Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16116 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3720/2006 proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIA 530, presso lo studio dell’avvocato MASCI Giorgio,

rappresentata e difesa dall’avvocato LOIACONO Leonardo con studio in

70125 BARI, VIALE DELIA REPUBBLICA 71 giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

DESOMIT SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore unico o

legale rappresentante pro tempore Sig. M.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio

dell’avvocato ANNECCHINO MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

COSTANTINO Giorgio giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 936/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Terza Civile, emessa l’8/6/2005, depositata il 04/10/2005,

R.G.N. 992/2003;

udita la relaziono della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 da Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 ottobre 2005 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello principale di M.R. e l’incidentale della s.r.l. Desomit condividendo la qualificazione del contratto come affitto di azienda ancorchè denominato di gestione commerciale (art. 1615 cod. civ.) – poichè nella premessa i locali annessi alla stazione di rifornimento di carburante erano adibiti a “bar e tabacchi”, e ad essi erano esclusivamente destinate le attrezzature e le licenze, e con le clausole nn. 1, 4, 6, 7, 9, 12 la M. si obbligava alla tempestiva: manutenzione di detti locali per assicurarne la funzionalità e l’efficienza, unitamente agli impianti, arredamenti, attrezzature – da non modificare senza autorizzazione – per lo svolgimento dell’ esercizio – da restituire in perfetto stato – obbligandosi altresì a rifornirsi direttamente dalle case produttrici e dalle loro rappresentate; la M. inoltre si era obbligata ad intestarsi le licenze nella qualità di gestore nell’ organizzazione della Desomit. Quindi da ciascuna e dal complesso di tali clausole emergeva la volontà delle parti di concedere in godimento un complesso organico e non un solo immobile, il quale invece costituiva accessorio degli altri beni, ancorchè genericamente indicati, complessivamente collegati allo svolgimento dell’attività produttiva; pertanto la durata esennale del contratto e la mancanza dell’intestazione delle licenze da parte della M. e dei documenti contabili, non erano circostanze significative per escludere l’affitto di azienda. La misura della riduzione della penale per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell’azienda era congrua anche perchè dal 2003 la M. aveva cessato il pagamento del corrispettivo, mentre le domande della Desomit di pagamento dei maggiori danni e delle cartelle esattoriali erano tardive stante il rito locatizio. La soccombenza della M. comportava il carico delle spese.

M.R. ricorre per cassazione. Resiste la s.r.l. Desomit.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 1362 c.c.. Art. 2697 c.c.. Omessa e contraddittoria motivazione”.

La qualificazione del rapporto è questione di diritto e non di fatto, a differenza dell’ interpretazione del contratto. Gli elementi addotti non sono stati esaminati: la M. era titolare delle autorizzazioni e conduceva l’esercizio in nome proprio e quindi mancava l’organizzazione dei beni, richiesta dagli artt. 2561 – 2562 c.c., la cui prova spettava alla Desomit; inoltre la durata del contratto era di sei anni. Conseguentemente anche la pronuncia sulla penale era da cassare.

Il motivo è parte infondato, parte inammissibile.

L’ interpretazione di un contratto consta di due fasi: la prima, prioritaria, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg.; la seconda è quella della qualificazione che procede: secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal “nomen juris” adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.

Nella specie le censure sull’interpretazione sono inammissibili perchè prive di specifica indicazione dei canoni di ermeneutica violati e delle ragioni della asserita violazione (art. 366 cod. proc. civ., n. 4, Cass. 22289/2006). Di conseguenza la sussunzione del contratto nell’affitto di azienda è giuridicamente corretta e perciò anche la relativa censura è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale ovvero nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima a quella del giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.. Contraddittoria motivazione”.

Malgrado il rigetto dell’ appello incidentale della Desomit, la M. è stata condannata alle spese del grado.

Il motivo è infondato.

In tema di spese processuali, va ribadito che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (Cass. 12295/2001).

3.- Concludendo il ricorso va respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 2.200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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