Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16115 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19847-2014 proposto da:

R.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO COMO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

(80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

13/2/2014, depositata il 28/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’il / 5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato PIERO LO RUSSO (delega Avv. CLAUDIO COMO) difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del controricorrente che si

riporta al controricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, non condivisa dal Collegio.

2 – Con sentenza n. 215/2014, depositata in data 28 febbraio 2014, la Corte di appello di Messina respingeva l’appello proposto dall’I.N.P.S. nei confronti di R.A. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva (parzialmente) accolto la domanda del R. e riconosciuto il suo diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dall’1/11/2010. Seguiva la compensazione delle spese processuali tra le parti, fatta eccezione per le spese di c.t.u. che venivano poste a carico dell’I.N.P.S..

Avverso detta sentenza R.A. ricorre per cassazione con un motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto solo intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

3 – Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole della compensazione delle spese del giudizio di appello che assume disposta in assenza di soccombenza reciproca e al di fuori del principio di causalità che doveva regolarne l’attribuzione in favore della parte vittoriosa, che non aveva dato causa al processo o al suo protrarsi. Ed invero nel caso di specie – sostiene il ricorrente – l’appellato non aveva svolto alcuna domanda sulla quale potesse essere ritenuto soccombente in sede di gravame, con ciò determinandosi una violazione delle norme invocate in relazione all’intervenuto pieno accoglimento delle ragioni dello stesso, limitatosi a richiedere il rigetto del gravame, e difettando gli elementi di coerenza e di compatibilità tra la decisione nel merito ed il criterio adottato dalla Corte per la regolamentazione delle spese di lite. Di fronte all’acquiescenza dell’appellato sulle statuizioni contenute nella sentenza gravata non poteva aversi riguardo all’esito complessivo della lite, dal che doveva ritenersi che fosse stato violato il criterio della soccombenza reciproca che doveva essere sotteso alla disposta compensazione. Analogamente le gravi ed eccezionali ragioni alternativamente previste dalla norma quale fondamento della compensazione delle spese non potevano essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè da particolari disposizioni che lo regolavano, laddove risultava incontrovertibile la chiara violazione di legge per effetto della mancanza di ogni motivazione in considerazione della totale conferma della sentenza appellata.

4 – Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226).

In tema di spese giudiziali, poi, le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali il testo dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi 58, comma 1 medesima legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (ricorso di primo grado del 26/2/2010), consente la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. 11 luglio 2014, n. 16037) da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che, ad esempio, possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083; si veda anche Cass. 27 gennaio 2016, n. 1521).

Diversamente, come già affermato da questa Corte con riguardo all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore a quella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese si tradurrebbe – in specie ove l’importo delle spese sia prossimo a quello del danno economico che la parte abbia inteso evitare facendo valere innanzi al giudice un proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. (cfr. Cass. 20188/2013, che richiama Cass. 10 giugno 2011, n. 12893).

Nella specie, il giudice del gravame ha ritenuto che “una valutazione unitaria del giudizio” giustificasse la compensazione integrale anche delle spese di lite del secondo grado.

Tuttavia, va osservato che l’onere di indicare i motivi della disposta compensazione non può ritenersi soddisfatto nei termini richiesti dalla norma di riferimento, atteso che rispetto al devolutum (l’I.N.P.S. aveva contestato il requisito sanitario) non è sufficiente richiamare “una valutazione unitaria del giudizio” (e così, verosimilmente, le ragioni che già avevano indotto alla compensazione delle spese di primo grado, ossia la decorrenza della prestazione da epoca successiva a quella della domanda amministrativa), in ragione della sostanziale conferma di quanto già statuito in prime cure e del totale rigetto dell’impugnazione dell’I.N.P.S. che quindi vanamente aveva interessato il giudice del gravame.

Nel caso considerato dalla motivazione e ricostruzione del fatto contenute nella sentenza impugnata non emergono elementi di coerenza e compatibilità con una totale compensazione delle spese di lite del giudizio di secondo grado, decisione che, assumendo una funzione accessoria rispetto a quella che ha definito nel merito tale giudizio, deve necessariamente valutarsi in stretta correlazione con la motivazione che ha sorretto quest’ultima.

Pertanto, considerate le circostanze cui si è fatto richiamo, relative alla infondatezza dei motivi di gravame proposti dall’I.N.P.S. e la carenza di ogni altra argomentazione plausibile riferita al caso concreto, risulta non conforme a tali principi la disposta compensazione, per la mancata coerenza della stessa con il tenore della decisione.

5 – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per nuova statuizione sulle spese alla luce dei principi richiamati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, l’11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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