Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16112 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 08/07/2010), n.16112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2068/2006 proposto da:

S.E.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato

SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso dagli avvocati COSENTINO

Antonino, NICOLETTI GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1200/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 7/10/2005, depositata il

17/10/2005, R.G.N. 1362/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Doti. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE NICOLETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

P.G. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Agrigento S.E., intimandogli sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione per il semestre gennaio- giugno 2004 e per mancata corresponsione della metà di quanto dovuto per la registrazione del relativo contratto.

Il giudice di primo grado, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto (che opponeva l’avvenuto subingresso del proprio coniuge nel contratto di locazione a seguito della separazione) accolse la domanda.

L’impugnazione proposta dallo S. fu rigettata dalla corte di appello di Palermo.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 6.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto (in conformità con la giurisprudenza di questa corte regolatrice: per tutte, Cass. 4502/2000) che la norma de qua risultasse nella specie inapplicabile per non essere mai stato l’immobile, assegnato dal giudice alla moglie in sede di separazione tra coniugi, adibito a casa familiare.

La decisione, conforme a diritto, si sottrae alla censura.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Violazione dei principi in tema di valutazione della prova e segnatamente degli artt. 2702 e 2704 c.c., art. 214 c.p.c.. Mancata e/o erronea valutazione delle prove documentali assunte nel corso del giudizio.

Il motivo – che lamenta la erronea valutazione compiuta dalla corte palermitana con riferimento ad una missiva inviata al locatore dal coniuge del ricorrente, con la quale si escludeva tout court la destinazione ad abitazione familiare dell’immobile – è infondato.

Con motivazione scevra da vizi logico-giuridici il giudice territoriale, nell’esercizio del suo incensurabile potere di valutazione in fatto delle emergenze probatorie, ha ritenuto che la lettera (corredata di sottoscrizione autografa) inviata dalla moglie separata del ricorrente, in epoca antecedente all’intimazione di sfratto, fosse prova sufficiente della circostanza de qua.

Trattasi di un accertamento di merito che si sottrae istituzionalmente al potere di valutazione e di censura da parte di questa corte di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c.; mancanza, insufficienza e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La mancanza di un timbro postale attestante l’autenticità e veridicità della missiva è, difatti, doglianza già svolta in sede di merito, e anch’essa correttamente disattesa dalla corte palermitana, alla luce della decisiva circostanza (f. 4 della sentenza impugnata) della mancata comunicazione al locatore, da parte dello S., del subingresso del coniuge se non all’esito della notifica dell’intimazione di sfratto e della manifestazione, in tale occasione, della propria volontà di recedere dal contratto stesso, volontà certamente incompatibile con l’eventuale prosecuzione della locazione in favore di terzi. Non senza considerare che la circostanza dell’avvenuta notifica dello sfratto a mani del ricorrente presso l’immobile locato non è stata mai smentita, sul piano probatorio, da quest’ultimo, se non sulla base di generiche e indimostrate affermazioni.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c..

La doglianza è inammissibile, non rinvenendosi, nella sentenza impugnata, alcun riferimento, sul piano motivazionale, alla norma che si assume violata.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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