Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1612 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.

24459016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati DIVINANGELO FRANCESCO PAOLO

FORESTA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE BALDI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANCARLO LA SCALA, GAETANO BIOCCA e GUIDO

RATTI, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

SPECA S.R.L.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. Dottoressa Anna Maria Soldi che,

chiede che la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio,

accolga il ricorso;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERAMO, emessa il 14/12/2015 e

depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. F.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 16 dicembre 2015, con la quale il Tribunale di Teramo, investito della opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato T.L. avverso la ordinanza di assegnazione emanata, ex art. 553 c.p.c., a suo favore, all’esito del procedimento espropriativo da lui promosso a carico della debitrice Speca s.r.l. e nei confronti della T. in qualità di terzo debitor debitoris, ha sospeso il giudizio di opposizione, ritenendo che fosse pregiudiziale alla sua decisione la definizione della causa introdotta, davanti allo stesso tribunale teramano, dalla T. contro esso ricorrente e la debitrice esecutata L., per l’accertamento della inesistenza del credito assegnato con il provvedimento impugnato ex art. 617 c.p.c.

p.2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la T., mentre non ha svolto attività difensiva la debitrice esecutata.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-ter c.p.c., è fatta richiesta al Pubblico Ministero di formulare le sue conclusioni scritte ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Secondo il ricorrente, la ordinanza impugnata deve ritenersi illegittima in quanto l’esito della opposizione agli atti esecutivi neppure astrattamente potrebbe essere condizionato dalla pronuncia con la quale si accerterà se la Speca s.r.l. (debitore esecutato nella espropriazione presso terzi conclusasi con la emanazione della ordinanza di assegnazione) fosse o meno realmente creditore della sig. T.L. e si stabilirà, conseguentemente, se il credito assegnato al creditore F. fosse o meno realmente esistente.

p.2. Nella prospettazione della resistente, di cui alla memoria di costituzione, si è sostenuto che, in quanto il pignoramento sarebbe stato assolutamente nullo, in ragione della mancanza di identificazione del credito, nulla sarebbe l’ordinanza di assegnazione, e, dunque, l’esito del giudizio ritenuto pregiudicante potrebbe spiegare effetti sul giudizio ritenuto pregiudicato.

p.3. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha osservato quanto segue:

“E’ circostanza incontestata tra le parti che la ordinanza di assegnazione, emessa all’esito della espropriazione promossa da F.A. ai danni di Speca s.r.l., sia stata emanata, non sulla scorta di una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (di contenuto positivo) resa in forma espressa, ma in virtù di una dichiarazione (di contenuto positivo) resa per facta concludentia ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nel testo introdotto a seguito delle riforme del codice di rito del 2012. Emerge, invero, dagli atti che la terza pignorata T.L. non è comparsa dinanzi al Giudice dell’esecuzione, nè alla prima udienza di comparizione delle parti, nè all’udienza successivamente fissata per consentirle di rendere la dichiarazione di quantità, e che il Giudice dell’Esecuzione, ritenendo non contestata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 548 c.p.c., la esistenza del credito staggito, abbia proceduto alla sua assegnazione ex art. 553 c.p.c. in favore del creditore pignorante.

Risulta parimenti pacifico sia che la ordinanza di assegnazione sia stata impugnata ex art. 617 c.p.c. dalla terza pignorata T.L. prospettando come, la sua mancata comparizione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione fosse da ascrivere ad un impedimento ascrivibile alla forza maggiore, sia che, qualche tempo dopo la conclusione del processo espropriativo, essa aveva promosso un giudizio di accertamento negativo nei confronti, tanto del F.A. che della Speca s.r.l., finalizzato ad accertare come il credito trasferito al creditore ex art. 553 c.p.c. fosse in realtà inesistente e, comunque, a riscontrare come la fictio iuris di cui all’art. 548 c.p.c. non avrebbe potuto operare nella fattispecie a causa della generica indicazione del credito staggito contenuta nell’atto di pignoramento eseguito dal F..

Ciò premesso, si tratta di stabilire quale rapporto intercorra tra la opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto una ordinanza di assegnazione fondata su una dichiarazione positiva di quantità resa per facta concludentia ed un giudizio teso a verificare se il credito pignorato, la cui esistenza si è ritenuta “non contestata” a causa del contegno processuale del terzo pignorato, sia o meno realmente sussistente.

Sembra potersi ritenere che la ordinanza recante la sospensione del processo sia illegittima.

