Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16116 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16116 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 3446-2008 proposto da:
PATACO AG 01838330130 in persona del proprio legale
rappresentante Sig. OTHMAR BRUHWILER, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio
dell’avvocato SIGILLO’ ANTONIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati VERALLI ALESSANDRO,
.2013

BROGGINI GERARDO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1045

contro

PATACO DI ARM MAJA VERENA & C. S.A.S. 01838330130 in
persona del socio accomandatario Sig.ra ARM VERENA

1

Data pubblicazione: 26/06/2013

MAJA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE,
31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOLU
ILVO giusta delega in atti;
– controricorrente –

di MILANO, depositata il 18/12/2006, R.G.N. 2482/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/05/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato ANTONIO SIGILLO’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 3055/2006 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Fra la società svizzera Pataco AG, con sede a Elgg, e la
s.a.s. Pataco di Maja Verena Arm, con sede in Carate Uno (CO)
– società quest’ultima costituita nel 1990, di cui era socio
accomandante Othmar Bruhwiler, rappresentante legale di Pataco

italiana avrebbe dovuto acquistare e rivendere in Italia i
prodotti della società svizzera, con l’intesa che gli ordini
di valore inferiore a 10.000.000 sarebbero stati fatturati
agli acquirenti dalla s.a.s., che ne avrebbe incassato il
prezzo; gli ordini di valore superiore sarebbero stati
fatturati da Pataco AG, che avrebbe corrisposto alla s.a.s.
una provvigione del 18%.
La gestione della società italiana si rivelò negativa e questa
cessò la propria attività a decorrere dal l ° giugno 2001.
Con decreto ingiuntivo 12 giugno 2001, emesso su ricorso di
Pataco AG, il Tribunale di Como ha ingiunto a Pataco s.a.s. di
pagare alla ricorrente la somma di CHF 345.109,51, quale
corrispettivo della fornitura di merci.
Pataco s.a.s. – che a sua volta aveva convenuto in giudizio
Pataco AG, per ottenere il pagamento delle provvigioni – ha
proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha disposto la riunione delle due cause, nelle
quali Pataco AG si è costituita, resistendo alle avversarie
domande.

3

AG – è intercorso un accordo in forza del quale la società

Con sentenza n. 227 dell’H dicembre 2004 il Tribunale ha
respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo,

ritenendo

, dimostrate le forniture di cui alla somma ingiunta e non
provata la spettanza delle provvigioni richieste da Pataco
sas.

AG, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di
appello di Milano ha accertato che l’appellante ha il diritto
di percepire dalla controparte la provvigione del 18% sulle
vendite a terzi procurate dal 17.7.1990 , provvigione
aumentata al 20% a decorrere dal 28.3.1995 ed al 30% a
decorrere dal 27.5.1996.
Ha disposto la compensazione delle spese processuali di primo
grado ed ha condannato l’appellata al pagamento delle spese di
appello.
Pataco AG propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha emesso una sentenza di mero
accertamento del diritto di Pataco s.a.s. alla corresponsione
di provvigioni sugli affari fatturati direttamente da Pataco
AG e ha tratto argomento circa la fondatezza della domanda dal
comportamento delle parti, quanto alla sussistenza
dell’accordo del 1990 (che il Tribunale aveva ritenuto
inesistente, perché non sottoscritto dalla s.a.s. per
accettazione), e dalla corrispondenza fra esse intercorsa,

Proposto appello da quest’ultima, a cui ha resistito Pataco

quanto all’importo delle provvigioni, rilevando che con
lettera 18.12.1992 Pataco AG aveva comunicato di avere
calcolato il giro di affari della consociata italiana e di
avere applicato, “come da nostro accordo”, il 18% lordo a

all’epoca, di C 33.976,45 “da cui vanno dedotti gli anticipi
V\
di Frs. 4.000,00 mensili;
con fax 28 marzo 1995 aveva
comunicato che la provvigione sarebbe stata aumentata al 20%,
e con altro fax in data 25 luglio 1996 che sarebbe stata
aumentata fino al 30%.
2.- Con il primo motivo, denunciando nullità della sentenza ai
sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione
dell’art. 112 stesso codice, la ricorrente assume che la Corte
di appello ha accolto una domanda diversa da quella proposta,
poiché sia in primo grado che in appello Pataco s.a.s. aveva
chiesto l’accertamento delle provvigioni spettanti

