Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1611 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1611 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 19870-2009 proposto da:
STELLUTO ANTONIO STLNTN24P2OH926F, domiciliato ex
lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LIBORI FRANCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2273

PEPPETTI

BRUNA

PPPBRN35C45A691X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo
studio

dell’avvocato

D’AGOSTINO

ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIUCCHIOLO

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

ALESSANDRO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2009 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 07/05/2009, R.G.N.
164/2005;

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MASSERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Il 10 marzo 2000 Tribunale penale di Perugia – Sezione
distaccata di Todi – condannò Antonio Stelluto, ritenuto
responsabile dei delitti di tentata truffa continuata e di
furto aggravato, alla pena ritenuta di giustizia e al

Peppetti.
Ma con sentenza 28 giugno 2002 la Corte d’Appello di Perugia
assolse l’imputato per insussistenza dei fatti contestati.
Pronunciando sul ricorso della Peppetti, con sentenza in data
23 gennaio 2004 la Corte di Cassazione annullò le statuizioni
civili della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile
in grado di appello.
.2 – Con sentenza in data 19 marzo – 7 maggio 2009 la Corte
d’Appello di Perugia – in sede di rinvio – condannò lo
Stelluto a versare alla Peppetti la somma di C. 14.000,00,
oltre accessori, a titolo di danno morale e a tenerla indenne
dalle spese relative al giudizio civile instaurato contro di
lei dalla Ri.a.m. Costruzioni S.r.l.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la
riassunzione del giudizio era avvenuta tempestivamente e il
relativo atto era regolare; le istanze istruttorie dello
Stelluto erano inammissibili; le prove assunte nel giudizio
penale deponevano a favore dell’accoglimento della domanda;
sussisteva il danno morale, liquidabile equitativamente, ed
era meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del
3

risarcimento dei danni in favore della parte civile Bruna

danno patrimoniale, sostanziatasi nella richiesta di essere
tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio monitorio
instaurato nei suoi confronti.
.3 – Avverso la suddetta sentenza lo Stelluto ha proposto
ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.
La

trattazione

del

ricorso,

originariamente

chiamato

all’udienza del 7 luglio 2011, è stata rinviata per
impedimento del difensore del ricorrente.
Lo Stelluto ha presentato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 622 c.p.p. e 297 c.p.c. con
riferimento al rigetto dell’eccezione di tardività della
riassunzione; la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile
,7
l’art. 392 c.p.c. anziché il precedente art. 297 in virtù del
quale per la riassunzione del processo civile a causa della
pregiudiziale penale vige il termine perentorio di sei mesi
dalla lettura del dispositivo in udienza:
.1.2 – Il secondo motivo adduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 392 c.p.c. ancora con riferimento alla
rigettata eccezione di tardività della riassunzione che,
conseguendo a sentenza penale della Corte di cassazione,
secondo il ricorrente decorreva dalla data di lettura del

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La Peppetti ha resistito con controricorso.

dispositivo in udienza e non dalla data di deposito della
sentenza.
.1.3 – Le due censure, che l’evidente connessione consente di
esaminare congiuntamente, sono inammissibili prima che
infondate.

dell’art. 366, n. 4 c.p.c., risultano prive dell’indicazione
di specifiche argomentazioni dimostrative dell’asserita
erroneità della sentenza impugnata e, in violazione dell’art.
366-bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporís, sono
rispettivamente corredate da un quesito assolutamente
astratto.
Infatti è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è
inammissibile, per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. il
ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si
risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza
della violazione di legge denunziata nel motivo; la novella
del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e
“virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di
legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo
di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva,
valutazione della avvenuta violazione della legge processuale
o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le
precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di
diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la
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Inammissibili sotto un duplice profilo poiché, in violazione

fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo
tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede
l’affermazione.
Inoltre

