Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16111 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11983-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in epigrafe indicata, che ha confermato la prima decisione che aveva accolto la domanda di A.P., diretta a ottenere l’annullamento dell’avviso con il quale era stata accertata a suo carico, ai fini impositivi, la percezione di presunti utili extra bilancio in considerazione della sua partecipazione quale socio al 50% della Personal Paper SRL, società a ristretta base azionaria, nei confronti della quale, con separato avviso erano stato accertato un reddito di impresa di Euro 516.055.000 per l’anno di imposta 1996.

2. Il giudice di appello ha rilevato preliminarmente che nessuna delle parti aveva prodotto documentazione concernente l’accertamento compiuto nei confronti della società e la sua sorte; ha, quindi, affermato che la ristretta base azionaria della società di capitali non era sufficiente, in mancanza di altri concreti elementi di prova, a far presumere l’avvenuta distribuzione in capo al ricorrente di un maggior reddito.

3. Il contribuente è rimasto intimato.

4. Il contraddittorio è stato costituito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 41 bis, artt. 2729 e 2697 cod. civ., nonchè la falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U.I.R., applicabili ratione temporis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile, perchè privo di decisività in quanto non censura la complessiva ratio decidendi espressa.

2. La CTR ha affermato, innanzi tutto, che non era stata fornita la prova dell’esistenza di un valido accertamento nei confronti della società, presupposto necessario della pretesa impositiva esercitata nei confronti del socio, e, quindi, che non poteva presumersi la distribuzione di utili tra i soci.

3. La doglianza rivolta solo avverso tale ultima affermazione appare priva di decisività, poichè inidonea a caducare gli effetti della prima parte della statuizione, concernente la assenza del presupposto principale della pretesa impositiva, e cioè il valido accertamento del reddito societario.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede alla liquidazione delle spese di giudizio, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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