Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16120 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANAS S.P.A., già ANAS Ente Nazionale per le Strade, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G. (C.F. (OMISSIS)), V.G.

(C.F. (OMISSIS)), V.L. (C.F.

(OMISSIS)), V.S. (C.F. (OMISSIS)),

VI.LE. (C.F. (OMISSIS)), P.G.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 5697, presso l’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentati e

difesi dall’avvocato RICCARDI RICCARDO MARIA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

IMPRESA FRANCESCO PERSIA & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO

TAJANI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’11.07.1995, L.G., V.G., V.L. (nato nel (OMISSIS)), V.S., P.G., Vi.Le. (nato nel (OMISSIS)) adivano il Tribunale di Bari chiedendo che l’ANAS- Ente Nazionale Strade fosse condannato al risarcimento dei danni da loro subiti per l’irreversibile trasformazione del terreno in loro titolarità (in catasto al F. 57, part.lle 252 e 254), che era stato assoggettato a procedimento di occupazione d’urgenza per la realizzazione di una sezione trasversale della Strada Statale (OMISSIS), opera in effetti eseguita pur in difetto del decreto definitivo di espropriazione. L’ANAS contestava la fondatezza della domanda introduttiva e veniva a sua istanza, autorizzato a chiamare in causa in garanzia la S.a.s. Impresa Francesco Persia & C, società appaltatrice dei lavori di realizzazione dell’opera viaria ed alla quale l’ente addebitava la responsabilità dell’illecito. Tale società, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda svolta dall’ANAS nei suoi confronti.

Con sentenza n. 2347 del 2000, il Tribunale adito declinava la sua competenza in favore della Corte d’appello in unico grado, cui rimetteva le parti, dopo avere anche rilevato l’infondatezza della pretesa risarcitoria attorea per insussistenza di un’ipotesi di c.d.

occupazione acquisitiva, dato che l’originaria durata dell’occupazione d’urgenza era stata prorogata e che il 30.11.1995, prima della scadenza del termine prorogato, era stato adottato il decreto di espropriazione.

La sentenza del Tribunale veniva appellata dai soccombenti, che instavano in via subordinata per la rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, richiamando al riguardo l’esito della CTU svolta in primo grado.

Con sentenza del 5-27.04.2005, la Corte di appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, anche disposto, con ordinanza collegiale dell’8.04.2003, un supplemento d’indagine peritale, confermava il rigetto dell’azionata pretesa risarcitoria. Ritenutasi, inoltre, funzionalmente competente a decidere sulla domanda proposta in via subordinata dagli appellanti, volta alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, questa protrattasi sino al 30.11.1995, data del decreto di espropriazione:

– dichiarava rispetto ad essa l’estraneità dell’Impresa Persia e la legittimazione passiva dell’ANAS, beneficiarla dell’espropriazione in aderenza alle valutazioni rese dal CTU, anche in merito all’inedificabilità dei suoli occupati ed ablati, destinati dal PRG a verde pubblico – verde urbano, quantificava l’indennità di esproprio in complessivi Euro 31.529,82 e quella di occupazione legittima in Euro 17.588,90, disponendo che l’ANAS depositasse presso la Cassa DDPP, le somme dovute agli appellanti per entrambi gli indennizzi, da maggiorare degli interessi legali decorrenti dal 31.10.2003, detratto quanto già depositato agli stessi titoli.

Avverso questa sentenza l’ANAS S.p.A. (già ANAS- Ente Nazionale Strade) ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e notificato il 26.09. 2005 sia alla S.a.s. Impresa Francesco Persia &

