Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16121 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 38444-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MAX SERVICES SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2790/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009, ha disconosciuto che Max Services società cooperativa a.r.l. potesse giovarsi, ai fini fiscali, dello status di cooperativa a mutualità prevalente, ritenendo quindi che, in concreto, alla contribuente non potesse essere riconosciuto lo status di cooperativa a mutualità prevalente, e negata l’applicabilità delle agevolazioni richiamate dal D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 601, art. 14.
L’Ufficio accertava il reddito imponibile di Euro 59.197,26 determinando una maggiore imposta Ires dovuta di Euro 16.279,00 provvedendo al relativo recupero a tassazione.
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinnanzi alla CTP di Palermo la quale,nel contraddittorio ritualmente instaurato,rigettava il ricorso.
Avverso tale pronuncia la società Max Services società cooperativa a.r.l. avanti alla CTR della Sicilia che con sentenza nr 2790/2019 accoglieva il gravame rilevando la mancanza della prova necessaria in ordine al fatto che la società avesse operato in assenza di scopo mutualistico.
Osservava al riguardo che tale prova non poteva essere data dal fatto che le prestazioni nell’anno in esame erano state effettuate in favore di un solo cliente e dal fatto che non erano stati eseguiti i ristorni ai soci.
Rilevava che l’aver dato lavoro ai soci, da parte della Cooperativa, implicava di per sè il raggiungimento dello scopo statutario che costituisce lo spirito della cooperazione.
Sottolineava che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11 subordina l’applicazione del beneficio, dell’esenzione soltanto al raggiungimento di un determinato rapporto fra ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci ed altri costi, parametro questo debitamente raggiunto.
L’Agenzia delle entrate propone ora ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
La contribuente non si è costituita.
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11 e 14 in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 462 e degli art. 2513 e 2514 c.c. e dell’art. 2545-sexies c.c., comma 2.
Si sostiene che i requisiti mutualistici devono risultare non solo con riguardo all’organizzazione ed agli scopi statutari ma anche con riferimento all’attività in concreto svolta.
Si rileva invece che nella specie, come emerge dalla lettura della stessa sentenza, la contribuente nell’anno di imposta in contestazione avesse svolto in forza di un contratto di appalto in precedenza stipulato attività di prestazioni di servizi in favore della società Elektromarket Li Vorsi s.r.l. attraverso l’impiego del lavoro dei soci cooperatori senza operare alcun ristorno in favore di questi ultimi.
Si afferma pertanto che tali elementi sarebbero incompatibili con il riconoscimento dello scopo mutualistico.
Ritiene la Corte che tale tematica non è stata in alcun modo esaminata e non esistono precedenti specifici sicchè appare opportuno rimettere gli atti alla sezione V per un maggior approfondimento della questione.
P.Q.M.
La Corte rimette il procedimento alla sezione V.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021