Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16111 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16524-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATUA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 3/5/2013, depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.p., D.L.M. adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento dell’assegno di assistenza di cui L. n. 118 del 1971, art. 13.

Il giudice adito dichiarava il diritto del ricorrente all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal i dicembre 2009 e condannava l’INPS alla relativa erogazione; compensava per un terzo le spese del giudizio ponendo il residuo e le spese della disposta ctu a carico dell’INPS. La statuizione di parziale compensazione delle spese era giustificata dal fatto che la prestazione era stata riconosciuta con decorrenza successiva finanche alla proposizione del ricorso di primo grado.

La Corte di appello di Campobasso in accoglimento dell’appello principale dell’INPS e in parziale riforma della sentenza di primo grado ha respinto integralmente la originaria domanda; ha respinto l’appello incidentale del D.L.; ha confermato nel resto la sentenza impugnata e compensato integralmente le spese del giudizio di secondo grado.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ha censurato la decisione per avere confermato il regolamento delle spese di primo grado pur avendo integralmente respinto la domanda attorea. Ha osservato che la conferma della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva posto a parziale carico dell’INPS le spese del giudizio di primo grado oltre che quelle di consulenza, si poneva in contrasto con il principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c..

Il ricorso è manifestamente fondato. Si premette che la sentenza qui impugnata, pronunziando sull’appello principale dell’INPS e sull’appello incidentale del D.L. ha dato atto dell’errore del giudice di primo grado nell’attribuire una prestazione – assegno ex L. n. 222 del 1984, – non oggetto di domanda in luogo di quella effettivamente richiesta e cioè l’assegno di assistenza di cui L. n. 118 del 1971, art. 13. Ha quindi rilevato che la consulenza tecnica di ufficio disposta in secondo grado aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario relativo a quest’ultima prestazione. Ha conseguentemente rigettato la prima domanda e osservato che la natura della causa e l’esito del giudizio di primo grado giustificavano la conferma della sentenza impugnata quanto alle determinazioni sulle spese processuali.

Tanto premesso si osserva che, come denunziato dall’INPS, la sentenza impugnata è errata laddove ha posto a carico del detto istituto previdenziale, parte integralmente vittoriosa, le spese del giudizio di primo grado.

Secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, infatti, l’art. 91 c.p.c., nel collegare l’onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 2172 del 1971). Si configura, pertanto, la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c., che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c., ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico di tale parte (Cass. 12963 del 2007, n. 12413 del 2003, n. 10009 del 2003, n. 5386 del 2003, n. 14023 del 2002).

La sentenza di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principi laddove ha confermato la statuizione sul regolamento delle spese di primo grado poste parzialmente a carico dell’INPS, risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di appello.

In base alle considerazioni che precedono si propone il l’accoglimento del ricorso.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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