Invero, la opposizione agli atti esecutivi proposta nel caso in esame dalla T.L. è finalizzata ad accertare se la ordinanza di assegnazione fosse o meno legittima alla stregua del meccanismo processuale di non contestazione delineato dall’art. 548 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente.

Muovendo da questa premessa, è, dunque irrilevante l’esito del giudizio di accertamento relativo alla esistenza del credito staggito ed assegnato. Invero, anche ove dovesse riscontrarsi, all’esito del giudizio da ultimo citato, che il preteso credito della Speca s.r.l. nei confronti della T.L. era in realtà insussistente, tale accertamento non potrebbe comunque pregiudicare l’esito della espropriazione prezzo terzi e condizionare la decisione circa la correttezza formale della ordinanza di assegnazione, la cui verifica dovrà essere condotta esclusivamente alla stregua delle regole processuali dettate dall’art. 548 c.p.c. e prescindendo dalla indagine sostanziale circa la sussistenza del rapporto di debito – credito tra il debitore esecutato Speca s.r.l. e il terzo pignorato T.L..

In buona sostanza, cioè, intanto la T.L. potrà conseguire il risultato di porre nel nulla la ordinanza di assegnazione in quanto, nel giudizio di opposizione all’ordinanza di assegnazione, si dovesse accertare come il procedimento non sia stato ritualmente condotto dal Giudice dell’esecuzione.

Per completezza giova rilevare che la eccezione circa la genericità della indicazione del credito nel pignoramento presso terzi che ha condotto alla emissione della ordinanza di assegnazione costituiva eccezione da far valere tempestivamente con il ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa ex art. 553 c.p.c.

Corre, infine, l’obbligo di evidenziare che anche ove il giudizio di accertamento negativo dovesse intendersi finalizzato, in sostanza, ad una ripetizione di indebito delle somme eventualmente versate dalla T. al F., parimenti nessuna pregiudizialità ricorrerebbe con la opposizione agli atti che costituisce il rimedio per conseguire la eliminazione della ordinanza di assegnazione. In sostanza nessun indebito potrebbe anche solo astrattamente ipotizzarsi sino alla conclusione della opposizione ex art. 617 c.p.c.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.”.

p.4. Le conclusioni del Pubblico Ministero debbono essere accolte, dovendosi ritenere che l’ordinanza di sospensione sia stata emessa illegittimamente, ma il percorso motivazionale che le deve giustificare, secondo il Collegio, dev’essere diverso.

p.5. In linea preliminare si deve ricostruire il nesso che si è determinato fra il primo giudizio, quello sospeso, avente ad oggetto l’opposizione agli atti proposta dalla T. contro l’ordinanza di assegnazione, e il giudizio di accertamento negativo successivamente introdotto dalla medesima.

p.5.1. Il primo giudizio è stato introdotto in relazione ad un’esecuzione per espropriazione presso terzi iniziata con pignoramento notificato il 22 luglio 2013 e, quindi, nel regime dell’art. 548 c.p.c. introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 20.

All’udienza di comparizione del 7 aprile 2014 la T. non comparve e il giudice dell’esecuzione rinviò all’udienza del 28 aprile 2014. Neppure in essa la medesima comparve ed il giudice dell’esecuzione emise l’ordinanza di assegnazione. Avverso di essa il giudizio di opposizione agli atti venne incoato dalla terza debitrice con ricorso notificato il 9 giugno 2014 (e non con citazione, come prescritto dall’art. 548 c.p.c., comma 2, allora vigente) e l’opponente la fondava sul non essere potuta comparire all’udienza del 28 aprile 2014 per problemi di salute. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di assegnazione opposta e l’opponente introduceva il giudizio di merito con citazione per l’udienza del 9 aprile 2015, chiedendo “accertare dichiarare la nullità, la inefficacia e comunque la illegittimità della ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 20.5.2014 all’esito della procedura esecutiva n. 986/13 R.G.E nella parte in cui è stato posto a proprio carico l’intero credito di Euro 881.000, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, revocando e annullando la medesima ordinanza, con ogni consequenziale provvedimento di legge, ed eventualmente disponendo in favore dell’attrice la rimessione nel termine per rendere la propria dichiarazione in qualità di terzo pignorato”.

Va rilevato che il regime della procedura esecutiva non subì l’incidenza delle modifiche legislative successive, intervenute nel 2013 e nel 2015, come non le subì la disciplina del giudizio di opposizione agli atti.

