Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16115 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 91259/2006 proposto da:

S.F., (OMISSIS), S.P.,

(OMISSIS), S.F., (OMISSIS),

S.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

BRIGUGLIO Antonio, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TRIMARCHI VINCENZO MICHELE giusta delega a margine dei

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MIN ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 14952/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

S.F., S.P., S.F.,

S.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRIMARCHI VINCENZO

MICHELE giusta delega a margine ricorso e del controricorso a ricorso

incidentale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 173/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Promiscua, emessa il 03/02/05, depositata il 22/03/2005;

R.G.N. 404/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato Antonio BRIGUGLIO;

udito l’Avvocato Amedeo ELEFANTE;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 18 settembre 1993 S.F., P., F., D. e S.G. vedova S. (deceduta nelle more), nelle vesti di locatrici, convenivano il Ministero delle Finanze dinanzi al Tribunale di Messina e ne chiedevano la condanna al pagamento del corrispettivo per la detenzione dei locali dopo la scadenza della locazione ed alla corresponsione di un indennizzo, contrattualmente previsto, per il mancato preavviso di rilascio dei locali – avvenuto nel (OMISSIS), chiedevano infine un risarcimento del maggior danno. Il Ministero si costituiva sostenendo di dovere unicamente un indennizzo pari al canone convenzionale. Nel corso della lite decedeva S. G. e si costituivano i suoi eredi, la lite era istruita con prova per testi.

2. Il Tribunale di Messina ufficio del GOA con sentenza del 28 ottobre 2000 accoglieva la domanda attrice e condannava il Ministero a corrispondere la somma di L. 178.456.696, avendo detratte le somme corrisposte dal Ministero in corso di causa, accordava un ulteriore indennizzo, liquidava il maggior danno, condannava il convenuto alle spese di lite.

3. Contro la decisione ha proposto appello il Ministero deducendo due motivi e chiedendo una riduzione delle somme recate in condanna, resistevano le controparti chiedendo la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Messina con sentenza del 22 marzo 2005 accoglieva p.q.r. l’appello del Ministero, rigettava la richiesta di indennizzo, rideterminava le somme dovute in Euro 65.144,55 con interessi di legge dalla domanda al soddisfo, compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale le locatrici, affidato a tre motivi di censura illustrati da memoria, e ricorso incidentale il Ministero affidato ad unico motivo in punto di risarcimento del maggior danno.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1 ricorsi non meritano accoglimento. Seguendo un ordine logico si esamina per primo il ricorso principale ed a seguire quello incidentale.

6.A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI LOCATORI. Per chiarezza espositiva i tre motivi vengono in sintetica descrizione, segue la esposizione delle ragioni del mancato accoglimento.

NEL PRIMO motivo si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 1591, 1218, 1223 cod. civ., ed il vizio della motivazione. Si deduce come eccessivo il ridimensionamento del risarcimento dei danni, la circostanza del ritardato pagamento per ben due anni, e che S.F. ebbe a contrarre debito per oltre 200 milioni.

Nel SECONDO motivo si deduce error in procedendo per extrapetizione e per giudicato interno, in punto di mancata rivalutazione del debito di valore ed il giudicato interno sui criteri di rivalutazione del debito, non impugnati.

Nel TERZO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione su punto decisivo, sul rilievo che la clausola 2 del contratto prevedeva lo indennizzo per il mancato preavviso del recesso.

In senso contrario si osserva, quanto al primo motivo, che la censura investe un apprezzamento in fatto, analiticamente considerato a ff. 6 a 10 della motivazione, che ridetermina il dovuto escludendo il danno dedotto da S.F. “non essendovi prova di una conseguenzialità” .

Il secondo motivo risulta infondato posto che il devolutum in appello concerneva la rideterminazione del quantum debeatur accordando al giudice del riesame la cognizione dei criteri ed essendo il corrispettivo riferito ai canoni, il debito ha natura di debito di valuta, da inadempimento contrattuale, come correttamente considerato dai giudici del riesame (cfr. Cass. 2003 n. 8240, 1989 n. 1681).

Infondato il terzo motivo, essendo esatto il rilievo della inapplicabilità della clausola 2 del contratto che riguarda il recesso unilaterale anticipato del locatore, mentre qui si tratta di inadempimento da ritardata consegna.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

6.B. ESAME DFIL RICORSO INCIDENTALE DEL MINISTERO. Il Ministero deduce error in iudicando e vizio della motivazione, in relazione alla liquidazione de maggior danno, che la prova presuntiva era insufficiente. Il motivo appare inammissibile nella sua formulazione generica che non considera la chiara motivazione espressa dalla Corte di. appello a pag. 7 a 10 della carte motiva che tiene conto anche delle trattative intercorse tra le parti in ordine alla ritardata consegna.

SUSSISTONO giusti motivi in relazione alla reciproca soccombenza in questa fase per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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