Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16119 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE SEBASTIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in

persona del liquidatore pro tempore arch. B.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo

studio dell’avvocato MERCATI NICOLETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PESCE TULLIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), SWEET THREAD S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

E sul ricorso n. 12382/2006 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI SANDRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROGNONI ERNRSTO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SEBASTIANO SRL, IN LIQUTDAZIONE;

– intimata –

e sul ricorso n. 16221-2006 proposto da:

IMMOBILIARE SEBASTIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del

liquidatole pro tempore Arch. B.C., in persona del

liquidatore pro tempore arch. B.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio

dell’avvocato MERCATI NICOLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

PESCE TULLIO giusta delega a margine del controricorso o ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

e contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 203/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 23/2/2005, depositata il 11/03/2005,

R.G.N. 1420/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;

udito l’Avvocato DOMENICO CAVALIERE per delega dell’Avvocato TULLIO

PESCE;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

IN FATTO

L’Immobiliare S. Sebastiano, in qualita’ di titolare di un immobile locato dal precedente proprietario ad G.E. con destinazione laboratorio per la produzione di maglieria esclusa la vendita e la sublocazione, premesso che, nell’ambito di una procedura promossa ex art. 700, aveva appreso che un locale dell’appartamento era stato sublocato alla societa’ Sweet Thread e destinato alla vendita al pubblico previa modifica dell’immobile senza il consenso di essa proprietaria, convenne in giudizio la G. chiedendo la risoluzione del contratto, l’immediata riconsegna del bene, il risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo non provata la sublocazione e, quanto alla contestata vendita al pubblico, fondata l’eccezione di decadenza L. n. 392 del 1978, art. 80. Le modificazioni interne, poi, vennero ritenute realizzate all’inizio della locazione e note al locatore.

L’impugnazione proposta dalla S. Sebastiano fu rigettata dalla corte di appello di Genova.

La sentenza e’ stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 12 motivi e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso corredato da ricorso incidentale condizionato e illustrato da memoria G.F..

Al ricorso incidentale condizionato resiste la S. Sebastiano.

Diritto

IN DIRITTO

I due ricorsi, principale e incidentale, devono essere preliminarmente riuniti.

Il ricorso principale e’ infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2733 c.c. e dell’art. 229 c.p.c.; omessa, motivazione in ordine alla spontaneita’ e sottoscrizione delle dichiarazioni rese dalla locataria.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 e 229 c.c. in relazione alle affermazioni della sig.ra G. nel proprio ricorso ex art. 700 c.p.c. motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono privi di pregio.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, da un canto, che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio da G.F. non fossero idonee ad integrare il requisito della confessione giudiziale per difetto, a tacer d’altro, del requisito della spontaneita’, in conformita’ con la giurisprudenza di questa corte e secondo un libero e corretto apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che si sottrae a qualsiasi censura di legittimita’; dall’altro; che la complessiva interpretazione delle dichiarazioni testimoniali e delle affermazioni contenute nel ricorso ex art. 700 c.p.c. inducessero alla conclusione che, nella specie, alcuna cessione a terzi del godimento parziale del bene locato si fosse in concreto realizzata, con valutazione di fatto (mera allocazione della Sweet Thread in una stanza ove la G. poteva curare gli affari della detta societa’ di cui era legale rappresentante) che, immune da vizi logico – giuridici, si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. in relazione alle dichiarazioni rese dalla sig.ra G. nel ricorso ex art. 700 e nel relativo verbale di causa, costituenti confessione stragiudiziale.

Il motivo e’ inammissibile, prospettando a questa corte una quaestio iuris affatto nuovo rispetto al thema decidendum cosi’ come formatosi nel corso del giudizio di merito, ne’ la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indica, nel corpo del motivo, in quale fase di quel giudizio la questione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1594 c.c. e della L. 23 maggio 1950, art. 21 nonche’ motivazione contraddittoria in ordine alla ritenuta insussistenza della sublocazione.

La doglianza, in parte infondata, in parte inammissibile, non puo’ essere accolta.

