Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16118 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23041/2006 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIAE 38, presso lo studio dell’avvocato DE

LUCA Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FIORINI MARCELLA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOP CENTRO ITALIA S.C.A R.L. (OMISSIS) in persona del Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

Sig. G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DENZA

27, presso lo studio dell’avvocato PIPERNO Paolo Davide, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REGGIANINI ANDREA

giusta delega in calce ai contro ricorso;

– controricorrente –

e contro

ANTICA GIOIELLERIA SRL (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 23042/2006 proposto da: ;

ANTICA GIOLLERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig.ra C.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato DI NATALE

ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COOP CENTRO ITALIA S.C.A R.L. in persona del Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Sig. G.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DENZA 27, presso lo

studio dell’avvocato PIPERNO PAOLO DAVIDE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato REGGIANINI ANDREA giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 307/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 27/10/2005, depositata il

24/02/2006, R.G.N. 2330/2004;

udita la relazione (iella causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ALBERTO DI NATALE per delega dell’Avvocato GIOVANNI

DE LUCA;

udito l’Avvocato ROSSELL CINI per delega dell’Avvocato PAOLO DAVIDE

PIPERNO;

udito l’Avvocato ALBERTO DI NATALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibilità o il

rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 19 giugno 1997 la coop. Centro Italia concedeva in locazione a B.M. un locale all’interno di un centro commerciale. Con dichiarazione del 21 febbraio 2002 questi, adducendo di aver subito un furto, chiedeva di recedere dal rapporto e con atto dell'(OMISSIS) il contratto era consensualmente sciolto, ma veniva occupato dalla s.r.l. Antica Gioielleria e pertanto l’attrice intimava sfratto sia a questa che al B..

Costoro, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi l’inefficacia della disdetta essendosi verificata la condizione risolutiva dell’omessa conclusione di un nuovo contratto con l’Antica Gioielleria, ed in subordine l’invalidità della disdetta per vizio di consenso del B..

Con sentenza del 3 febbraio 2004 il Tribunale di Montepulciano annullava per dolo la risoluzione consensuale per non essersi concluso il contratto di locazione con la società Antica Gioielleria, a cui era subordinato il recesso del B., e non convalidava lo sfratto per finita locazione, intimato dalla locatrice, ravvisando la conclusione di una nuova locazione con la società Antica Gioielleria, che fruiva dell’immobile, stipulata tramite la società Espansione Commerciale.

Con sentenza del 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello della coop. Centro Italia sulle seguenti considerazioni: 1) con la predetta dichiarazione del 21 febbraio 2002 il B. aveva chiesto il recesso immediato dal contratto a causa del subito furto, senza subordinarlo al subentro nella locazione della società Antica Gioielleria e alla stipula di una nuova locazione con la stessa, pur essendo facoltà del conduttore, per previsione contrattuale, in caso di risoluzione anticipata per sua volontà, indicarne uno nuovo, ma non essendo stata esercitata, da detta data si era risolto il rapporto locativo con la coop. 2) l’Espansione Commerciale curava gli interessi di quest’ultima società, ria la sua collaborazione non era sfociata in un nuovo contratto di locazione con l’Antica Gioielleria, essendo le parti pervenute soltanto ad uno schema di risoluzione del contratto con il B. e di comodato provvisorio con la Antica Gioielleria rimaste alla fase di mere trattative non perfezionate che perciò doveva rilasciare l’immobile, detenuto sine titulo.

Ricorre per cassazione B.M. cui resiste la coop. Centro Italia che ha altresì proposto separato ricorso avverso la medesima sentenza e a cui resiste la coop. Centro Italia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’ art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi vanno riuniti.

1.- Con il primo motivo il B. deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c.). Motivazione carente, insufficiente, contraddittoria circa un punto decisivo della controversia”).

Il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di sfratto per finita locazione è la risoluzione consensuale dell'(OMISSIS) che il Tribunale ha annullato per dolo. Perciò la Corte di merito, ritenendo che il rapporto si era già risolto per recesso unilaterale del (OMISSIS), è andata ultra petita. Inoltre il (contratto poteva esser risolto soltanto per mutuo dissenso o altre cause ammesse dalla legge e quindi il recesso unilaterale non poteva esser motivo di risoluzione del contratto difettando la forma – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data in cui avrà esecuzione – sia la sostanza, consistendo in una mera proposta per favorire la stipula di un nuovo contratto con la costituenda società Antica Gioielleria; comunque se il contratto si fosse già sciolto il (OMISSIS) quello dell'(OMISSIS) sarebbe privo di oggetto. Quindi sul recesso consensuale la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi mentre si è occupata di quello unilaterale a cui le parti non avevano attribuito tale efficacia.

