Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16112 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Cebo S.r.l. in liquidazione, già Immobiliare Cebo

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l’avv.

Lovelli Van Craaikamp Anna Maria, che, unitamente all’avv. Walter

Livio Verrengia, la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 8^, n. 03/08/06 dell’11 gennaio 2006,

depositata il 25 gennaio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 9 giugno 2011

dal Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Bertucci per delega, per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne la tassazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale del trasferimento di un terreno ricompreso in area soggetta a piano di lottizzazione. L’Ufficio rettificava il valore dichiarato nell’atto di trasferimento, mentre il contribuente, dal canto suo, chiedeva il rimborso dell’imposta eccedente pagata in seguito al rogito, in ragione della mancata applicazione dell’aliquota agevolata prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e L. n. 448 del 2001, art. 76). Il contribuente con separati ricorsi impugnava l’avviso di rettifica e il silenzio rifiuto formatosi relativamente all’istanza di rimborso.

Riuniti i ricorsi, la Commissione adita li accoglieva entrambi, mentre il giudice d’appello, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di prime cure solo relativamente all’impugnazione della rettifica, non riconoscendo il diritto al rimborso preteso dal contribuente.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi limitatamente al rigetto della domanda di rimborso. L’amministrazione non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con i due motivi di ricorso, il contribuente contesta l’impugnata sentenza per violazione delle norme che prevedono l’agevolazione fiscale pretesa con il rimborso, esistendo nella specie i requisiti soggettivi ed oggettivi perchè fosse applicato il trattamento agevolato, evidenziando anche che la richiesta di rimborso è stata presentata ben entro i termini di decadenza previsti dalla legge.

Il ricorso è fondato. Invero, la sentenza impugnata non pone in discussione che nel caso di specie sussistessero i requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dell’agevolazione – la collocazione del bene trasferito in area soggetto a piano urbanistico particolareggiato ed esecuzione della costruzione entro cinque anni dal trasferimento -, bensì incentra la propria ratio decidendi nella rilevata mancanza della specifica richiesta del contribuente ad ottenere il beneficio nell’atto che aveva determinato il trasferimento dell’immobile. Ma tanto la norma agevolatrice non prevede, sicchè questa Corte ha già avuto modo di affermare che:

“Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto fondata, ricorrendone i presupposti, la richiesta di rimborso della differenza tra l’imposta registro ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati, pur non essendo stato il beneficio richiesto nell’atto di trasferimento)” (Cass. n. 14117 del 2010). Quanto alla decadenza dal diritto al rimborso, essa non è in alcun modo affermata dalla sentenza impugnata, dalla quale anzi emerge per tabulas che l’istanza di rimborso è stata proposta entro il termine di legge (v. comunque in proposito Cass. n. 14122 del 2010, la quale afferma che: In tema di agevolazioni tributarie, non si rinviene nell’ordinamento un principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77 dedurre il principio contrario secondo il quale – sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio – è possibile rimediare all’erronea imposizione”.

Sicchè deve essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della Società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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