Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16118 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20423-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2111/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

9/05/2013, depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” R.P., premesso di essere dipendente statale presso la Direzione didattica 2^ Circolo di (OMISSIS), con qualifica di collaboratore ATA (proveniente dall’ente Provincia Foggia), che con sentenza n. 4662/2994 del Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro gli era stata riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza alla data del 31.12.1999, che con decreto 10.9.2005 il Dirigente Scolastico, in esecuzione della detta sentenza, riconosciuta l’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza, aveva provveduto al ricalcolo del trattamento economico relativo al periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2001, in misura pari a 1.478,15, che tale trattamento non gli era stato corrisposto, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma sopra indicata.

Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto ricorso in opposizione sia il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca sia il Dirigente scolastico.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. La statuizione è stata confermata dalla Corte di appello di Bari che ha disatteso le eccezioni dell’appellante Ministero relative al difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato da controparte.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca sulla base di un unico motivo. L’intimato R. non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ha premesso che nelle more del giudizio di appello era intervenuta sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza n. 4662/2994 del Tribunale di Foggia, aveva respinto la domanda del R.; tale sentenza era stata ritualmente depositata nel corso del giudizio di secondo grado all’udienza del 9.2.2010. Ha quindi denunziato l’omesso esame di tale circostanza da parte del giudice di appello.

Il ricorso è manifestamente infondato. Dall’esame del fascicolo di ufficio di secondo grado ed in particolare dei relativi verbali di udienza non risulta, infatti, l’avvenuto deposito in udienza della sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva riformato la decisione di primo grado, decisione sulla quale era stata fondata la pretesa monitoria azionata dal R.. Neppure risulta che la circostanza relativa alla riforma della decisione di primo grado per effetto della sopravvenuta sentenza di appello abbia costituito oggetto di specifica allegazione nel corso del giudizio di secondo grado articolatosi in una pluralità di udienze.

Da quanto ora rilevato consegue la insussistenza del dedotto vizio motivazionale, peraltro configurabile nel caso concreto solo come omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in coerenza con il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo attualmente vigente, applicabile in ragione della data di deposito della sentenza di secondo grado. Invero il fatto del quale è denunziato l’omesso esame non è stato mai acquisito al giudizio nè ha costituito oggetto di discussione tra le parti.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’udienza camerale”. Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue il rigetto del ricorso. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva E’ escluso il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da parte del Ministero ricorrente, in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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