Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16117 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36710/2018 proposto da:

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA (C.F.: (OMISSIS)9), con sede presso il

Palazzo Municipale, in Manerba del Garda alla Piazza Garibaldi n.

25, in persona del Sindaco pro tempore Isidoro Bertini autorizzato

alla presentazione del ricorso da apposita delibera di Giunta,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce ai ricorso, in via

tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Moretti Giorgio (C.F.: (OMISSIS)) e

Panni Matteo (C.F.: P(OMISSIS)), entrambi del Foro di Brescia,

nonchè dall’Avv. Rolfo Paolo del Foro di Roma (C.F.: (OMISSIS)),

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla

Via Appia Nuova n. 96;

– ricorrente –

contro

Avv. M.G.A., nato a (OMISSIS) ed ivi residente, alla

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in proprio;

M.L., nata a (OMISSIS) ed ivi residente, alla (OMISSIS)

(C.F.: (OMISSIS));

M.M.G., nata a (OMISSIS) ed ivi residente, alla

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), entrambe assistite e difese dall’Avv.

Marcora Gian Antonio del Foro di Busto Arsizio, con studio in Busto

Arsizio, Vie. Clerici n. 6 (C.F.: (OMISSIS)), ove tutti hanno eletto

domicilio, in virtù di procura speciale alle liti a margine del

controricorso;

quali eredi di D.G., nata a (OMISSIS), già residente in

(OMISSIS), ivi deceduta il (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS));

– controricorrenti –

– avverso la sentenza n. 2305/25/2018 emessa dalla CTR Lombardia in

data 17/05/2018 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta

Andrea.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato la signora D.G. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento conseguenti alla rettifica delle dichiarazioni ICI relativi agli anni dal 2004 al 2008 compreso. La ricorrente sosteneva di aver presentato per ogni avviso istanza di accertamento con adesione e di non essere mai stata convocata dal Comune.

Indicava altresì di essere proprietaria di terreni posti in zone di inedificabilità, in quanto siti in fascia agricola o destinata a parcheggio, ciò ad esclusione del mappale 2533 che, pur inserito in area turistico-ricettiva, risultava pressochè integralmente inedificabile, stante la presenza del depuratore comunale.

Tutti questi terreni venivano, però, classificati come edificabili sulla base del PRG approvato dal Comune di Manerba del Garda in data 17/07/2003.

La contribuente nel suo ricorso contestava la mancata notifica del PRG con il quale era stata modificata la destinazione urbanistica dei terreni, e sulla edificabilità delle aree riteneva la stessa non congrua, avendo attribuito ai terreni valori ingiustificabili.

Il Comune, costituendosi in giudizio, evidenziava la correttezza del suo operato e concludeva quindi con la richiesta di rigetto del ricorso.

In data 26 Aprile 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva totalmente il ricorso.

A seguito di tale decisione, il Comune proponeva appello alla sentenza chiedendone la totale riforma.

Si costituivano in giudizio i contribuenti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. La parte contribuente eccepva nelle sue memorie l’inammissibilità deila costituzione in giudizio del Comune attraverso il legale, per essere tale costituzione carente dell’autorizzazione della giunta.

Con sentenza del 17.5.2018, la CTR Lombardia dichiarava inammissibile l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l’appello era inammissibile per la mancata produzione dell’autorizzazione della Giunta Municipale, essendo pacifico in giurisprudenza che il Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente locale, ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta, fatto salvo che lo Statuto la richieda espressamente;

2) nel caso di specie, lo statuto del Comune di Manerba del Garda, all’art. 32 “Competenze del Sindaco”, stabiliva che “oltre alla rappresentanza generale dell’Ente al Sindaco, sono attribuiti i seguenti compiti, su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi o le azioni possessorie”;

3) la giurisprudenza costantemente afferma l’inammissibilità dell’azione introdotta senza la preventiva delibera della giunta, laddove prevista dallo statuto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Manerba del Garda, sulla base di tre motivi.

L’avvocato M.G.A. in proprio, M.L. e M.M.G., nella qualità di eredi di D.G., hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR pronunciato l’inammissibilità del gravame da esso proposto, nonostante avesse tempestivamente depositato in appello la delibera con la quale la Giunta comunale, il giorno antecedente alla notifica del ricorso in appello alla controparte, aveva autorizzato il Sindaco ad interporre gravame avverso la sentenza della CTP di Brescia n. 493/2016.

1.1. Il motivo è fondato.

L’ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dal Sindaco in rappresentanza del Comune, non resta esclusa per il fatto che la deliberazione della Giunta municipale, autorizzativi di tale impugnazione, sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, posto che detta autorizzazione può intervenire, con effetto sanante ex tunc, fino all’udienza di discussione della causa (Sez. 3, Sentenza n. 20820 del 26/09/2006).

L’autorizzazione a stare in giudizio della G.M. è, invero, condizione di efficacia, e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell’ente pubblico, e può, quindi, intervenire anche nel corso del giudizio, sanando retroattivamente le irregolarità inficianti la precorsa fase del procedimento stesso (Sez. 1, Sentenza n. 475 del 12/01/2006; cfr. altresì Cass. 19 agosto 2004 n. 16269, 19 novembre 2001 n. 13881, 26 luglio 2001 n. 10242 e 15 aprile 2000n. 4917), salvo che sul punto sia intervenuto giudicato (Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 25/06/2014).

Poichè, pertanto, nella specie il difetto di autorizzazione è stato in ogni caso sanato nel corso del giudizio di appello con il deposito (in data 12.4.2018) della Delib. n. 4 adottata dalla Giunta municipale il 12.1.2017, si rivela erronea la declaratoria d’inammissibilità, da parte dei giudici d’appello, dell’atto di appello.

In quest’ottica, è stato altresì osservato il principio, di recente ribadito da Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 (sulla falsariga di Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018), secondo cui, nel caso in cui l’eccezione di radicale nullità di una procura ad litem di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall’altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacchè sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.

1.2. Del resto, in tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza (organica) di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione un giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (Sez. 6 5, Ordinanza n. 3084 del 17/02/2016; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5372 del 02/03/2017 e Sez. 5, Ordinanza n. 5110 del 21/02/2019).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR ritenuto insussistente la delibera giuntale prodotta in causa sulla base di una contestazione tardiva degli appellati.

2. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 10, e art. 182 c.p.c., commi 1 e 2, nonchè la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per non aver la CTR concesso un termine ex art. 182 c.p.c. per la eventuale sanatoria del vizio di autorizzazione/rappresentanza denunziato tardivamente dalla controparte, sotto i profili della sottoscrizione e della conformità all’originale, con la memoria depositata in appello in data 27.4.2018.

3.1. Il motivo resta anch’esso assorbito nell’accoglimento del primo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lombardia in differente composizione soggettiva.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR Lombardia in differente composizione soggettiva.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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