Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16113 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3678-2015 proposto da:

M.M.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10007/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAGELLA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c. M.M.A. ha notificato al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10007 della Corte di appello di Roma, pubblicata in data 4.12.2013 Il ricorso non è stato depositato nè iscritto a ruolo. L’intimato ha depositato controricorso.

Questa Corte ha chiarito che l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. n. 12894 del 2013) e che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di deposi tare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione. Ex plurimis: Cass. n. 21966 del 2008).

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro, 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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