Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16114 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29274/2006 proposto da:

MARINA YACHTING SPA (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. B.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio

dell’avvocato ANGELONI Giovanni, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABBRIELLI AUGUSTO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE Enrico, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BANCHINI MASSIMO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1230/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 4/11/2005, depositata il

13/01/7006, R.G.N. 504/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato AUGUSTO GABBRIELLI;

udito l’Avvocato ENRCO DANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

C.S., locatrice di un immobile ad uso commerciale, convenne in giudizio la Fenic srl (obbligata principale nella ritenuta qualità di attuale conduttrice) e la Marina Yachting srl (cedente intermedia del contratto di locazione), chiedendo (e ottenendo) l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di oltre 5000 euro a titolo di canoni arretrati.

Marina Yachting, nel proporre opposizione, affermò, tra l’altro, di non avere mai inviato alla locatrice alcuna comunicazione di cessione del contratto.

L’opposta, riconoscendo la veridicità di tale circostanza, eccepì che, costituendo tale comunicazione condizione di efficacia della cessione, controparte doveva ritenersi ancora direttamente obbligata al pagamento dei canoni (eccezione sulla quale l’opponente dichiarerà di non accettare il contraddittorio, ritenendo mutata la originaria causa petendi introdotta dall’attrice, da responsabilità accessoria e solidale della L. n. 392 del 1978, ex art. 36, in responsabilità principale ed esclusiva quale quella gravante sul titolare del rapporto locativo).

Il giudice di primo grado respinse l’opposizione.

L’impugnazione proposta da Marina Yachting fu rigettata dalla corte di appello di Bologna.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, C. I..

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere il giudice di appello ritenuto sussistente, nel caso in esame, una ipotesi di mutatio libelli.

Il motivo è privo di pregio.

Al corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la locatrice non avesse mai inteso liberare l’originaria conduttrice (ff. 10-12 della sentenza impugnata) va ancora aggiunto, a titolo integrativo, che nessuna mutatio si è nella specie verificata, restando nella sostanza invariato, di converso, sia il titolo giuridico dell’azionata pretesa (l’art. 36 della legge sull’equo canone), sia il fatto costitutivo della pretesa stessa (l’inadempimento della convenuta), mentre la modificazione ex titulo della responsabilità (da accessoria/solidale in principale), derivante direttamente da un’eccezione di controparte, costituisce mera emendatio libelli, come tale non soggetta alle preclusioni invocate dall’odierna ricorrente.

Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia per avere la corte di appello di Bologna ritenuto che marina Yachting rimanesse obbligata verso la locatrice pur in difetto della comunicazione della cessione L. n. 392 del 1978, ex art. 36.

Il motivo è infondato.

Correttamente la corte felsinea ha fatto derivare dall’omessa comunicazione della avvenuta cessione del contratto di locazione la conseguenza del permanere, in capo al cedente, dell’obbligazione autonoma di pagamento del canone, restando, all’uopo, del tutto irrilevanti le successive vicende di cessione (intermedie e finale) rispetto al permanere di tale obbligazione.

La decisione, esente da vizi logico-giuridici, si sottrae pertanto alle censure mossele.

Il ricorso è conseguentemente rigettato.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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