Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16117 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 14825/08, proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell’avv. Paolo De Angelis,

rappresentato e difeso dall’avv. CUCCHIARA IGNAZIO, come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 62/07 della Corte d’Appello di Palermo,

depositato il 12.11.07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

6.4.2011 dal Consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 12.11.07, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001 da T.B. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso depositato il 18.1.07. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica apportata all’art. 3, della L. cit. dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, alla data di introduzione del procedimento la legittimazione passiva non spettava alla PCM, ma al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il T. ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato ad un unico motivo.

Il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, ha dedotto che l’errore da lui commesso nell’identificare nella PCM, anzichè nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, il soggetto passivamente legittimato alla domanda comportava una mera irregolarità, sanabile attraverso la notificazione dell’atto all’amministrazione effettivamente legittimata ed indicata dal giudice. La PCM non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La notificazione del ricorso alla PCM è stata eseguita dal T., presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato spedito il 23.5.08 a mezzo del servizio postale.

Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria ai fine di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio. Il T., il cui difensore non ha presenziato all’udienza di discussione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’ari 291 epe il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).

Poichè la PCM non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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