Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16118 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36879/2018 proposti da:

M.W., elettivamente domiciliato in Roma Via Paolo Emilio 26

presso lo studio dell’avvocato Lopresti Paolo Maria che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tropiano Immacolata;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 881/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza dell’11.5.2018, ha respinto l’appello proposto dal cittadino (OMISSIS) M.W. contro l’ordinanza del tribunale che aveva a sua volta rigettato le domande di protezione sussidiaria ed umanitaria da questi evidenziate.

Il richiedente aveva dichiarato: di aver percosso con un bastone, per vendetta, il figlio del sindaco del proprio villaggio che lo aveva picchiato; di essersi trasferito a Dakha per timore di subire ritorsioni; di essersi allontanato dal proprio Paese nel 2011 per trovare migliori condizioni di lavoro.

Il giudice di secondo grado, premesso che l’appellante non aveva contestato la valutazione del Tribunale, di non credibilità del racconto e di qualificazione come di natura meramente interprivata delle vicende narrate (ai fini delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), ha escluso anche che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi:

dell’art. 14, lett. c sopra citato, in quanto, sulla base di quanto emergente da fonti qualificate ed attuali, il (OMISSIS) non versa in una situazione di violenza indiscriminata interna o di conflitto armato esterno; ha inoltre rilevato che il Paese, retto da una democrazia parlamentare, ha una Costituzione che riconosce i diritti fondamentali dell’individuo, e che le segnalate criticità in tema di criminalità ed attacchi terroristici sono rivolti quasi esclusivamente verso cittadini stranieri.

Quanto alla protezione umanitaria, la corte del merito ha ritenuto irrilevanti sia i documenti attestanti lo svolgimento, da parte del richiedente, delle mansioni di addetto alle pulizie, sia le sue competenze linguistiche, dal momento che l’integrazione dello straniero in Italia non costituisce prova di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia M.W. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Non ha svolto difese l’Amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere la corte d’appello esercitato adeguatamente i poteri istruttori officiosi in relazione alla situazione generale del (OMISSIS), tenuto conto delle fonti prodotte dal ricorrente e attuali. E’ altresì censurata la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente, tenuto conto dell’origine politica del dissidio sfociato in violenza con il figlio del sindaco.

1.1) La prima delle due censure è infondata, attesa la pluralità delle fonti consultate dal giudice (CFR. pag. 4 provvedimento impugnato) tra le quali anche “(OMISSIS)” aggiornato al 14/12/2017, citato nel ricorso, e la esauriente esposizione dei contenuti tratti dai reports esaminati, a fronte di una contestazione fondata su fonti alternative neanche temporalmenteprecisate.

1.2) La seconda censura è invece inammissibile, in quanto l’accertamento del primo giudice concernente la non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, non impugnato in appello, è coperto da giudicato interno.

2) Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 per non essere stato considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che le autorità governative e giudiziarie del (OMISSIS) non assicurano tutela ai cittadini e per non essere stati valutati nè la situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente nè il suo percorso d’integrazione.

2.1) Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l’omesso esame delle circostanze attestanti la condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente, che, come rilevato dalla corte del merito, non sono state allegate in sede d’appello a sostegno della domanda di protezione umanitaria (cfr. pag. 5 sentenza: “le considerazioni svolte… sul punto riguardano solo ed unicamente la situazione di pericolo in cui si troverebbe l’appellante in caso di rimpatrio a causa della situazione di instabilità politica esistente in (OMISSIS)…); per il resto è invece manifestamente infondato, in quanto la corte d’appello ha, per un verso, espressamente accertato, sulla base di fonti qualificate e solo genericamente contestate, che il (OMISSIS) riconosce i diritti umani fondamentali ed ha forze armate e di polizia in grado di tutelare l’ordine e la sicurezza, e, per l’altro, tenuto conto del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, ritenendo però – correttamente – che esso non potesse costituire autonomo titolo per il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. S.U. 29460 del 2019 e Cass. 4455 del 2018.

Al rigetto del ricorso non segue la statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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