Nella citazione introduttiva del giudizio di accertamento negativo, che si rinviene riprodotta nella comparsa di costituzione di nuovo difensore della T. nel giudizio sospeso, la medesima concluse, per quanto interessa (avendo anche formulato domanda di condanna del F. alla restituzione di somme percepite in forza di altro pignoramento) chiedendo: “accertare e dichiarare che la s.r.l. Speca, all’epoca del pignoramento presso terzi… (ed anche oggi) non vantava (e vanta) alcuna ragione di credito nei confronti della esponente…”, nonchè “accertare, per l’effetto, l’illegittimità delle espropriazioni compiute in forza di assegnazioni di somme fondate esclusivamente sulla mancata partecipazione della terza pignorata all’udienza per la dichiarazione del terzo senza la prova del credito del pignorante non identificato dalle allegazioni del creditore”.

p.5.2. Ora, è palese che una delle domande formulate nel secondo giudizio postulava l’accertamento dell’illegittimità dell’espropriazione conclusasi con l’ordinanza di assegnazione del maggio 2014, sebbene anche con la deduzione come fatto costitutivo della mancanza di identificazione del credito pignorato (necessità introdotta expressis verbis dalla riforma del 2015).

Sotto tale profilo fra la causa di opposizione agli atti e quella successivamente introdotta vi era un nesso di evidente continenza, in quanto identico era il petitum e più ampi i fati costitutivi.

Con riferimento alla richiesta di accertamento negativo del credito pignorato ed assegnato, è palese che, prevedendo l’art. 548 c.p.c. nel testo applicabile al giudizio la necessità della rimozione tramite l’opposizione agli atti, dell’ordinanza di assegnazione, emessa a seguito della mancata comparizione e, quindi, dell’atteggiamento di non contestazione ad essa ricollegato dalla legge, si configurava un nesso di pregiudizialità e, nel contempo, di connessione per parziale identità dei fatti costitutivi della domanda di accertamento negativo. Il nesso di pregiudizialità si configurava perchè la possibilità di introdurre la domanda di accertamento negativo del credito supponeva la rimozione dell’ordinanza di assegnazione e, dunque, l’esito favorevole del giudizio di opposizione agli atti, integrando detta domanda un sostanziale giudizio ai sensi dell’art. 540 c.p.c. sul presupposto che, qualora la terza debitrice fosse potuta comparire, avrebbe contestato il credito, sì da determinare il procedere indicato da quella norma.

p.5.3. La pendenza dei giudizi dinanzi allo stesso Tribunale, sebbene davanti a diversi magistrati, imponeva preliminarmente di valutare le ragioni di connessione per continenza e pregiudizialità come impositive della riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 274 c.p.c., comma 2.

Il giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata avrebbe, dunque, dovuto riferire al presidente del tribunale della duplice pendenza, mentre ha anodinamente osservato che i giudizi “si trovano in fasi processuali diverse”.

L’assunto è non solo immotivato quanto all’impossibilità di dar corso alla riunione, attesa la genericità dell’espressione “fasi processuali diverse” e, per quanto afferisce alla ragione di connessione per continenza anche inidoneo a non giustificare la riunione, atteso che la coordinazione di cui all’art. 39 c.p.c., comma 2, non è disponibile dal giudice-ufficio davanti al quale procedimenti legati da nesso di continenza si trovino pendenti.

Tanto basterebbe a giustificare l’illegittimità dell’adozione dell’ordinanza di sospensione.

Peraltro, il nesso di pregiudizialità esistente fra le due controversie è stato rovesciato dal Tribunale, atteso che è l’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi a pregiudicare quello del giudizio di accertamento negativo. Infatti, la T. potrà sottrarsi all’efficacia attribuita al suo comportamento di mancata presentazione all’udienza fissata per la sua dichiarazione solo dimostrando i fatti che le hanno impedito di rendere la dichiarazione. Altrimenti 1″accertamento ricollegato al suo atteggiamento resterà fermo.

p.6. Dev’essere disposta, dunque, la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Teramo, davanti al quale andrà riassunto nel termine di cui all’art. 50 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 49 c.p.c. il Collegio dispone che, all’esito della riassunzione il Tribunale provveda ai sensi dell’art. 274 c.p.c., comma 2.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Condanna parte resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, ed oltre il diritto alla rifusione del contributo unificato, se corrisposto. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, a seguito di riconvocazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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