C, che non ha svolto difese, e sia alla L., ai V. ed alla P., che hanno resistito con controricorso notificato il 26 -31.10.2005, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Va, inoltre, disattesa l’eccezione sollevata dai controricorrenti, di difetto di jus posiulandi da parte dell’ANAS S.p.A., dato che gli enti, cui la legge accorda la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dello Stato – ivi compresi quelli che, pur avendo la forma della società per azioni, sono sorti, quale il ricorrente, dalla privatizzazione di un ente pubblico e di questo abbiano conservato le finalità e la soggezione al pubblico controllo – non hanno alcun obbligo di conferire un mandato scritto all’avvocato dello Stato cui è affidata la loro rappresentanza, derivando il relativo “ius postulandi” direttamente dalla legge (in termini, cfr cass. n. 19786 del 2006; n. 25268 del 2008). A sostegno del ricorso principale l’ANAS S.p.A. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 18 (rectius 16), commi 5, 6 e 7, e dell’art. 18 insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Censura la determinazione dell’indennità di espropriazione, assumendo che la Corte si è limitata a recepire acriticamente la relazione di CTU nonostante i rilievi critici avverso la valutazione estimativa, dall’ente sollevati nella memoria di replica, che il valore agricolo medio di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 4 parametro di riferimento stante l’accertata natura agricola dei terreni, è stato maggiorato presumibilmente ai sensi dei commi 6 e 7 della medesima disposizione, e ciò illegittimamente perchè l’adozione dei correttivi presupponeva l’accertamento dei presupposti di relativa applicabilità e segnatamente il fatto che le aree ablate fossero ricomprese nel centro edificato, di cui al successivo L. n. 865 del 1971, art. 18. Deduce di avere ragione di ritenere che sotto tale profilo l’elaborato peritale fosse gravemente carente, considerata l’ubicazione dei suoli, ben lontani dal centro edificato del Comune di Bari, la presenza su di essi di un uliveto e di un mandorleto ed il fatto che solo di recente la zona era stata interessata da interventi edificatori. Censura altresì, che sia stato utilizzato senza alcuna motivazione il coefficiente 9, particolarmente elevato, ed il risultato ulteriormente incrementato dell’1,20%, per il fatto che i suoli fruivano di accesso alla strada provinciale (OMISSIS), incremento non previsto dall’art. 16.

2. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5, e 7, artt. 18 e 2 nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Censura la determinazione dell’indennità di occupazione legittima:

in quanto il calcolo è stato riferito all’indennizzo espropriativo sovrastimato per quanto detto sub 1 – la decorrenza è stata individuata nelle date dei decreti di occupazione (17.04.1989 e 18.01.1990) in luogo di quelle dell’immissione in possesso (24.05.1989 e 13.02.1990);

il calcolo non è stato riferito al valore virtuale dell’indennità di esproprio per ciascuna annualità ma all’indennità di esproprio riferita al 1995, anno in cui la procedura era stata completata.

Con il ricorso incidentale la L., i V. e la P. deducono “Violazione di legge per omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 1282 e 1224 cod. civ. (ex art. 360 c.p.c., n. 3)”. Censurano la decorrenza stabilita per gli interessi sui determinati indennizzi.

Entrambe le impugnazioni non hanno pregio.

Quanto ai due motivi del ricorso principale, che strettamente connessi consentono esame unitario, va ricordato che non può ricondursi nell’ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione “ex” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, giacchè siffatta valutazione comporta un giudizio non già di diritto bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione.

Alla luce di questo criterio distintivo le censure effettivamente riconducibili alla violazione e falsa applicazione di legge nella determinazione sia dell’indennità di espropriazione che dell’indennità di occupazione legittima, appaiono in parte inammissibili ed in parte infondate. Inammissibili si rivelano:

la censura inerente all’applicazione della maggiorazione percentuale dell’1,20%, non espressamente prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 posto che evidentemente essa consegue all’apprezzamento del potenziale sfruttamento economico dell’area urbanisticamente non edificabile, e quindi della sua qualità superiore rispetto alle aree agricole, parametro la cui utilizzabilità ai fini valutativi non viene dall’ANAS specificamente impugnata la censura generica ed apodittica, non confortata da richiamati dati oggettivi di riscontro, inerente alla decorrenza dell’indennità di occupazione legittima, in tesi anticipata alle date dei decreti di occupazione (17.04.1989 e 18.01.1990) in luogo di quelle dell’immissione in possesso (24.05.1989 e 13.02.1990).

Infondata si palesa invece la censura relativa alle modalità di computo dell’indennità di occupazione legittima, posto che essa è stata correttamente calcolata sulla base dell’indennità di espropriazione, come previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, (cfr, tra le altre, Cass, 2004/6086; 2005/19635;

2009/10217).

Le residue censure inerenti alla ubicazione delle aree rispetto al perimetro urbano ed al recepimento del coefficiente di moltiplicazione 9, riconducibili al denunciato vizio motivazionale, appaiono inammissibili per novità e difetto di autosufficienza, posto che meramente assertiva è la prospettazione secondo cui sarebbero state sollevate anche nel pregresso grado di merito e segnatamente nella depositata memoria di replica, i cui passi sul punto non risultano trascritti.

Inammissibile per genericità, si rivela infine l’unico motivo del ricorso incidentale, involgente la questione sulla decorrenza degli interessi legali sugli indennizzi, dai giudici di merito fissata al 31.10.2003, giacchè non viene chiarito se tale determinazione si correli o meno alla rivalutazione a quella data del capitale (in tema, cfr. Cass 2005/21640).

Conclusivamente i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti.

La reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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