Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16120 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16120 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 6631-2011 proposto da:
MONFELTRO FORAGGI SRL 02055070417, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell’avvocato VITALE
SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLI ADOLFO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
RT TRASPORTI DI SIGNORELLI TONINO SNC;

– intimata avverso la sentenza n. 214/2010 del TRIBUNALE di URBINO,
depositata il 16/09/2010;
udita la relrlione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

Data pubblicazione: 26/06/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2011 n. 06631 sez. M2 – ud. 14-02-2013
-2-

i

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato
in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – La R. T. Trasporti, di Signorelli Tonino s.n.c. proponeva opposizione

ricorso della Montefeltro Foraggi s.r.l., per il pagamento della somma di E
2.505,60 quale prezzo di vendita di foraggio, giusta fattura n.100 del
27.4.2004. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver già pagato I ‘importo
ingiunto con assegno dell’importo di E 3.000,00.
1.1. – La società opposta nel resistere all’opposizione non negava che “tra
le parti” il 24.4.2004 fosse “passato un assegno di E 3.000,00”, la cui
causale, però, dati i frequenti rapporti commerciali e personali, avrebbe
potuto essere la più varia.
1.2. – Il giudice di pace rigettava l’opposizione.
1.3. – Impugnata dalla R. T. Trasporti, tale sentenza era riformata dal
Tribunale di Urbino, in funzione di giudice d’appello, che revocr-i il decreto
ingiuntivo. Pacifico o comunque accertato all’esito del giudizio di primo
grado, osservava il Tribunale, che la società venditrice aveva ricevuto dalla
società acquirente la somma di E 3.000,00 tramite assegno bancario, e che il
riferimento alle parti, contenuto nella comparsa di risposta della Montefeltro
in rapporto alla dazione di tale assegno, non poteva che operare con
riguardo ai soggetti in causa, doveva ritenersi che sul creditore gravasse
l’onere di provare l ‘esistenza sia di altri debiti scaduti, sia dei presupposti
per una diversa imputazione di pagamento in base all’art.1193 c. c. Nello
specifico rilevava, quindi, che la Montefeltro non aveva fornito alcuna prova
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al decreto ingiuhtivo emesso dal giudice di pace di Macerata Feltria su

dell’esistenza di concomitanti ragioni di credito nei confronti della società
opponente, cui imputare il pagamento tramite l’assegno ridetto, e che tale
conclusione non era ostacolata da alcune aporie fattuali, quali l’anteriorità
della data di emissione del titolo rispetto a quella di consegna della merce e il

particolare significato, dotate di fievole valore indiziario e tali da non
lumeggiare l’esistenza di ulteriori crediti verso la R.T Trasporti.
2. – Per la -cassazione di tale sentenza ricorre la Montefeltro s.r.1.,
formulando due mezzi d’annullamento.
2.1. – La R. T. Trasporti è rimasta intimata.
3. – Sia col primo che con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta la
violazione e falsa applicazione dell ‘art.1193 c. c., nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, ai sensi, rispettivamente dei nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c. Sostiene la
difesa di parte ricorrente (primo motivo) di essersi “chiaramente” riferita,
col termine “parti”, al sig. Signorelli e al sig. Saltarelli, legali
rappresentanti, rispettivamente, dell’, 1?.T Trasporti e della Montefeltro
Foraggi. La stessa controparte aveva affermato, prosegue la ricorrente, di
aver consegnato l’assegno in questione al sig. Saltarelli nella sua veste di
legale rappresentante della Biomedica s.r.1., e non già come amministratore
della Montefeltro, e aveva ammesso di aver avuto rapporti commerciali con
entrambe dette società.
3.1. – Sostiene, ancora (secondo motivo), che l ‘art.1193 c. c. è applicabile
solo nel caso di più debiti nei confronti di un medesimo soggetto creditore
ovvero anche in presenza di una pluralità di creditori, ma solo se uno di
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diverso e maggiore importo dell’assegno, trattandosi di circostanze prive di

questi sia legittimato a ricevere il pagamento in proprio e in nome dell’altro
creditore.
4. – Entrambi i mezzi – da esaminare congiuntamente perché
sostanzialmente ripetitivi – sono infondati.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte che ove con il ricorso per
cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una
circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il
principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in
quale atto sia stata allegata la suddett- circostanza, ed in quale sede e modo
essa sia stata provata o ritenuta pacifica (v. per tutte, Cass. n. 15961/07). Per
converso, speculare principio vale allorquando, come nella specie, la
sentenza d’appello sia censurata per aver il giudice di secondo grado
considerato pacifico o comunque provato un fatto che il ricorrente reputa,
invece, essere stato controverso _fra le parti.
Altrettanto fermo orientamento afferma che allorché una parte agisca per
l’adempimento di un proprio credito e l’altra parte dimostri di aver pagato
somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al
creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere
imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell’esistenza di
quest’ultimo (fra le tante, v. Cass. nn. 8066/07, 1064/05 e 6509/86).
4.1. – Dalla sentenza impugnata si ricava essere pacifico o comunque
accertato che tra le parti in causa – cioè tra le società R. T. Trasporti e
Montefeltro Foraggi – sia “passato un assegno dell’importo di euro

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Due i principi di diritto da premettere.

3.000,00” (espressione, questa, che la sentenza d’appello trae dalla
comparsa di risposta di primo grado della Montefeltro).
Tale accertamento non risulta ad.cg::atamente contrastato con i motivi di
ricorso, nessuno dei quali dimostra, con le specifiche modalità prescritte

fosse pacifica. Entrambi i motivi, piuttosto, mirano a dedurre che l’assegno
bancario di é’ 3.000,00 sarebbe stato emesso all’ordine dello stesso emittente
e (ovviamente previa girata) consegnato a Mauro Saltarelli, il quale oltre ad
essere legale rappresentante della Montefeltro Foraggi s.r.l., sarebbe in
qualche modo (non meglio precisato) interessato anche ad altre società del
medesimo “gruppo”, pure esse (come la Biomedica) in rapporto commerciale
con la R.T Trasporti (v. pag.6).
Ciò posto, err onere della società Montefeltro dimostrare l’esistenza di
altri crediti propri verso la R.T cui riferire l’adempimento a termini
dell ‘art.1193 c.c., non essendo sufficiente la mera allegazione di una
possibile diversa riferibilità soggettiva del pagamento per ribaltare sull’altra
parte l’onere di provarne l’imputazione.
Ne consegue che i motivi, i quali impropriamente deducono la violazione
dell ‘art. 1193 c. c. non dal ragionamento giuridico svolto nella sentenza
impugnata, ma da una premessa di fatto diversa da quella accertata dal
giudice d’appello, altro non esprimono che inammissibili censure di puro
merito sulla ricostruzione della vicenda sostanziale.
5. – Per le co-nsiderazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, a termini dell ‘art. 375, n.5 c.p.c.”

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dalla richiamata giurisprudenza, che la circostanza di fatto in oggetto non

II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la parte ricorrente,
debitamente avvisata ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma c.p.c., non ha fatto
pervenire alcuna controdeduzione, e il Procuratore generale nulla ha
osservato.

IV. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva in questa sede.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14.2.2013.

III. – Pertanto il ricorso va respinto.

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