Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16110 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16110

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11159-2010 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PROTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO LONGOBARDI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.A. ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, in epigrafe indicata, che, in riforma della prima decisione, ha ritenuto la legittimità della iscrizione di ipoteca effettuata in data 23.05.2006, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 dal Concessionario alla riscossione Gest Line, sul presupposto di essere creditore del complessivo importo di Euro 1.361,77, presso l’Agenzia del territorio di Ascoli Piceno sul seguente bene immobile: quota pari ad un 1/3 dell’abitazione sita in (OMISSIS), riportata al N.C.E.O. (OMISSIS).

2. Il concessionario alla riscossione è rimasto intimato.

3. Il contraddittorio è stato costituito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente fondatamente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove la CTR ha ritenuto che il limite di valore del credito previsto per l’espropriazione immobiliare non trovasse applicazione con riferimento all’iscrizione di ipoteca.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4077/2010, hanno confermato che l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 conv. in L. n. 248 del 2005, e, quindi, non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia degli ottomila Euro, come nel caso in esame.

Sempre le Sezioni Unite hanno chiarito che non può indurre a diversa conclusione il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione “senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione” (Cass. SS.UU. n. 5771/2012).

La decisione in esame si è discostata da tali principi ed appare errata.

3. In conclusione il ricorso va accolto e la decisione impugnata va cassata. La causa va rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per l’applicazione dei principi espressi e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

 

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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