1.1- Con il secondo motivo egli deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1363, 1366, 1371 c.c., art. 1325 c.c., n. 4, artt. 112 e 115 c.p.c.). Motivazione carente, insufficiente, contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il Tribunale aveva affermato che il fatto costitutivo della domanda di finita locazione era il negozio dell'(OMISSIS) e altresì che il recesso unilaterale del 21 febbraio 2002, dati i tempi ravvicinati, era anch’ esso viziato per dolo, in danno del B. (che era stato indotto dalla falsa rappresentazione della stipula di un nuovo contratto con l’Antica Gioielleria, diversamente non essendovi ragione di rinunciare incondizionatamente a favore della Coop. all’indennità di avviamento commerciale), e quindi la Corte di merito ha violato tali statuizioni, non contestate dall’appello della Coop., e senza pronunciarsi sulla accertata invalidità dell’accordo solutorio, nè tenendo conto dell’intero programma concordato, e perciò erroneamente interpretando le ragioni anche del recesso unilaterale.

I motivi, congiunti, sono infondati.

La censura di error in procedendo comporta l’esame degli atti.

La Coop. Centro Italia, con il terzo motivo di appello, ha lamentato l’omesso esame del recesso immediato ed incondizionato del B. dal rapporto, contenuto nella comunicazione del (OMISSIS), contenente un mero riferimento alla possibilità del subentro di altro conduttore purchè accettato dal locatore, e quindi l’iniziativa di costui di immettere nel locale l’Antica Gioielleria era assolutamente unilaterale. Perciò la Corte ha esaminato l’intera vicenda negoziale senza esorbitare dal devolutum e, interpretando la volontà delle parti, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha escluso il dolo anche nella successiva risoluzione consensuale del marzo 2002, pure incondizionata.

2.- Con il primo motivo l’Antica Gioielleria s.r.l. deduce:

“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 e artt. 1121 e 115 c.p.c.) Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia”.

La sentenza ha difetti logico – giuridici avendo ritenuto che a fondamento della domanda la Coop. ha posto la dichiarazione unilaterale di recesso del conduttore, mentre invece il fatto costitutivo era il recesso consensuale, come evincibile dalla intimazione di sfratto e come prevedono l’art. 1372 cod. civ. e l’art. 3 lett. A del contratto del 1997, e quindi a fondamento della decisione è state posto un fatto diverso da quello invocato dalle parti.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ., concernendo una questione attinente al rapporto giuridico tra il B. e la Coop., rispetto ai quali l’Antica Gioielleria è un terzo.

3.- Con il secondo motivo quest’ ultima deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1363, 1366, 1371 c.c.;

art. 1325 c.c., n. 4, in combinato disposto con l’art. 1350 c.c., art. 1803 c.c., e segg.; artt. 112 e 115 c.p.c.). Motivazione carente, insufficiente, contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

La Cooperativa Centro Italia non ha contestato, in appello, che il fatto costitutivo era il negozio solutorio del marzo del 2002 e sulla validità di esso il giudice di appello non si è pronunciato, limitandosi ad esaminare i singoli elementi negoziali, e contraddittoriamente talora riconoscendo che la società Espansione Commerciale curava gli interessi della Coop., e talaltra affermando che nessun consenso quest’ ultima aveva prestato per un nuovo contratto con l’Antica Gioielleria, pur riconoscendo che accordi per un comodato con quest’ ultima furono presi in attesa del perfezionamento delle pratiche amministrative per il subentro nella locazione. Quindi la Coop. non era un terzo, ed in tal modo la Corte ha violato l’art. 1362 c.c., e segg. e art. 1325 c.c., n. 4, e d’altra parte tutti i negozi – recesso unilaterale, consensuale e comodato, rinuncia all’indennità di avviamento – non avrebbero senso se non per far stipulare un nuovo contratto all’Antica Gioielleria, diversamente potendo il B. direttamente cedere il contratto di locazione predetta. Inoltre la Coop. non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del comodato e la Corte non ha considerato che per cinque mesi l’Antica Gioielleria era detentrice dell’immobile.

Il motivo è infondato perchè dalla sentenza impugnata risulta che l’Antica Gioielleria ha posto a fondamento della sua occupazione dell’ immobile il subentro al B. nella locazione, e non il comodato, che infatti dalla sentenza impugnata risulta aver costituito una proposta di Espansione Commerciale per una fase transitoria nel caso di perfezionamento della locazione, non accettata però dalla proprietà.

La valutazione delle circostanze di fatto è quindi immune da vizi logici e giuridici e pertanto la censura va respinta.

4.- Concludendo i ricorsi vanno respinti. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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