Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16114 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 28/07/2020), n.16114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3638/2019 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi

Migliaccio dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3018/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza emessa il 18.6.18, ha respinto l’appello proposto da D.B., cittadino del (OMISSIS) la cui madre è nata in (OMISSIS), contro l’ordinanza del tribunale che aveva a sua volta respinto le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria, avanzate dall’appellante in sede di impugnazione del provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale.

La Corte del merito ha ritenuto infondato il motivo di gravame concernente la protezione sussidiaria, sia perchè l’appellante aveva dichiarato alla Commissione di aver lasciato il (OMISSIS) e di aver fatto ingresso in Italia a causa del sostanziale disfacimento della propria famiglia (morte del padre e della sorella e ritorno della madre in (OMISSIS)), senza addurre situazioni di pericolo, sia perchè dall’esame di vari report internazionali e del sito ministeriale si desumeva che nella regione di provenienza del richiedente (Casamance) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; ha poi escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisabili in una situazione di disagio personale o di allegata generica pericolosità della situazione socio-politica del Senegal.

D. ricorre per la cassazione della sentenza con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello pronunciato sul motivo d’impugnazione riguardante la fattispecie di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), che era stata invocata dal ricorrente evidenziando: di essere fuggito dal Senegal a causa delle discriminazioni etniche patite per la doppia nazionalità dei suoi genitori; che nel caso di rientro nel paese sarebbe stato considerato uno sfollato interno; di aver lavorato per un anno in Libia e di essere stato costretto a lasciare anche quel paese per il riesplodere della guerra civile e per le violenze perpetrate dai locali nei confronti degli immigrati provenienti dalla cd. Africa nera.

Con il secondo motivo si denunzia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi inerenti alla dedotta situazione di vulnerabilità.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Come si evince dalla lettura dell’atto d’appello, richiamato in ricorso, D. aveva allegato di essere fuggito dal (OMISSIS) a causa di discriminazione etniche, subite per la provenienza della madre da un altro Stato africano, di essersi trasferito in Libia e di essere stato costretto a lasciare anche quel paese per lo scoppio della guerra civile e per le violenze ivi perpetrate nei confronti dei migranti dall’Africa nera.

Queste circostanze, rilevanti sia ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (pericolo di subire, in caso di ritorno nel paese di origine, un trattamento inumano o degradanO, comportante violazione dei diritti umani fondamentali), sia ai fini dell’accertamento della sussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente (tenuto altresì conto che questi non può contare su una rete familiare di protezione) sono state totalmente ignorate dal giudice d’appello.

La corte del merito ha infatti, per un verso, escluso che D. versasse in una situazione di pericolo personale (evidentemente per la propria vita) e che nella regione del Casamance vi sia una situazione di conflitto armato generalizzato, ed ha dunque ritenuto non ricorrenti i soli presupposti di cui dell’art. 14 cit., lett. a) e c), ma non ha pronunciato sulla domanda svolta ai sensi della lettera b), che pure le era stata devoluta col gravame; per l’altro ha respinto la domanda di protezione umanitaria limitandosi a rilevare che la condizione economica e sociale del ricorrente è comune a quella di molti migranti e che egli non ha nulla da temere nel caso di ritorno in (OMISSIS), stante il progressivo spegnimento dei residui focolai di guerra nella regione del Casamance.

Inoltre, la Corte d’appello ha omesso ogni valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 29459/19, a tenore del quale: in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

Pertanto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cass, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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