si

rivelano

manifestamente

infondate

poiché

contrastano con l’orientamento della Corte senza addurre

Occorre, infatti, ribadire (Cass. Sez. III, n. 17457 del 2007)
che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato,
che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di
cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. del
1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del
tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di
rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c.
.2.1 – Il terzo motivo lamenta ancora violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c., sempre in
tema di asserita tardività della riassunzione, sotto il
diverso profilo che la sentenza della Corte di Cassazione era
stata depositata il 26 marzo 2004 mentre l’atto di
riassunzione era stato notificato alla parte in 28 marzo 2005,
cioè oltre l’anno.
.2.2 – La censura, intrinsecamente inammissibile poiché non
contrasta la motivazione con cui la sentenza impugnata ha
rigettato la medesima eccezione e prospetta un quesito di
diritto generico e astratto, è manifestamente infondata poiché
lo stesso ricorrente ammette che l’atto riassuntivo venne
spedito il 22 marzo 2005, quindi tempestivamente, considerata
6

ragioni idonee a mutarlo.

la regola della differente decorrenza degli effetti della
notificazione per il notificante e per il destinatario,
sancita dalla giurisprudenza costituzionale (Cass. Sez. III,
n. 9303 del 2012)
.3.1 – Il quarto motivo ipotizza ancora violazione e/o falsa

ritenuto inammissibili le istanze istruttorie del ricorrente.
.3.2 – La Corte territoriale si è pronunciata sulle istanze
istruttorie evidenziandone correttamente – le ragioni
d’inammissibilità.
Questa censura presenta le medesime caratteristiche negative
(non adduce ragioni atte a contrastare la motivazione della
sentenza impugnata; quesito assolutamente generico e astratto)
che hanno determinato l’inammissibilità delle precedenti.
.4.1 – Il quinto motivo sostiene che la sentenza impugnata,
respingendo l’eccezione di inammissibilità della domanda della
Peppetti perché in contrasto con il giudicato penale di
assoluzione dai reati contestati, ha violato o falsamente
applicato l’art. 622 c.p.p.
.4.2 – Anche questa censura, assistita da un quesito
assolutamente astratto, prescinde del tutto dalla motivazione
con cui la Corte perugina ha respinto (vedi punti 3 e 4 a pag.
7della sentenza) l’analogo motivo di appello.
Peraltro giova ribadire (Cass. Sez. III, n. 11936 del 2006)
che, sia nel vigore dell’art. 541 c.p.p. del 1930 sia in base
al vigente art. 622 c.p.p., la sentenza penale assolutoria
7

applicazione degli artt. 622 c.p.p. e 394 c.p.c. per avere

della responsabilità penale dell’imputato, con rinvio al
giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno,
determina la separazione del rapporto penale da quello civile,
sul quale non ha effetti il giudicato penale.
.5.1 – Il sesto motivo adduce violazione e/o falsa

dell’eccezione di nullità per genericità dell’atto di
citazione in riassunzione. Si chiede se la nullità possa
essere rilevata d’ufficio pur in presenza di generica
eccezione di parte.
.5.2 – La censura, intrinsecamente inammissibile per i vizi
strutturali ripetutamente evidenziati e per difetto di
autosufficienza, implica l’interpretazione dell’atto
riassuntivo, riservata alla competenza del giudice di merito e
non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha
spiegato che erano presenti e ben chiari nell’atto in
questione l’indicazione dell’oggetto della domanda e
l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che la
giustificavano.
.6.1 – Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 622, 627 e 652 c.p.p. poiché la
sentenza impugnata non si è uniformata alla sentenza della
Corte di Cassazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente
l’accordo – scrittura privata che secondo la Peppetti le
sarebbe stata rubata dallo Stelluto.

