Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16116 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27686/2018 proposto da:

E.A.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7

presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gianluca Vitale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 385/2018 depositata il 28/02/2018 della CORTE

D’APPELLO di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 28 febbraio 2018, respinge il ricorso proposto da E.A.L., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta rigettato la domanda di protezione escludendo altresì la sussistenza complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello e pervenuta alla suddetta conclusione rilevando, per quel che qui interessa, che:

a) va condiviso il motivato giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente effettuato dal Tribunale, dal quale non è emersa la sussistenza di alcun rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano o degradante;

b) risulta inoltre che nella zona della (OMISSIS) di provenienza del ricorrente non vi sia una situazione di conflitto armato interno;

c) generiche, come le altre, sono le censure relative al rigetto della protezione umanitaria, con le quali non si espone alcuna concreta argomentazione volta a confutare l’ordinanza del Tribunale sul punto, sostenendosi che il mero dato della provenienza dalla (OMISSIS) non sia sufficiente ad ottenere il relativo permesso di soggiorno senza evidenziare la sussistenza di seri e gravi motivi di carattere umanitario come richiesto dalla corrispondente normativa;

d) l’infondatezza dell’appello porta a ritenere che ricorra la fattispecie di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 di azione esercitata in sede di gravemente quanto meno per colpa grave, e quindi comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuata con contestuale decreto;

3. il ricorso di E.A.L. domanda la cassazione della suddetta sentenza per due motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di plurime disposizioni legislative sostenendosi che il rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) sarebbe il frutto di considerazioni meramente ipotetiche prive di riscontri oggettivi derivanti da un approfondimento istruttorio d’ufficio sulla situazione aggiornata del Paese di origine e carenti di indicazioni delle fonti della suddetta valutazione;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, contestandosi la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla Corte d’appello nella parte finale della sentenza impugnata.

2. l’esame delle censure porta all’accoglimento del primo motivo con conseguente assorbimento del secondo motivo;

3. per quel che concerne il primo motivo va ricordato che è noto che l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio Paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (vedi Cass. 23 ottobre 201 n. 25083; 21 luglio 2017, n. 18130; 30 luglio 2015, n. 16202; Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji);

3.1. peraltro, l’esclusione della necessità di un coinvolgimento diretto del richiedente nel contrasto tra le forze in campo, in ragione del suo ruolo istituzionale, della sua posizione politica, della sua appartenenza etnica o delle sue idee religiose, non implica infatti in alcun modo la dispensa dall’onere di allegare e provare che, per intensità e caratteristiche, lo scontro armato in atto comporta una situazione tale da rendere gravemente rischiosa per la sua vita o la sua incolumità la mera presenza nel territorio del Paese di origine;

3.2. ma, diversamente da quel che si verifica per le altre ipotesi di protezione internazionale e per la protezione umanitaria (regolata da una specifica disciplina), nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tale onere di allegazione non riguarda l’interessamento del richiedente alla situazione di conflitto armato interno in modo specifico a motivo di elementi relativi alla propria situazione personale, tanto che in questa particolare ipotesi il giudizio di attendibilità e credibilità non entra in gioco salvo che non sia controversa la stessa provenienza del richiedente da area geografica interessata a una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (vedi per tutte: Cass. 24 maggio 2019, n. 14283, che ha superato il diverso orientamento espresso da Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892);

3.3. di conseguenza nel caso di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il richiedente non ha l’onere di presentare, tra “gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, quelli che ineriscono a circostanze, riferite alla sua storia personale, di cui si debba vagliare la veridicità, salvo quanto sia indispensabile per verificare la provenienza del medesimo dal Paese o dalla regione indicati come teatro di violenza indiscriminata, ove sia controversa;

3.4. a tale ultimo riguardo va precisato che con riferimento alla stessa dichiarazione del richiedente di provenire da un Paese o da una regione interessata a una situazione di violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato interno o internazionale assume invece rilievo la non credibilità, visto con riguardo alla provenienza non può non rilevare l’onere probatorio a carico dell’istante, onere che investe il profilo attinente la condizione fattuale che consente di riferire la disciplina di cui all’art. 14, lett. c), alla posizione del richiedente;

3.5. la suddetta ricostruzione trova la sua base nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 secondo cui l’obbligo di cooperazione, riferito all’istante, deve essere commisurato all’oggetto delle singole domande da questo proposte, come si desume dal comma 1 cit. art., ove di puntualizza che l’esame svolto in cooperazione col richiedente riguarda gli “elementi significativi della domanda”, cioè quelli che rilevano con riguardo alla diverse ipotesi di protezione internazionale (o alla protezione umanitaria);

3.6. pertanto, una volta che il suddetto obbligo sia stato adempiuto da parte del richiedente il giudice deve esercitare il potere-dovere di porre in essere quell’accertamento officioso che si impone per la verifica della fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), cit., che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da renderne possibile la verifica anche dell’aggiornamento (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990);

3.7. nella specie, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato interno nella zona della (OMISSIS) di provenienza, in modo del tutto generico, immotivato e privo di richiami di fonti consultate, senza considerare che, in base ad un consolidato indirizzo di questa Corte, laddove venga in considerazione una domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il giudice deve esercitare il proprio potere-dovere di indagine d’ufficio circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente, dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative utilizzate, in maniera che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento, senza che tale operazione trovi ostacolo nella affermata non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso (Cass. 24 maggio 2019, n. 14283);

3.8. ne consegue che la Corte d’appello non ha tenuto conto dei peculiari principi da applicare all’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), di cui si è detto sopra;

4. questo porta all’accoglimento del primo motivo, cui consegue l’assorbimento del secondo motivo, come si è detto;

5. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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