Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16120 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16721-2014 proposto da:

E.A.V. SRL, in persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso

lo studio dell’Avvocato LORENZO MAZZEO, che rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorrente;

– ricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7259/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

05/11/2013, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato GUZZO CLAUDIO, difensore del ricorrente, delega

scritta dell’Avvocato MAZZEO LORENZO, deposita verbale di

conciliazione in copia e chiede estinzione o in subordine cessata

materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle more del giudizio è stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 22 dicembre 2014, in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere.

Non si provvede sulla spese per non essere stata svolta attività difensiva dalla controparte.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis.

Il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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