“sugli

affari conclusi direttamente da AG sul territorio italiano”,
mentre la sentenza impugnata ha emesso condanna al pagamento
delle provvigioni

“sulle vendite a terzi procurate dal

17.7.1990 in avanti”: donde il vizio di extrapetizione.
2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha espresso con diverse parole lo stesso
concetto di cui alle domande proposte da Pataco s.a.s., ove si
consideri che ha accertato in fatto l’esistenza e l’efficacia
dell’accordo intercorso fra le parti nel 1990, ove si
distingueva fra le vendite concluse in Italia di valore
5

titolo di provvigioni, per un ammontare complessivo,

inferiore a £ 10.000.000, di cui Pataco s.a.s. avrebbe
direttamente riscosso il corrispettivo (sicché il suo utile
sarebbe derivatola dalla differenza fra il prezzo di acquisto
dei prodotti, pagato a Pataco AG, ed il prezzo riscosso dagli
acquirenti), e le vendite di importo superiore a £ 10 milioni,

l’utile per la s.a.s. sarebbe consistito nella provvigione che
la società svizzera si era impegnata a corrispondere.
E’ chiaro che l’appellante – parlando di affari

“conclusi

si riferiva alle vendite

direttamente da Pataco AG”

fatturate direttamente dalla società svizzera, ma procurate da

essa appellante, per le quali soltanto era dovuta una
provvigione.
Ad esse si è riferita anche la Corte di appello.
3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art.
2934 cod. civ., la ricorrente addebita alla Corte di appello
di avere respinto l’eccezione di prescrizione per averla
ritenuta inapplicabile alle azioni di accertamento. Assume
che solo le azioni di accertamento negativo non sono soggette
a prescrizione, mentre nella specie si tratta di accertamento
positivo del diritto di percepire le provvigioni.
3.1.- Il motivo è inammissibile, poiché non investe la ratio
decidendi della sentenza impugnata.

Ha rilevato la Corte di appello:

“Infatti, senza che a

paralizzare la domanda di mero accertamento di obbligazione
negoziale possa valere l’eccezione di prescrizione, del resto
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che sarebbero state fatturate direttamente da Pataco AG, ove

neppur presa in considerazione dal primo giudice pur essendo
l’eventuale ma non più vantata debenza passibile di
protrazione sino a ridosso della citazione notificata il
27.6.2001 , o per effetto della coerente e concatenata serie
di documenti qui più volte citt., tutti di inequivocabile

troppo evidente che l’obbligazione-quadro da essa predisposta
alla collegata italiana Pataco s.a.s. fu a suo tempo da questa
accettata per fatti concludenti, con le integrazioni negoziali
che trovano anch’esse significativi ed ampi riscontri
documentali_.”.
Nonostante la formulazione letterale non particolarmente
felice, è chiaro che la Corte di appello ha posto a base della
sua decisione il fatto che il termine iniziale di decorrenza
della prescrizione va individuato non nella bozza di accordo
predisposta nel 1990 e non sottoscritta dalla s.a.s. (c.d.
accordo quadro), ma nei successivi comportamenti delle due
parti e nella relativa documentazione, che ad avviso della
(’00.,04d5/,:uee

Corte Idi .. mer],_… 2 . hanno rappresentato altrettanti atti di
esercizio dei rispettivi diritti.
Contro tali argomentazioni avrebbero dovuto indirizzarsi, se
del caso, le censure della ricorrente; non solo contro
l’inciso attinente alla prescrizione delle azioni di
accertamento, che ha palesemente costituito un mero
dictum.

7

obiter

contenuto e provenienza proprio da Pataco AG, risulta sin

4.-

Il terzo ed il quarto motivo, che denunciano vizi di

motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366bis cod.
proc. civ.
Si ricorda che, ai sensi della citata norma, nei casi previsti
dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’illustrazione di ciascun

proposizione analoga al quesito di diritto da cui risulti la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero
l’indicazione delle ragioni per cui la si ritiene
insufficiente e inidonea a giustificare la decisione. Il
requisito non si può ritenere rispettato quando solo la
completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di
un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto
ed il significato delle censure (cfr. fra le tante, Cass. civ.
Sez. Un. 1 0 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258;
Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez.
III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, Cass.
civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549).
5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- La spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
8

motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con una

cassazione, liquidate complessivamente in C 4.500,00 di cui C
200,00 per esborsi ed C 4.300,00 per compensi; oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma,
L’E

il 10 maggio 2013
e

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