Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16119 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26732/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. SABA 7,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA FUCILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DELLA

SICILIA DIST. di MESSINA, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro G.A., esercente l’attività di commercio al dettaglio di materiale elettrico, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina, in controversia concernente l’avviso per IRPEF, IRAP e IVA 1998, con il quale era stato accertato un maggior reddito imponibile applicando il metodo analitico induttivo mediante utilizzo della percentuale di ricarico dell’82,32% elaborata dai verbalizzanti.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la prima decisione ed annullato l’accertamento.

In particolare ha ritenuto che l’Ufficio, nel fare propria la percentuale di ricarico elaborata dai verbalizzanti non avesse assolto al suo onere motivazionale ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Ha quindi affermato che l’accertamento presuntivo era illegittimo “non potendosi riconoscere valenza probatoria alla procedura ed ai criteri metodologici che sono stati utilizzati e per i canoni generali che presiedono alla precisione della prova presuntiva…” (fol. 8 della sent.). In proposito ha considerato dirimente la circostanza che nella determinazione della percentuale di ricarico, utilizzata per ricostruire presuntivamente il maggior reddito, non si era tenuto conto dell’oscillazione dei prezzi conseguente all’applicazione ai clienti di sconti generalizzati e variabili alla cassa e che il criterio di calcolo utilizzato non era stato quello della media ponderata, ma quello della semplice media dei valori di incidenza dei beni considerati rapportati al costo del venduto.

3. La contribuente si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. Primo motivo – violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente sostiene la erroneità della decisione laddove la CTR ha ritenuto di poter annullare del tutto l’avviso di accertamento ed il consequenziale preavviso di vendita immobiliare per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, mentre oggetto della controversia era solo il quantum e non l’an della maggiore imposta, di guisa che la Commissione avrebbe dovuto procedere a quantificare la pretesa tributaria, tenendo eventualmente conto dell’incidenza degli sconti sulla percentuale di ricarico, in considerazione della struttura del giudizio come “impugnazione-merito”.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto presuppone una interpretazione della domanda della parte privata, volta alla mera rideterminazione dell’imposta, che non trova conferma nemmeno nel motivo di ricorso ove è riferito che la contribuente, con l’atto di appello, aveva negato la produzione di un maggior reddito (fol. 12 del ricorso). E’ anche carente sul piano dell’autosufficienza poichè non trascrive le domande della controparte.

2.1. Secondo motivo – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere della ricorrente la CTR ha ritenuto illegittimo il metodo di accertamento utilizzato dall’Ufficio, senza considerare le modalità di applicazione degli “accertamenti presuntivi” quali disciplinati dalle norme indicate e come delineati dalla giurisprudenza.

In particolare si duole che la CTR: 1) abbia riconosciuto come vero lo sconto generalizzato alla cassa, meramente affermato dalla contribuente, comportamento da ritenere invece contrario ai canoni dell’economia e quindi da dimostrare analiticamente a cura della parte; 2) abbia escluso in toto la valenza presuntiva della percentuale di ricarico, ritenendola non correttamente calcolata, nonostante sia connaturato al metodo presuntivo la mancanza di assoluta certezza dei dati presuntivi; 3) non abbia valutato se il campione prescelto dai verbalizzanti per determinare la percentuale di ricarico potesse essere o meno considerato rappresentativo della merce trattata; 4) abbia considerato la media ponderata come l’unico modo possibile per determinare la percentuale di ricarico; 5) abbia richiesto stringenti requisiti di logica e la sussistenza di presupposti di fatto per validare la prova presuntiva, mentre il ragionamento presuntivo si fonda su canoni di ragionevole probabilità ed ha l’effetto di volgere l’onere della prova a carico della controparte.

2.2. Il motivo è infondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che non ricorressero le presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, legittimanti il ricorso, da parte dell’Ufficio erariale, ad un accertamento analitico induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Invero, la stessa C.T.R. ha evidenziato come l’Ufficio avesse proceduto nella rettifica del reddito d’impresa, rideterminando i ricavi sulla base della semplice media dei valori di incidenza dei beni considerati rapportati al costo del venduto, ritenuta non soddisfacente, e senza tener conto degli sconti generalizzati applicati alla cassa.

Orbene, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, questa Corte ha più volte affermato (Cass. nn. 20060/2014, 23550/2014, 18232/2016) che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, essendo, in tali casi, consentito all’Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

Quindi in tema di applicazione presuntiva della percentuale di ricarico ha affermato che “per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti. Ne consegue che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anzichè su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento, nè si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anzichè a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio” (Cass. n. 4312/2015, 13319/2011).

Ora, la C.T.R., valutato il materiale probatorio, ha escluso che gli elementi presuntivi offerti, segnatamente la percentuale di ricarico determinata sulla media semplice dai verbalizzanti e senza tener conto degli sconti, avesse la valenza probatoria richiesta dalla normativa in esame, necessaria a validare l’accertamento.

Il ragionamento dei giudici dell’appello appare pertanto nel complesso corretto e rispondente ai principi enunciati. La doglianza, invero, sembra piuttosto sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori offerti, conforme alle aspettative della parte pubblica, che tuttavia è inammissibile in sede di legittimità ove non proposta sotto il profilo del vizio motivazionale.

3.1. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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