Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16111 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12319/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Fall. (OMISSIS) Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Merlo Giacomo,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Arezzo n. 30,

scala B, int. 10, giusta procura speciale depositata per la

discussione orale;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di

Trento n. 50/02/13, depositata in data 11 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento in epigrafe che, in parziale riforma della decisione della Commissione tributaria di I grado di Trento, aveva ritenuto fondato l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva e Irap per l’anno 2004, ma aveva ridotto, in adesione alla CTU disposta nel giudizio d’appello, l’ammontare dei maggiori ricavi d’impresa per il periodo d’imposta.

La contribuente ha depositato procura speciale al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del gli D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 2697 c.c. per aver la Commissione tributaria di II grado disposto, ai fini della decisione della causa, consulenza d’ufficio, esercitando un potere istruttorio precluso al giudice tributario ed esonerando la parte dall’onere di prova contraria su essa incombente.

1.1. Il motivo è infondato e ai limiti dell’inammissibile.

1.2. Va ricordato, in primo luogo, che la consulenza è un mezzo istruttorio e non una prova, mirata a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica. Come tale è sottratta alla disponibilità delle parti e contrariamente a quanto ritiene l’Ufficio – resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merii:o, nei cui poteri discrezionali rientra la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (v. Cass. n. 25253 del 09/10/2019).

Occorre del resto sottolineare, sul punto, che la Commissione ha esplicitamente motivato le ragioni – “le considerazioni e gli elementi… specificamente indicati nel terzo motivo di ricorso” – che hanno reso necessario il ricorso alla CTU, motivazione questa in sè non censurabile e, peraltro, neppure oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia.

Nè rileva che il giudice d’appello, nel formulare il quesito, abbia anche demandato al consulente la possibilità di basarsi, oltre che sulla documentazione in atti, anche su quella “reperita presso altri soggetti pubblici o privati” e ciò sia perchè non risulta, oltre che dalla sentenza anche dallo stesso ricorso (pure alla luce delle osservazioni relative al secondo motivo), che vi sia stata una acquisizione ed utilizzazione di documentazione da ulteriori fonti, sia perchè non è stata riprodotto l’elaborato peritale che ne avrebbe permesso una eventuale cognizione da parte di questa Corte, sia perchè, infine, seppure la consulenza debba ritenersi ancorata, prioritariamente, alle produzioni che le parti abbiano effettuato nel giudizio, non può ritenersi esclusa, per essa, anche una funzione di acquisizione probatoria ove sia arricchita con specifiche produzioni provenienti dalle parti, esclusa solo la possibilità che, per tale via, possano refluire nel giudizio nuovi fatti principali (costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi), che debbono essere allegati e provati dalle parti nel rispetto delle preclusioni processuali.

1.3. Occorre evidenziare, in secondo luogo, che la Commissione tributaria, nel condividere gli esiti della CTU, ha, espressamente e in concreto, valutato le risultanze e i fatti in giudizio, affermando che “la ricostruzione dei ricavi effettuata dal CTU… sia quella con il maggior grado di vicinanza alla realtà. Sono pertanto del tutto condivisibili le ragioni di una ricostruzione diversa dei ricavi, i cui criteri, adottati dal CTU, sono fatti propri da questo collegio”.

Ne deriva che la contestazione della valutazione della CTU (per aver adottato un criterio di valutazione diverso da quello dell’Ufficio), si risolve, in realtà, in una contestazione della valutazione operata dal giudice d’appello sui fatti in giudizio, in sè non consentita.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, identificato nelle critiche ed osservazioni all’elaborato peritale formulate dall’Ufficio e non considerate dalla CT di II grado.

2.1. Il motivo è inammissibile, non fosse altro che la circostanza dedotta non è “un fatto” ma una valutazione, critica per l’appunto, in contrapposizione a quella discendente dalla consulenza e fatta propria dal giudice d’appello.

In realtà, la ricorrente intende sottoporre al vaglio del giudice di legittimità un nuovo esame dei medesimi fatti storici già oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese non essendosi costituita la contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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