Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16121 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato SABATINI

FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

E contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 455//005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 12/10/2004, depositata il 26/05/2005 R.G.N. 382/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dai Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;

udito l’Avvocato SANCI’ EDOARDA (per delega dell’Avvocato SABATINI

FRANCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

D.S., appellante dinanzi al tribunale di Pescara con due distinti atti di impugnazione avverse l’ordinanza 7.10.1983 e la sentenza 19.2.1987 del pretore di Pescara, emesse a seguito di intimazione di sfratto per finita locazione intimatagli da C. A., e soccombente anche in quel grado di giudizio, propose ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale pescarese, che questa corte accolse sotto il profilo del mancato avviso al procuratore domiciliatario della nuova udienza fissata per la discussione dell’appello, essendo stata rinviata quella precedente per intervenuto pensionamento del presidente – istruttore.

La corte di appello dell’Aquila, in sede di rinvio, confermo’ la pronuncia di rigetto dell’appello del D..

La sentenza e’ stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 7 motivi.

La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 78 disp. att. in relazione all’art. 158 c.p.c..

Con il secondo motivo, si denuncia nullita’ del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 c.p.c., n. 1 e dell’art. 158 c.p.c..

Con il terzo motivo, si denuncia nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 53 c.p.c..

Con il quarto motivo, si denuncia nullita’ della sentenza violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Le doglianze, che costituiscono pedissequa ripetizione dei motivi svolti, in parte qua, in sede di giudizio di rinvio, non possono essere accolte.

Esse si infrangono, difatti, su corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto (ff. 6 – 9 della sentenza impugnata) che nessuno dei vizi lamentali fosse nella specie predicabile, con argomentazioni prive di vizi logico giuridici, che questa corte interamente condivide e fa propri.

Con il quinto motivo (erroneamente indicato come 6^), si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 3 e 65 in relazione all’art. 2697 c.c..

La censura e’ inammissibile -, attesane la assoluta genericita’.

Essa si limita, difatti, a rappresentare una pretesa “non condivisibilita’” della motivazione della sentenza impugnata senza, peraltro, supportare tale asserzione con efficaci argomentazioni in diritto, riaffermando pedissequamente una tosi (quella della natura del contratto di locazione si’ come non soggetto a proroga) gia’ correttamente e condivisibilmente disattesa dalla Corte territoriale (f. 10 della sentenza impugnata).

Con il sesto motivo (erroneamente indicato come 7^), si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 3, 58, 62 e 65.

Anche tale censura non merita accoglimento, avendo la corte territoriale correttamente argomentato, in tema di disdetta obbligatoria per i contralti soggetti a proroga, che tali contratti cessano alle scadenze indicati dalla L. n. 392 del 1978, art. 58 senza che tale disdetta sia necessaria, in conformita’ con una piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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