza definitiva di legittimità, e non già alla Corte d’appello, come avvenuto nella specie.

2.1.- Il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7 deve essere dichiarato inammissibile.

E’ noto l’orientamento del S.C., secondo il quale spetta al Giudice di legittimità, ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale spetterà la liquidazione delle spese anche della fase del giudizio di cassazione, la liquidazione delle spese processuali relative al procedimento incidentale di sospensione svoltosi avanti al Giudice d’appello, ex art. 373 c.p.c., richiedendosi per il rispetto del principio del contraddittorio, al fine di esaminare detta richiesta, che la parte produca nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto (così tra le ultime, le pronunce 3341/2009, 3738/2004, 16/2004). In particolare, la recente pronuncia 7248 del 2009, esaminando funditus la questione, si è data carico di esaminare se la Corte possa pronunciarsi sulle spese del procedimento di sospensione affrontate dalla parte vittoriosa, con riguardo al precedente contrario della sentenza 19138/2005, che è partita dal presupposto del divieto posto dall’art. 372 c.p.c., di introdurre nel processo di legittimità documenti non prodotti nei precedenti gradi, che non riguardino la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, rilevando che tale divieto non opera nei confronti dei documenti che non avrebbero potuto essere depositati prima del ricorso, come accade proprio per i documenti relativi al procedimento ex art. 373 c.p.c., che presuppone la pendenza del giudizio di cassazione. In sentenza, è stato evidenziato come nel caso la corte d’appello non avesse liquidato le spese del procedimento di sospensione, di talchè non si poneva “il tema del se la parte soccombente abbia un rimedio e quale per lamentare di essere stata condannata alle spese dell’incidente.” Ed è questa la fattispecie di cui si tratta nel presente giudizio.

Orbene, è di chiara evidenza la natura provvisoria del provvedimento assunto in relazione all’istanza di sospensione, destinato ad essere assorbito all’esito del giudizio di legittimità (così Cass. 3738/2004 e 3738/1987), tale da rendere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

Nè, in ogni caso, la parte soccombente in punto spese nel procedimento ex art. 373 c.p.c. è priva di tutela, atteso che con la decisione definitiva, all’esito del giudizio di legittimità, la stessa potrà richiedere la liquidazione delle spese e la ripetizione delle stesse, anche considerato che solo all’esito del giudizio verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti.

2.2.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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