Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16117 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7205-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) (OMISSIS) LANCIANO – VASTO CHIETI,

((OMISSIS)), in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA

DI DOMENICA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA BOSCO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERTO BREGLIA 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

COLAPAOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO RONCA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’8/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, condivisa dal Collegio.

2 – Con sentenza depositata in data 8 gennaio 2015, la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva respinto l’opposizione proposta dall’A.S.L. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chiesti avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale avente ad oggetto il pagamento in favore di Roberto C., medico convenzionato di medicina generale, di una somma a titolo di incentivo per l’effettuazione di visite per appuntamento – art. 21, comma 5, Accordo Integrativo Regionale -. Riteneva la Corte territoriale che la soppressione-riduzione di tale indennità relativamente al periodo agosto-ottobre 2008 e gennaio-marzo 2009, disposta unilateralmente ed autoritativamente dall’A.S.L., non potesse considerarsi legittima.

Per la cassazione di tale sentenza l’A.S.L. n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti propone ricorso fondato su tre motivi.

C.R. resiste con controricorso.

3 – E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso del 15 luglio 2015.

Il suddetto atto di rinuncia è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’A.S.L. ricorrente e dal suo difensore (art. 390 c.p.c.) e notificato alla controparte.

Non risulta, invero, acquisita la formale accettazione, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.

La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) – cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 – ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione – si vedano anche Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 1923; Cass. 18 settembre 2008, n. 23840 -, restando pur sempre salva la possibilità di condannare il rinunciante al pagamento delle spese del giudizio – si vedano le citate Cass. n. 23840/2008 e Cass. n. 3971/2015).

4 – Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.

5 – Quanto alla regolamentazione delle spese, considerato che nel caso di specie la parte controricorrente non ha accettato la rinuncia ed anzi ha evidenziato, in sede di memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che si è trattato di una decisione del tutto autonoma della ricorrente, senza che tra le odierne parti vi sia stato alcun accordo o intesa, non può che farsi applicazione dell’art. 391 c.p.c. e condannarsi alle spese la parte che vi dato causa (cfr. anche Cass., Sez. U, 10 febbraio 2015, n. 20624).

6 – Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da pane della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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