Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16113 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 5297 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv.to Corraini Antonio e

dall’Avv.to Lucisano Claudio, elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo difensore in Roma, Via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna n. 57/13/13, depositata in data 1

luglio 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 febbraio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 57/13/13, depositata in data 1 luglio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di V.R. avverso la sentenza n. 172/05/10 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c., ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, per l’anno 2006, ai fini Irpef, Irap e Iva, maggiori ricavi non dichiarati, stante l’emersa antieconomicità di gestione dell’attività e la non congruità dei ricarichi applicati sul costo del venduto, anche alla luce dei parametri degli studi di settore;

-la CTR, in punto di diritto; per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’Ufficio aveva ricostruito, in via analitico-induttiva, i maggiori ricavi del contribuente scorporando dal costo del venduto dichiarato la quota riferita a vendite in saldo, in promozione e a stock, e applicando al così determinato costo del venduto ordinario una percentuale del ricarico del 75,89% desunta da un’unica fattura emessa, suffragata dagli studi di settore; 2) non poteva costituire valido indizio del maggior reddito lo svolgimento in perdita dell’attività imprenditoriale quando ciò non rappresentasse “un fatto occasionale ma sistematico”; sul punto, rilevavano le circostanze rappresentate dal contribuente in ordine all’effettiva antieconomicità di due dei punti vendita, tanto da determinarne la cessione nell’anno successivo, e lo svantaggio competitivo dovuto ai lavori di riqualificazione urbana realizzati dal Comune di Ferrara, in via Adelardi, dove era ubicato uno dei negozi; 3)ciò che più rilevava era l’erroneità del calcolo operato dall’Ufficio peraltro ammesso nell’atto di appello – circa la determinazione del costo del venduto, riferito alle vendite a ricarico ordinario, in quanto la mancata considerazione delle risultanze degli scontrini fiscali emessi, dai quali potere rilevare lo sconto applicato, aveva condotto a sovrastimare l’ammontare del costo del venduto sul quale era stato applicato il ricarico ordinario, con esiti fuorvianti; 4) l’erroneità del calcolo, l’insufficienza degli indizi utilizzati per la determinazione del ricarico ordinario e la genericità dei motivi addotti per ritenere l’inattendibilità della contabilità e dell reddito dichiarato, avevano inficiato la stessa ricostruzione analitico-induttiva dell’Ufficio per cui non era possibile una semplice riduzione dell’ammontare dei maggiori ricavi accertati;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, il contribuente;

– il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR apoditticamente affermato: 1) che la gestione in perdita dell’attività imprenditoriale pur ammettendo l’evidente erronea inversione da parte del giudice di appello dei termini “occasionale” e “sistematico”- non costituisse un valido indizio del maggiore reddito non dichiarato, senza considerare quanto contestato dall’Ufficio nel p.v.c. circa il protrarsi per due annualità (2005-2006) del trend negativo dell’impresa, con notevole scostamento rispetto ai parametri degli studi di settore e limitandosi, al riguardo, a fare riferimento a non esplicitate circostanze rappresentate dal contribuente in ordine alla effettiva antieconomicità di due punti vendita tale da determinarne una -indimostrata – cessione nell’anno successivo; 2) che l’erroneità del calcolo in ordine alla determinazione del costo del venduto, riferito alle vendite a ricarico ordinario, avesse inficiato la stessa ricostruzione reddituale operata dall’Agenzia, concludendo per la insussistenza della pretesa tributaria anzichè rideterminarla a fronte dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’Ufficio del detto errore nelle controdeduzioni in primo grado e dei plurimi elementi presuntivi posti a fondamento dell’accertamento;

– il motivo è inammissibile, nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 1 luglio 2013 (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; n. 16823 del 2020);

– invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico” rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); al riguardo, va premesso che la CTR ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) cit., in quanto – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità – la occasionale (evidente e, peraltro, ammessa dalla stessa ricorrente, è la inversione dei termini “occasionale” con “sistematico”) gestione in perdita dell’attività non concretava idoneo elemento presuntivo dei contestati maggiori ricavi, considerando, altresì, la effettiva antieconomicità di due punti vendita, tanto da determinarne la cessione nell’anno successivo e lo svantaggio competitivo dovuto ai lavori di riqualificazione urbana realizzati dal Comune a Via Adelardi ove era ubicato uno dei negozi; dall’altro, ha evidenziato la inattendibilità del procedimento ricostruttivo del maggior reddito contestato per la erroneità del calcolo – ammesso dall’Ufficio nell’atto di appello – di determinazione del costo del venduto, riferito alle vendite a ricarico ordinario, escludendo espressamente la possibilità di una rideterminazione della pretesa tributaria, stante il radicale vizio dell’accertamento in questione; nella specie, la ricorrente, nel denunciare il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ha assolto all’onere di dedurre l’omesso esame di un “fatto storico”, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma peraltro – quanto all’assunta mancata considerazione da parte della CTR, quali presupposti dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) cit., della dedotta antieconomicità della gestione di impresa e del rilevante scostamento dagli studi di settore nonchè quanto alla mancata rideterminazione della pretesa tributaria a fronte del, pur ammesso, errore di calcolo del costo del venduto – di profili attinenti a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti (v. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 1, Ord. n. 22397 del 06/09/2019);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore di Roberto Verlato delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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