8

applicazione dell’art. 162 c.p.c. con riferimento al rigetto

.6.2 – La sentenza penale della Corte d’Appello non aveva
escluso, ma solo posto in dubbio l’esistenza della scrittura
di cui la Peppetti aveva lamentato la sottrazione, ma poi
aveva spiegato di avere avuto la “sensazione di una vicenda
sostanzialmente civilistica, dove la volontà della Peppetti è

Cascavilla, assolto in primo gado), che intendevano
speculare…” La sentenza impugnata ha valorizzato proprio
questa affermazione e ha considerato (pag. 4) che anche su di
essa si era soffermata la sentenza di annullamento per
rilevare la contraddittorietà della motivazione del giudice di
appello penale.
Ne consegue che la sentenza impugnata si è mossa nell’ambito
del devolutum.
Anche questa censura si conclude con un quesito di diritto
generico e astratto.
.7.1 – L’ottavo motivo prospetta violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 622, 627, 652 c.p.p. e 640 c.p.,
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
controverso e decisivo della controversia.
La doglianza attiene alla ricostruzione dei fatti all’origine
della controversia e alla valutazione delle risultanze
probatorie.
.7.2 – Pur prospettata anche sotto il profilo della violazione
di norme di diritto, in realtà la censura attiene al merito,
poiché implica lettura degli atti e apprezzamenti di fatto. Il
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stata chiaramente raggirata dai due uomini (lo Stelluto e tale

quesito di diritto è inidoneo per le vedute ragioni, mentre
risulta del tutto omesso il momento di sintesi previsto
dall’art. 366-bis con riferimento al vizio di motivazione,
necessario per circoscrivere il fatto controverso e
specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione

contraddittoria.
.8.1 – Il nomo motivo lamenta violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 185 c.p. e 2049 c.c., nonché omessa e
contraddittoria motivazione con riferimento al danno morale,
liquidato equitativamente nella misura di E. 14.000,00.
Si assume che tale liquidazione è assolutamente immotivata e
incongrua e si pone in contrasto con lo stesso riconoscimento
della inesistenza di danno patrimoniale, non risultando che la
Peppetti abbia pagato l’importo preteso dalla Riam.
.8.2 – Il danno morale non presuppone l’esistenza di un danno
patrimoniale, ma si basa su presupposti ed ha finalità
diverse. La liquidazione deve necessariamente avvenire secondo
criteri equitativi e la Corte territoriale ha indicato gli
elementi che ha preso in considerazione.
Quesito di diritto e momento di sintesi non sono idonei a
soddisfare le finalità perseguite dal’art. 366-bis c.p.c. per
le ragioni più volte indicate.
.9.1 – Il decimo motivo adduce violazione

e/o

falsa

applicazione degli artt. 2721, 2722 e seguenti c.c. in quanto
la Corte territoriale ha violato le norme che prevedono
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della sentenza risulti, rispettivamente, insufficiente e

l’inammissibilità della prova testimoniale in ordine a quanto
affermato nell’atto notarile con cui la Peppetti cedeva alla
Riam il rudere con annesso terreno.
.9.2 -La censura non risulta prospettata avanti al giudice di
merito. E’ noto che, qualora una determinata questione

impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in
sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo
di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al
giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in
quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar
modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di
tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione
stessa.
In ogni caso la Corte d’Appello non ha ammesso alcuna prova,
ma ha utilizzato – correttamente – quelle assunte in sede
penale.
D’altra parte (Cass. n. 4901 del 2007) nell’ipotesi di
simulazione relativa parziale, il contratto conserva
inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato
dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il
contratto nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le
parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione

11

giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza

possono

essere

sostituiti

o

integrati

con

quelli

effettivamente voluti dai contraenti.
Ne consegue, ai fini della fattispecie, che la prova per
testimoni della pattuizione relativa al pagamento del prezzo
concordato non incontra fra le parti i limiti dettati

dall’art. 2722 c.c., in quanto una tale pattuizione non può
essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia
strutturale o funzionale, all’ipotesi di dissimulazione del
contratto, sicché la prova relativa ha scopo e natura
semplicemente integrativa e può a tale stregua risultare anche
da deposizioni testimoniali o presunzioni.
Il quesito finale è assolutamente astratto.
.10 – Pertanto il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della
soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi C. 15.200,00, di cui C. 15.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Roma 3.12.2013.

dall’art. 1417 c. civ. ,né contrasta col divieto posto

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