Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16120 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26988-2010 proposto da:

D.M.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2009 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

depositata l’08/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.M.A.F., svolgente l’attività di trattamento di pellame per conto terzi, ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in controversia concernente l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2002, con il quale erano stato accertato un maggior reddito imponibile applicando gli studi di settore.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la prima decisione e, valutati gli elementi probatori già in sede di contraddittorio a suo favore offerti dal contribuente, ha rideterminato l’imposizione dovuta con abbattimento del 50% dei maggiori ricavi accertati.

3. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Primo motivo – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies, della L. n. 146 del 1998, art. 10 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo il ricorrente, la CTR erroneamente ha ritenuto che gli studi di settore costituiscano una presunzione relativa di evasione, che determina un’inversione dell’onere della prova, mentre gli stessi sono elaborazioni matematiche che integrano presunzioni semplici liberamente valutabili dal giudice.

1.2. Secondo motivo – contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Secondo il ricorrente, la CTR contraddittoriamente, dopo avere effettivamente accertato un decremento nel suo volume di affari (nel periodo tra il 2000 ed il 2002), ha tuttavia ritenuto non congrui i ricavi dichiarati perchè dalla sua dichiarazione non era emerso un corrispondente decremento dei costi per lavoro dipendente e per materie prime, senza considerare che l’andamento dei costi presenta una maggiore rigidità rispetto a quello dei ricavi e che gli studi di settore sono volti a determinare presuntivamente i ricavi e non il reddito.

1.3. Terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost. e degli artt. 112, 113 e 114 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il ricorrente si duole che la CTR abbia rideterminato il maggior reddito in via equitativa nella misura del 50% dei maggiori ricavi accertati, laddove avrebbe dovuto fondare la decisione esclusivamente sulle prove offerte dalle parti.

2.1. Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

2.2. Al riguardo va precisato che, per costante e condiviso principio di questa S.C., “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame… l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente” (Cass. Sez. Unite 26635/2009, conf., tra le tante altre successive, Cass. nn. 12558/2010, 13594/2010, 13498/2015); la su menzionata sentenza 26635 del 2009 ha anche condivisibilmente ribadito la legittimità costituzionale, quindi anche con riferimento all’art. 53, delle disposizioni istitutive dell’accertamento con applicazione dei parametri (già riconosciuta dalla Corte Costituzionale), sia in quanto la procedura in questione costituisce un sistema basato su una presunzione semplice, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, sia in quanto l’astrattezza della elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preventivo con i soggetti destinatari dell’accertamento.

2.3. Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che il contraddittorio è stato previamente instaurato con il contribuente, il quale – nel corso dello stesso – ha addotto le sue giustificazioni in ordine al riscontrato scostamento tra quanto dichiarato e quanto risultante dall’applicazione degli studi di settore; siffatte giustificazioni sono state poi tenute in considerazione dall’Ufficio, che proprio in relazione alle stesse, aveva proposto una riduzione del reddito accertato nella misura del 50%.

Correttamente, pertanto, la CTR, in linea con il su esposto principio, ha ritenuto il reddito in questione (accertato sia in base ai parametri, sia tenendo conto del contraddittorio) sorretto da presunzione, ed ha poi valutato con esito parzialmente negativo la prova contraria offerta dal contribuente, sulla considerazione che, a fronte di un decremento delle pelli lavorate di quasi il 50% nel 2001, la diminuzione per i costi delle materie prime era stata solo del 25%, e che altre circostanze relative al mercato di riferimento non erano state provate, con giudizio non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, adeguatamente denunciato.

Invero, la censura volta a denunciare la contraddittorietà della motivazione non coglie nel segno poichè la Commissione, lungi dal ritenere provati i minori ricavi, se non nella misura già validata dall’Ufficio, ha posto in luce la contraddittorietà della difesa svolta dal contribuente, fondata su minori commesse, ma inspiegabilmente priva di ricadute di analogo peso sui costi.

3.1. In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA