Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16113 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8357/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.G. e P.M., rappresentati e difesi dall’Avv.

Prof. Cesare Glendi e dall’Avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri,

n. 5;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, n. 06/01/10 depositata l’8 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per maggiore Irpef pretesa, a tassazione separata, per la plusvalenza realizzata con la vendita, in data 14/10/2002, di area edificabile in relazione alla quale l’Ufficio non aveva riconosciuto il valore stimato con perizia finalizzata al pagamento di imposta sostitutiva L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex art. 7 e ciò per essere stata tale perizia asseverata solo in data 30/11/2002, successivamente quindi alla vendita – la C.T.R. del Veneto, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l’appello dei contribuenti, ne ha pronunciato l’annullamento, ritenendo che, sebbene “la plusvalenza si realizza al momento del pagamento del corrispettivo, momento in cui deve esistere la perizia di stima”, il dettato normativo tuttavia “non specifica assolutamente che la perizia deve precedere l’atto di vendita” ma fissa “in ogni caso” (e dunque anche per quello in esame) il termine – nella specie pienamente rispettato – del 16 dicembre 2002 per la redazione ed il giuramento della perizia;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso, sulla base di due motivi, cui resistono i contribuenti, depositando controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 nonchè dell’art. 81 t.u.i.r., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prima di tali norme consente la sostituzione del valore di stima a quello di cessione solo se le condizioni ivi previste (perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva) sono compresenti al momento del prodursi della plusvalenza tassabile, ossia della cessione;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R., da un lato, espressamente riconosciuto la coerenza logica della suddetta interpretazione (accolta dall’Ufficio impositore e dal giudice di primo grado), dall’altro tuttavia concluso in senso opposto sulla base di un’interpretazione letterale esclusivamente fondata sull’inciso contenuto nel quarto comma secondo cui “in ogni caso la redazione della perizia ed il giuramento devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002” e, in particolare, sull’uso della locuzione “in ogni caso”;

ritenuto che il primo motivo è infondato alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui alla L. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data dell’1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (Cass. 04/12/2014, n. 25721; Cass. 09/05/2013, n. 11062; Cass. 30/12/2011, n. 30729);

che nel caso di specie risulta pacificamente accertato che la perizia, redatta in data 29/6/2002 (anteriormente dunque alla cessione del terreno avvenuto in data 15/10/2002), sia stata successivamente asseverata in data 30/11/2002, entro il termine, a tal fine fissato dalla legge, del 16/12/2002;

rilevata inoltre l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, poichè risolventesi nella prospettazione di vizio di motivazione su questione giuridica;

che, come noto, infatti, il vizio di motivazione in diritto non può assumere, di per sè, ruolo di idoneo motivo di ricorso per cassazione, poichè, se il giudice del merito decide correttamente una questione di diritto sottoposta al suo esame e, tuttavia, non sostiene la determinazione con alcuna argomentazione ovvero la supporta con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, ha luogo, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. 8/5/2012, n. 7880; Cass. 08/08/2005, n. 16640; Cass. 06/08/2003, n. 11883; Cass. 17/11/1999, n. 12753);

che nel caso di specie la correttezza in diritto della decisione adottata risulta da quanto sopra esposto in relazione al primo motivo di ricorso;

che deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA