Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1611 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. I, 26/01/2010, (ud. 22/05/2009, dep. 26/01/2010), n.1611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO

LUIGI (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.A.D. 53440/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 13.3.06, depositato il 07/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il decreto depositato il 7 settembre 2006, con il quale la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da D.F.C., in ordine alla dedottamente irragionevole durata del procedimento dallo stesso introdotto, innanzi al giudice del lavoro di Napoli, con atto del 30/3/1994, e definito, in 1^ grado, con sentenza del 18/12/95 impugnata in data 15/01/97, ed in 2^ grado, con sentenza del 9/10/02;

rilevato come, la Corte territoriale, piu’ in particolare, sottolineato come il giudizio di 2^ grado (il cui periodo di ragionevole durata ha ritenuto di individuare in 2 anni) abbia conosciuto una conseguente eccedenza di durata di 3 anni e mesi 9, abbia liquidato in Euro 3.800,00 (oltre interessi legali) il danno morale, ed in Euro 800,00 complessivi le spese poste a carico del Ministero soccombente;

rilevato come, avverso il suddetto decreto proponga ricorso per Cassazione, con atto notificato il 24/09/07, il D.F., sulla base di 16 motivi, con i quali lamenta, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale si sia illegittimamente discostata dagli standard fissati dalla Corte CEDU nell’individuare il periodo di ragionevole durata dei giudizi, tanto piu’ tenuta in conto la natura laburistica della controversia, ed in ogni caso non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, e, piu’ in particolare, partendo dall’altrettanto erroneo riferimento al discutibile criterio della “posta in gioco”, abbia, in ogni caso, fissato in soli 3 anni e 9 mesi il periodo di irragionevole durata del giudizio ed illegittimamente contenuto nell’insufficiente importo di Euro 3.800,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”, ed altrettanto illegittimamente abbia liquidato le spese di lite in misura irrispettosa della tariffa professionale contenziosa;

visto il controricorso del Ministero con atto notificato il 25/10/07;

vista la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

ritenuta la sua piena condivisibilita’, posto che il ricorso, gia’ manifestamente infondato e/o inammissibile (anche per incongrua formulazione dei relativi quesiti di diritto) quanto agli altri profili attinenti alla denuncia di violazione dei parametri di computo della ragionevolezza della durata del processo, al diritto al c.d. “bonus”, alla liquidazione delle spese (parametri pienamente rispettati, andando ancora una volta ribadito come l’obbligo di uniformazione del giudice italiano non si estenda anche al criterio dell’”intera durata” del giudizio presupposto e neppure al riconoscimento del “bonus” aggiuntivo), si rivela altrettanto manifestamente infondato quanto alle doglianze attinenti al supposto illegittimo discostamento dai parametri della Corte CEDU nella liquidazione del danno morale (importo liquidato: Euro 1000,00 per anno);

ritenuto che, pertanto il ricorso vada rigettato, con conseguente condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l’art 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese che si liquidano in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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