Inammissibile nella parte in cui lamenta per la prima volta in questa sede una violazione di legge mai oggetto di esame nel corso del giudizio (quella del citato art. 21), il motivo, nella sua essenza, mira a censurare valutazioni di merito correttamente e condivisibilmente operate dalla corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione scevra da vizi, di escludere la violazione del preteso divieto di sublocazione. Pur lamentando formalmente una pretesa violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, esso si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perche’ la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformita’ a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilita’ e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove ed. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimita’.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 80; motivazione insufficiente e contraddittoria riguardo la ritenuta applicabilita’ di detto articolo.

La censura e’ destituita di giuridico fondamento.

Essa si infrange, difatti, sulla corretta applicazione di principi di diritto piu’ volte espressi da questa corte regolatrice in tema di mutamenti realizzati nell’ambito del medesimo “tipo” locativo (per tutte, Cass. 8231/2001) con riferimento alla disciplina dell’indennita’ di avviamento ex art. 34 della legge menzionata, onde la corretta applicazione della norma di cui si assume violata la portata precettiva.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 80, comma 2; omessa motivazione in ordine alla prevalenza dell’uso con diretto contatto col pubblico degli utenti e consumatori.

Il motivo e’ inammissibile, ponendo a questa corte questioni del tutto nuove, mai oggetto di dibattito in sede di merito.

Con il settimo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza della conoscenza, in capo alla locatrice, del mutamento d’uso e violazione del divieto di vendita;

omessa motivazione in ordine all’inattendibilita’ dei testi T. e G.R. sulla medesima circostanza.

Il motivo e’ immeritevole di accoglimento, tendendo patentemente ad un riesame del merito della vicenda processuale nei suoi aspetti puramente fattuali e nella valutazione delle relative prove, riesame che, come gia’ si e’ avuto modo di evidenziare funditus in sede di analisi del quarto motivo di ricorso, risulta del tutto inammissibile in seno al giudizio di legittimita’, avendo la corte territoriale correttamente e condivisibilmente motivato il proprio convincimento tanto in ordine all’efficacia probatoria delle deposizioni testimoniali indicate dalla ricorrente, quanto alla valenza dei documenti e delle complessive risultanze del procedimento d’urgenza.

Con l’ottavo motivo, si denuncia l’omessa motivazione sul motivo di appello relativo all’escussione del teste B.; l’omessa motivazione in ordine alla valutazione comparativa delle deposizioni, oggetto di specifico motivo di appello.

Con il nono motivo, si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza della conoscenza in capo alla locatrice del mutamento d’uso e violazione del divieto di vendita derivante dalla planimetria prodotta.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono nella sostanza inammissibili, poiche’, va ripetuto, la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle -fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. Il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformita’ a diritto – delle valutazioni compiute in sede di merito conduce, nella specie, ad un giudizio di piena correttezza del decisum del giudice di appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilita’ e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Ancora una volta i ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni (del tutto correttamente) espresse dal giudice di appello in tema di valutazione comparativa della prova testimoniale ovvero di esame di un documento (nella specie, la planimetria prodotta in sede di ricorso ex art. 700), mentre nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa risultano ormai del tutto improponibili dinanzi al giudice di legittimita’.

Con il decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, la Immobiliare S. Sebastiano critica, sotto diversi profili, la decisione della corte genovese nella parte in cui rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione nonostante le intervenute modifiche all’immobile di proprieta’ del locatore, denunciando, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1590, 1592, 1593 c.c. sub specie dell’importanza dell’inadempimento conseguente alle predette immutazioni.

Le doglianze risultano, ancora una volta, del tutto inammissibili, avendo la corte territoriale correttamente e condivisibilmente rilevato che – pur prescindendo dal rilievo per cui in primo grado oggetto di dibattito processuale in parte qua era stata la sola esistenza di una paratia in legno e non anche l’apertura di una porta – le modifiche apportate dalla conduttrice non fuoriuscivano o esorbitavano dall’uso determinato nel contratto, e avrebbero al piu’ potuto costituire oggetto di discussione al momento della restituzione dell’immobile.

La decisione, conforme a diritto e immune da vizi logico – giuridici, merita, sul punto, integrale conferma.

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equita’ essere in questa sede compensate – segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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