Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16110 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14743-2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA O. DA GUBBIO

12, presso l’UFFICIO LEGALE DEL CODICE di ROMA, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE AMBROSIO, GIUSEPPE DI PALMA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EC DUE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2741/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15/04/2013, depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello di V.A., avverso la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive proposta nei confronti di EC DUE s.r.l..

La statuizione di improcedibilità è stata fondata sulla circostanza che l’appello era stato notificato in violazione del termine di comparizione di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e che la concessione di un termine per il rinnovo della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., si poneva in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo; non appariva, infatti, giustificata la condotta dell’appellante il quale, pur avendo ricevuto, quanto meno in data 8.6.2012, regolare comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione, stabilita per il giorno 15.4.2013, si era attivato per la notificazione dell’appello a controparte solo in data 8 marzo 2013, come attestato dalla ricevuta UNEP. L’appellante, in tal guisa si era posto “scientemente” nella impossibilità di rispettare i termini a comparire contemplati dall’art. 435 c.p.c..

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso V.A. sulla base di due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione cd errata applicazione di norme di diritto, censurando la decisione per avere, in violazione del disposto dell’art. 435 c.p.c., ritenuto che la notifica del ricorso in appello fosse avvenuta in violazione del termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3. Ha dedotto che il giudice di appello era incorso in errore materiale nel computo dei termini.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 291 c.p.c., art. 164 c.p.c., comma 3, censurando la decisione per non avere il giudice d’appello concesso un nuovo termine per il rinnovo della notifica. Il primo motivo di ricorso è fondato con effetto di assorbimento del secondo motivo.

Si premette che la sentenza impugnata dà espressamente atto che il ricorso in appello, con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, è stato presentato per la notifica in data 8 marzo 2013 e ricevuto dal destinatario in data 20 marzo 2013.

L’art. 435 c.p.c., comma 3, stabilisce che tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a venticinque giorni. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di computo del termine a comparire (v. tra le altre, Cass. n. 12944 del 1995, n. 5864 del 1982), detto termine deve essere libero e va computato escludendo sia il dies a quo (giorno della notificazione) sia il dies ad quem (giorno della comparizione) per l’esigenza di assicurare al convenuto un congruo spatium deliberandi al fine dell’apprestamento delle sue difese. Nel caso di specie, premesso che dal contesto della sentenza impugnata non è dato evincere che l’assunto del mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall’art. 435 c.p.c., comma 3, sia stato determinato da errore materiale nel concreto calcolo dei giorni intercorrenti tra la data del perfezionamento della notifica nei confronti della parte appellata – il 20 marzo 2013 – e la udienza di discussione fissata per il giorno 15 aprile 2013, deve concludersi che il giudice del gravame è incorso nel denunziato errore di diritto ed in particolare nella violazione del terzo comma dell’ art. 435 c.p.c..

Essendo la notifica del ricorso in appello avvenuta nel rispetto del termine a comparire di venticinque giorni, come prescritto dalla norma richiamata, l’impugnazione del V. non poteva essere dichiarata improcedibile.

In base alle considerazioni che precedono, assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza di appello cassata con rinvio ad altro giudice per la decisione nel merito.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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