Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16110 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4912-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 46,

presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato LEONE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’annullamento del ricorso in

subordine accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.N. omise la dichiarazione dei redditi 1988 e 1989, e per il 1990 denunciò una perdita derivatagli dalla partecipazione nelle società personali ” M. e I.” e ” M. e I. commerciale”. Poichè era risultato, da indagini di polizia tributaria, che in quegli anni egli aveva emesso titoli di credito per L. 219.726.175 in favore della s.n.c. “F.lli Visco”. e che sul suo conto bancario erano stati effettuati versamenti per L. 4.169.820.000; l”Agenzia delle Entrate emise nei suoi confronti accertamenti del reddito di L. 731.558.000 per l’anno 1988, di L. 668.829.000 per l’anno 1989 e di L. 538.265.000 per l’anno 1990. I ricorsi del contribuente furono riuniti ed accolti in entrambi i gradi di merito. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto non notificato al liquidatore del concordato preventivo della società in nome collettivo M. & I..

della quale egli è socio. L’eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non chiarisce i rapporti fra il giudizio e la procedura concorsuale (della quale nemmeno afferma che è ancora in corso).

Col primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta (ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) che la CTR abbia rigettato la censura di motivazione insufficiente della sentenza di primo grado con una motivazione a sua volta insufficiente ed erronea, essendosi limitata a richiamare le motivazioni del primo giudice senza chiarire perchè le condivideva.

La censura è inammissibile per difetto di interesse. Se avesse riconosciuto la nullità della sentenza appellata per insufficienza della motivazione la CTR avrebbe dovuto passare all’esame delle contestazioni riproposte in appello. Come ha fatto.

Col secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed omessa motivazione su punto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si lamenta che la CTR abbia motivato la decisione “richiamando acriticamente una sentenza della Corte d’Appello di Campobasso in sede di giudizio penale nei confronti del sig. M.”, senza verificare la rilevanza del materiale probatorio utilizzato dal giudice penale alla luce dei principi del processo tributario.

Il motivo è fondato. La CTR si è invero limitata a considerare che “la corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 68/97, ha accertato come il ricorso alle operazioni di scambio di assegni bancari tra le persone indagate ed altri aveva il solo scopo di generare temporanea e fittizia liquidità, escludendo espressamente qualsiasi forma di operazione finanziaria e/o commerciale, essendoci anche una assoluta diversità di oggetto tra le società interessate che operano in campi completamente diversi e pertanto non si può configurare alcun incremento commerciale a capo del contribuente”. Motivazione che esprime solo una presa d’atto della decisione dei giudici penali, e non anche una ragionata condivisione degli argomenti posti a base di essa, che non sono richiamati come elementi ideonei a giustificare un coincidente. autonomo giudizio di fatto del giudice tributario, rimasto inespresso.

La decisione contrasta con la pacifica giurisprudenza di questa corte secondo la quale l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. (“Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari. estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma. nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare” (Cass. 3724/2010; 20860/2010; 5720/2007).

Va quindi accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR del Molise, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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