Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16113 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 22/07/2011), n.16113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARGO NORD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 26/B, presso

l’avv. Petroni Massimo, che la rappresenta e difende insieme con

l’avv. Eduardo de Sanna, del Foro di Milano, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni

Nicotera 29, presso l’avv. Nobiloni Alessandro, che lo rappresenta e

difende per legge insieme con l’avv. Lavatelli Maria, del Foro di

Corno, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Corno, sezione distaccata di

Cantù, del 28 aprile 2009 nel procedimento n. 56/2009 del ruolo

generale affari contenziosi.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

gennaio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito l’avv. Francesco d’Astice, per delega dell’avv. Eduardo de

Sanna, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’estinzione del processo o la sua inammissibilità per sopravvenuta

carenza d’interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cargo Nord s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base un motivo illustrato con memoria, avverso la sentenza in data 28 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, ha rigettato l’opposizione proposta dalla stessa Cargo Nord s.r.l. il 5 dicembre 2008, avverso il precetto notificatole da R.G. nella qualità di amministratore e socio di Eurotransport s.n.c. in data 24 novembre 2008.

R.G. ha resistito con controricorso.

Prima dell’odierna udienza pubblica è stata depositato atto di rinuncia al ricorso in data 16 novembre 2010, sottoscritto dal nuovo procuratore della società ricorrente, avv. F.M. e per adesione dall’avv. L.M., procuratore speciale del R., con allegata scrittura privata in data 11 giugno 2010, sottoscritta dalle parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il collegio che l’atto di rinuncia al ricorso depositato in atti è stato sottoscritto dal nuovo difensore della società ricorrente, avv. F.M., in forza di procura speciale non conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, in violazione dell’art. 83 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Stante l’irritualità della procura speciale rilasciata al nuovo difensore che ha sottoscritto l’atto di rinuncia al ricorso, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c.. Tuttavia, poichè dalla scrittura privata prodotta insieme con l’atto di rinuncia al ricorso, risulta che le parti sono addivenute ad un accordo, impegnandosi ad abbandonare, con compensazione delle spese processuali, la causa pendente in Corte di cassazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio e alla pronuncia sul merito dell’impugnazione, restando così travolta ogni precedente statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. 2006/13961; 2007/6026).

L’esito del ricorso giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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