Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16120 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36968-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DONDOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2009 relativa ad una rettifica della dichiarazione dei redditi con la quale la società contribuente aveva indicato perdite scomputabili da anni precedenti che l’Ufficio, a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 2003, ex art. 36-bis, aveva, invece, ritenuto reddito imponibile, determinando una imposta da versare di Euro 18.200,00 oltre sanzioni ed interessi;

la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che la parte aveva presentato delle dichiarazioni integrative, seppur tardive, e il contribuente, in sede contenziosa, poteva sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, non essendo contestato dall’Amministrazione finanziaria, la spettanza delle agevolazioni, qualora fossero state chieste nei tempi e nelle forme richieste dalla legge; nella specie la società contribuente aveva presentato il modello UNICO/2002 per l’anno 2001 e con tale dichiarazione aveva indicato la detassazione prevista dalla L. n. 383 del 2001, artt. 4 e 5 senza però indicare nel quadro relativo una parte dell’investimento effettuato con riferimento ad un terreno e analoga situazione si era ripetuta nel modello UNICO/2003 relativo al 2002 e nel modello UNICO/2004 relativo al 2003 e solo in data 28 gennaio 2008 aveva prodotto le dichiarazioni integrative relative alle annualità 2001, 2002 e 2003.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 383 del 2001, art. 4, in combinato disposto dal D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 8-bis, nonchè in combinato disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, sostenendo che il giudice dell’appello aveva erroneamente ritenuto che l’omessa completa indicazione degli investimenti operati, deducibili dal reddito d’impresa, fosse liberamente emendabile, in qualsiasi momento, dalla società contribuente.

Orbene, il predetto motivo involge la questione relativa al se l’impugnazione della cartella di pagamento scaturente dal cd. controllo automatizzato di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine oppure no ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione 5″, n. 1913 del 2021.

Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione nomofilattica.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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