Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16117 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 03/03/2017, dep.28/06/2017),  n. 16117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso28534/2011 proposto da:

D.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 52, preso lo studio dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, che lo

rappresenta e difenda giusta delega a margine;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

(OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS)

UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 254/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del ricorso in

subordine inammissibilità;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIZZITELLI che si riporta agli

atti;

udito per il resistente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.B.F. dell’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno di imposta 2002, con il quale era stata contestata la mancata dichiarazione a Modello Unico/2003 della plusvalenza realizzata dalla cessione di un’area edificabile prendendo a riferimento la rettifica operata ai fini dell’imposta di registro, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado ed ha riconosciuto la validità dell’accertamento.

2. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso, su quattro motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata e non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il contribuente in data 21.02.2017 ha depositato in atti rinuncia al ricorso.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della controparte.

PQM

 

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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