Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16114 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16114 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 3405-2008 proposto da:
MARRA CORRADO, PAPADIA ANNA MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio
dell’avvocato MECHELLI STEFANO, rappresentati e difesi
dall’avvocato DE PAOLIS SALVATORE giusta delega in
atti;


– ricorrenti –

2013
contro

1043

B.N.L. S.P.A.;
– intimato –

sul ricorso 7256-2008 proposto da:

1

Data pubblicazione: 26/06/2013

B.N.L. S.P.A., in persona del Presidente dott. LUIGI
ABETE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA 3,

presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BONEA SILVIO giusta delega in atti;

contro

MARRA CORRADO, PAPADIA ANNA MARIA;
– intimati

avverso la sentenza n.

52/2007

della CORTE D’APPELLO

di LECCE, depositata il 24/01/2007 R.G.N. 892/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

10/05/2013

dal Consigliere Dott. ALFONSO

AMATUCCI;
udito l’Avvocato PANNUNZIO VALENTINA per delega;
udito l’Avvocato TERZINO ATTILIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

– ricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Nel giugno del 1997 Anna Maria Papadia (nata a Galatina) e

Corrado Marra agirono giudizialmente nei confronti della Banca
Nazionale del Lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali
e morali, indicati in L. 504.562.400, che affermarono di aver

1’1.2.1996 avevano avuto ad oggetto altrettanti immobili di loro
proprietà (la casa di abitazione ed il garage), ma per un
credito vantato nei confronti di persona diversa e solo omonima:
Anna Maria Papadia, nata in Alessano.
Benché il giudice dell’esecuzione avesse, con ordinanza del
13.2.1996, dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva a
seguito della scoperta dell’errore da parte della banca, poi
disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento
con ordinanza del 21.3.1996, sostennero di aver subito danni
conseguiti alla pubblicazione del loro nome nel “bollettino dei
pregiudizievoli” del 25.1.1996. Tra l’altro, in data 19.3.1996
il promittente acquirente della casa pignorata aveva per questo
dichiarato di recedere dal contratto preliminare concluso il
20.11.1995, esigendo ed ottenendo la restituzione della caparra
di L. 10.000.000 ed il pagamento della stabilita penale di pari
importo.
La banca resistette.
Con sentenza n. 1294 del 2004 il Tribunale di Lecce dichiarò
inammissibile la domanda perché non proposta,

ex art. 96 c.p.c.,

con opposizione all’esecuzione e condannò gli attori alle spese.

3

subito a seguito di due pignoramenti che il 10.1.1196 e

2.- La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di
Lecce che, con sentenza n.52/07 depositata il 24.1.2007, ha
condannato la banca a pagare alla sola Papadia C 10.000 per il
subito danno all’immagine e la metà delle spese del doppio
grado.

conclusione del contratto di vendita dell’immobile, che “a
prescindere da ogni considerazione sulla mancanza di data certa
del contratto preliminare e sull’opacità della vicenda”, gli
appellanti non avrebbero dovuto cedere alle ingiustificate
pretese del promittente acquirente, essendo il suo recesso
successivo all’estinzione del processo esecutivo ed
all’ordinanza di cancellazione della trascrizione.
3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la Papadia ed
il Marra, affidandosi a due articolati motivi di ricorso, cui
resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro, che
propone anche ricorso incidentale basato su tre motivi.
La banca controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Entrambi i ricorsi – che vanno riuniti, perché proposti

avverso la stessa sentenza – sono inammissibili per violazione
dell’art. 366

bis

c.p.c., che trova applicazione

ratione

temporis.
Introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la
disposizione è infatti applicabile – ex art. 27, comma 2, del
medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le

4

Ha in particolare ritenuto, quanto al danno da mancata

sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto, e dunque dal 2 marzo
2006. Né rileva che essa sia stata abrogata, con effetti dal 4
luglio 2009, dall’art. 47, comma l, lettera d), della legge 18
giugno 2009, n. 69, stante la disciplina transitoria di cui

un’ultrattività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre,
da Cass. n. 23800/2011).
2.- Dovevano essere dunque formulati i quesiti di diritto a
pena di inammissibilità.
Il primo motivo del ricorso principale – col quale sono
denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113,
114, 115, 116 c.p.c., 2697, 2729 e 2730 c.p.c. – ne è invece
totalmente privo in relazione a ciascuna delle tre censure
specificamente illustrate.
E così è anche per il terzo motivo del ricorso incidentale, col
quale è denunciato vizio di ultrapetizione.
3.-

Inammissibili sono pure il secondo motivo del ricorso

principale ed il primo e secondo motivo del ricorso incidentale,
coi quali sono denunciati vizi di motivazione.
E’

noto,

infatti,

che l’art.

366

bis

c.p.c.

è stato

interpretato nel senso che, per i vizi di cui all’art. 360 n. 5
c.p.c., occorre, sempre a pena di inammissibilità, uno specifico
passaggio espositivo del
conclusiva e riassuntiva

ricorso che,
(ex multis,

con articolazione

Cass., sez. un., n.

20603/2007 e Cass. n. 27680/2009), indichi chiaramente, in modo

5

all’art. 58, comma 5, della legge stessa (prevedente

sintetico ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, il
fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione

(ex coeteris,

Cass. nn. 1602/2007 e

ritenersi rispettato quando solo la completa lettura
dell’illustrazione del motivo consenta di comprendere il
contenuto ed il significato delle censure (Cass n. 16002/2007).
Ebbene, il momento di sintesi totalmente manca in ordine a
tutti e tre i suddetti motivi.
4.- La ineludibile declaratoria di inammissibilità di entrambi

i ricorsi, che consegue alla inammissibilità di tutti i motivi
in cui ciascuno è articolato, comporta la compensazione delle
spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.

riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza
sezione civile, il 10 maggio 2013.

27680/2009). E’ stato anche chiarito tale requisito non può

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